Cassazione Civile, Ordinanza n. 11608/2024 del 30/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
La controversia
I proprietari di alcuni terreni siti nel Comune di Fano hanno agito contro la società beneficiaria della procedura espropriativa per ottenere la determinazione giudiziale dell’indennità di espropriazione, dell’indennità di occupazione temporanea, dei danni conseguenti all’ablazione e dell’indennità prevista dall’art. 40, comma 3, d.P.R. n. 327/2001. In origine, nell’ambito della procedura ablativa, essi avevano accettato l’indennità provvisoria offerta dall’amministrazione e avevano sottoscritto un preliminare di trasferimento immobiliare per pubblica utilità in sostituzione dell’esproprio, con previsione di un corrispettivo parametrato anche ai criteri dell’art. 40 d.P.R. n. 327/2001. Successivamente, prima della stipula del definitivo e prima del decreto di esproprio, è intervenuta la sentenza della Corte costituzionale n. 181/2011, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, tra l’altro, dell’art. 40, commi 2 e 3, d.P.R. n. 327/2001. La Corte d’appello aveva dichiarato inammissibile la domanda ritenendo che l’accettazione dell’indennità provvisoria fosse irrevocabile e preclusiva dell’opposizione alla stima. Con il ricorso per cassazione i proprietari hanno denunciato violazione e falsa applicazione delle norme sull’indennità di esproprio e degli effetti delle sentenze di incostituzionalità, sostenendo che la sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale aveva travolto il criterio legale usato per quantificare l’indennità e il prezzo di cessione volontaria, rendendo invalida la pattuizione precedente e imponendo la liquidazione secondo il valore venale del bene.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che l’accordo sull’indennità, pur avendo natura negoziale pubblica e producendo effetti obbligatori, non esaurisce il procedimento espropriativo e resta soggetto alla disciplina imperativa vigente fino all’atto ablativo conclusivo. Poiché la sentenza della Corte costituzionale n. 181/2011 è intervenuta quando il procedimento era ancora in corso, prima del decreto di esproprio e senza che fosse stato concluso il contratto definitivo di cessione, essa ha determinato la sopravvenuta invalidità dell’accordo sull’indennità fondato sui parametri dichiarati incostituzionali. La Corte ha quindi cassato l’ordinanza impugnata, affermando il principio per cui il proprietario può chiedere la determinazione della giusta indennità ai sensi dell’art. 54 d.P.R. n. 327/2001 previo accertamento dell’invalidità sopravvenuta dell’accordo.
Norme richiamate
art. 12 l. n. 2359/1865
richiamato dai ricorrenti tra le norme sulla determinazione dell’indennità espropriativa
art. 39 l. n. 2359/1865
richiamato dai ricorrenti tra le norme sulla determinazione dell’indennità espropriativa
art. 136 Cost.
le norme dichiarate incostituzionali cessano di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale
la sentenza di accoglimento della Corte costituzionale produce effetti retroattivi sui rapporti non esauriti
richiamato dai ricorrenti in relazione al preliminare di cessione
richiamato dai ricorrenti in relazione all’interpretazione del preliminare
richiamato dai ricorrenti in relazione all’interpretazione del preliminare
richiamato dai ricorrenti in relazione alla buona fede interpretativa del preliminare
richiamato dai ricorrenti in relazione all’efficacia vincolante del contratto
la clausola o pattuizione fondata su parametro dichiarato incostituzionale è sostituita automaticamente dal precetto legale sopravvenuto, senza necessità di autonoma azione di nullità
art. 40, commi 2 e 3, d.P.R. n. 327/2001
criterio di stima per aree non edificabili dichiarato costituzionalmente illegittimo; non più applicabile dopo la sentenza n. 181/2011
art. 45, comma 2, lett. c), d.P.R. n. 327/2001
il corrispettivo dell’atto di cessione per aree non edificabili è collegato al criterio di cui all’art. 40, comma 3, perciò risente della declaratoria di incostituzionalità
disciplina la determinazione provvisoria dell’indennità e l’irrevocabilità della dichiarazione di condivisione, ma tale irrevocabilità non impedisce l’efficacia dello ius superveniens costituzionale nel procedimento ancora pendente
indicato come rimedio per chiedere la determinazione giudiziale della giusta indennità previo accertamento dell’invalidità sopravvenuta dell’accordo
il principio di diritto enunciato in cassazione cede dinanzi allo ius superveniens costituzionale sopravvenuto
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma processuale richiamata per il vizio denunciato in cassazione
art. 117, comma 1, Cost.
richiamato dalla Corte costituzionale come parametro di illegittimità in relazione alla CEDU
art. 1 del Primo Protocollo addizionale CEDU
parametro convenzionale che impone un’indennità non sganciata dalle caratteristiche effettive del bene
art. 42, comma 3, Cost.
parametro costituzionale della giusta indennità di espropriazione
art. 5 bis, comma 4, d.l. n. 333/1992
norma dichiarata incostituzionale, con effetti consequenziali sull’art. 40 d.P.R. n. 327/2001
art. 15, comma 1, l. n. 865/1971
richiamato nella declaratoria di incostituzionalità per il criterio di stima delle aree non edificabili
art. 16, commi 5 e 6, l. n. 865/1971
richiamato nella declaratoria di incostituzionalità per il criterio di stima delle aree non edificabili
art. 37, commi 1 e 2, d.P.R. n. 327/2001
richiamato come precedente di illegittimità costituzionale in materia di aree edificabili
art. 20, comma 5, d.P.R. n. 327/2001
La relativa dichiarazione è irrevocabile.
l’irrevocabilità dell’accettazione dell’indennità non impedisce l’applicazione retroattiva della declaratoria di incostituzionalità sopravvenuta nel procedimento non ancora concluso
Massime di principio
- La dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma che disciplina la determinazione dell’indennità di espropriazione si applica ai rapporti non esauriti e travolge i criteri di stima ancora rilevanti nel procedimento pendente.
- L’accordo sull’ammontare dell’indennità di esproprio, pur connotato da natura negoziale pubblica e pur se l’accettazione è dichiarata irrevocabile, non esaurisce il procedimento ablatorio e non impedisce l’efficacia sopravvenuta dello ius superveniens costituzionale prima dell’atto finale di esproprio o della cessione definitiva.
- L’irrevocabilità dell’accettazione dell’indennità provvisoria opera sul piano ordinario del procedimento, ma non può prevalere su una successiva declaratoria di incostituzionalità della norma che ha determinato quel valore, se il rapporto non è ancora consolidato.
- Quando l’indennità o il prezzo di cessione sono stati calcolati sulla base di parametri poi dichiarati illegittimi, la pattuizione sopravvive solo se il rapporto è già esaurito; altrimenti il proprietario può chiedere la determinazione giudiziale della giusta indennità.
- Nei procedimenti espropriativi, il criterio di valutazione del bene va riferito al momento dell’adozione dell’atto ablativo conclusivo; se nel frattempo interviene una pronuncia costituzionale che modifica il quadro normativo, il giudice deve applicare il diritto sopravvenuto.
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