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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11608/2024 del 30/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

La controversia

I proprietari di alcuni terreni siti nel Comune di Fano hanno agito contro la società beneficiaria della procedura espropriativa per ottenere la determinazione giudiziale dell’indennità di espropriazione, dell’indennità di occupazione temporanea, dei danni conseguenti all’ablazione e dell’indennità prevista dall’art. 40, comma 3, d.P.R. n. 327/2001. In origine, nell’ambito della procedura ablativa, essi avevano accettato l’indennità provvisoria offerta dall’amministrazione e avevano sottoscritto un preliminare di trasferimento immobiliare per pubblica utilità in sostituzione dell’esproprio, con previsione di un corrispettivo parametrato anche ai criteri dell’art. 40 d.P.R. n. 327/2001. Successivamente, prima della stipula del definitivo e prima del decreto di esproprio, è intervenuta la sentenza della Corte costituzionale n. 181/2011, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, tra l’altro, dell’art. 40, commi 2 e 3, d.P.R. n. 327/2001. La Corte d’appello aveva dichiarato inammissibile la domanda ritenendo che l’accettazione dell’indennità provvisoria fosse irrevocabile e preclusiva dell’opposizione alla stima. Con il ricorso per cassazione i proprietari hanno denunciato violazione e falsa applicazione delle norme sull’indennità di esproprio e degli effetti delle sentenze di incostituzionalità, sostenendo che la sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale aveva travolto il criterio legale usato per quantificare l’indennità e il prezzo di cessione volontaria, rendendo invalida la pattuizione precedente e imponendo la liquidazione secondo il valore venale del bene.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che l’accordo sull’indennità, pur avendo natura negoziale pubblica e producendo effetti obbligatori, non esaurisce il procedimento espropriativo e resta soggetto alla disciplina imperativa vigente fino all’atto ablativo conclusivo. Poiché la sentenza della Corte costituzionale n. 181/2011 è intervenuta quando il procedimento era ancora in corso, prima del decreto di esproprio e senza che fosse stato concluso il contratto definitivo di cessione, essa ha determinato la sopravvenuta invalidità dell’accordo sull’indennità fondato sui parametri dichiarati incostituzionali. La Corte ha quindi cassato l’ordinanza impugnata, affermando il principio per cui il proprietario può chiedere la determinazione della giusta indennità ai sensi dell’art. 54 d.P.R. n. 327/2001 previo accertamento dell’invalidità sopravvenuta dell’accordo.

Norme richiamate

  • art. 12 l. n. 2359/1865

    richiamato dai ricorrenti tra le norme sulla determinazione dell’indennità espropriativa

  • art. 39 l. n. 2359/1865

    richiamato dai ricorrenti tra le norme sulla determinazione dell’indennità espropriativa

  • art. 136 Cost.

    le norme dichiarate incostituzionali cessano di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale

  • art. 30 l. n. 87/1953

    la sentenza di accoglimento della Corte costituzionale produce effetti retroattivi sui rapporti non esauriti

  • art. 1351 c.c.

    richiamato dai ricorrenti in relazione al preliminare di cessione

  • art. 1362 c.c.

    richiamato dai ricorrenti in relazione all’interpretazione del preliminare

  • art. 1363 c.c.

    richiamato dai ricorrenti in relazione all’interpretazione del preliminare

  • art. 1366 c.c.

    richiamato dai ricorrenti in relazione alla buona fede interpretativa del preliminare

  • art. 1372 c.c.

    richiamato dai ricorrenti in relazione all’efficacia vincolante del contratto

  • art. 1419 c.c.

    la clausola o pattuizione fondata su parametro dichiarato incostituzionale è sostituita automaticamente dal precetto legale sopravvenuto, senza necessità di autonoma azione di nullità

  • art. 40, commi 2 e 3, d.P.R. n. 327/2001

    criterio di stima per aree non edificabili dichiarato costituzionalmente illegittimo; non più applicabile dopo la sentenza n. 181/2011

  • art. 45, comma 2, lett. c), d.P.R. n. 327/2001

    il corrispettivo dell’atto di cessione per aree non edificabili è collegato al criterio di cui all’art. 40, comma 3, perciò risente della declaratoria di incostituzionalità

  • art. 20 d.P.R. n. 327/2001

    disciplina la determinazione provvisoria dell’indennità e l’irrevocabilità della dichiarazione di condivisione, ma tale irrevocabilità non impedisce l’efficacia dello ius superveniens costituzionale nel procedimento ancora pendente

  • art. 54 d.P.R. n. 327/2001

    indicato come rimedio per chiedere la determinazione giudiziale della giusta indennità previo accertamento dell’invalidità sopravvenuta dell’accordo

  • art. 384 c.p.c.

    il principio di diritto enunciato in cassazione cede dinanzi allo ius superveniens costituzionale sopravvenuto

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma processuale richiamata per il vizio denunciato in cassazione

  • art. 117, comma 1, Cost.

    richiamato dalla Corte costituzionale come parametro di illegittimità in relazione alla CEDU

  • art. 1 del Primo Protocollo addizionale CEDU

    parametro convenzionale che impone un’indennità non sganciata dalle caratteristiche effettive del bene

  • art. 42, comma 3, Cost.

    parametro costituzionale della giusta indennità di espropriazione

  • art. 5 bis, comma 4, d.l. n. 333/1992

    norma dichiarata incostituzionale, con effetti consequenziali sull’art. 40 d.P.R. n. 327/2001

  • art. 15, comma 1, l. n. 865/1971

    richiamato nella declaratoria di incostituzionalità per il criterio di stima delle aree non edificabili

  • art. 16, commi 5 e 6, l. n. 865/1971

    richiamato nella declaratoria di incostituzionalità per il criterio di stima delle aree non edificabili

  • art. 37, commi 1 e 2, d.P.R. n. 327/2001

    richiamato come precedente di illegittimità costituzionale in materia di aree edificabili

  • art. 20, comma 5, d.P.R. n. 327/2001

    La relativa dichiarazione è irrevocabile.

    l’irrevocabilità dell’accettazione dell’indennità non impedisce l’applicazione retroattiva della declaratoria di incostituzionalità sopravvenuta nel procedimento non ancora concluso

Massime di principio

  • La dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma che disciplina la determinazione dell’indennità di espropriazione si applica ai rapporti non esauriti e travolge i criteri di stima ancora rilevanti nel procedimento pendente.
  • L’accordo sull’ammontare dell’indennità di esproprio, pur connotato da natura negoziale pubblica e pur se l’accettazione è dichiarata irrevocabile, non esaurisce il procedimento ablatorio e non impedisce l’efficacia sopravvenuta dello ius superveniens costituzionale prima dell’atto finale di esproprio o della cessione definitiva.
  • L’irrevocabilità dell’accettazione dell’indennità provvisoria opera sul piano ordinario del procedimento, ma non può prevalere su una successiva declaratoria di incostituzionalità della norma che ha determinato quel valore, se il rapporto non è ancora consolidato.
  • Quando l’indennità o il prezzo di cessione sono stati calcolati sulla base di parametri poi dichiarati illegittimi, la pattuizione sopravvive solo se il rapporto è già esaurito; altrimenti il proprietario può chiedere la determinazione giudiziale della giusta indennità.
  • Nei procedimenti espropriativi, il criterio di valutazione del bene va riferito al momento dell’adozione dell’atto ablativo conclusivo; se nel frattempo interviene una pronuncia costituzionale che modifica il quadro normativo, il giudice deve applicare il diritto sopravvenuto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContratto preliminare
RamiProcesso civileImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoNullitàOnere della prova

Testo integrale

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