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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 00449/2026 del 07/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Taranto che aveva rigettato l'opposizione avverso il decreto di diniego dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Il ricorrente deduceva (1) che il Tribunale aveva errato nell'includere, ai fini del calcolo del reddito rilevante per il beneficio, gli arretrati di pensione riferibili al 2021 ma erogati nel 2022, determinando una disparità di trattamento fra residenti in Regioni con differente periodicità di erogazione; deduceva la questione di legittimità costituzionale dell'art. 76 d.P.R. n. 115/2002 in relazione agli artt. 3 e 24 Cost. e all'art. 6 CEDU; (2) che il Tribunale aveva rifiutato l'assunzione della prova testimoniale proposta per dimostrare la diversa composizione effettiva del nucleo familiare, ritenendo comunque che il reddito eccedesse la soglia anche con la composizione ridotta.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato l'interpretazione secondo cui, ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, rilevano tutte le risorse di cui il richiedente dispone, comprese somme esenti o soggette a tassazione separata e gli emolumenti percepiti a titolo di arretrati anche se imputabili a periodi d'imposta precedenti. La Corte ha richiamato la sentenza della Corte Costituzionale n. 382/1985 e numerosa giurisprudenza di legittimità che hanno affermato la stessa ricostruzione, ritenendo manifestamente infondata la questione di costituzionalità. Avendo rigettato il primo motivo, ha ritenuto superflua la disamina del secondo. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 76

    riferimento al "reddito imponibile ai fini dell'imposta personale ... risultante dall'ultima dichiarazione" e ai "redditi che per legge sono esenti dall'imposta ... o soggetti a ritenuta a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva"

    La norma è interpretata includendo, ai fini del limite di reddito per il patrocinio, tutte le risorse a disposizione del richiedente anche se esenti o tassate separatamente, compresi gli arretrati riferibili ad anni diversi da quello di erogazione

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 99

    Prevede l'opposizione avverso il provvedimento di diniego del patrocinio; nel caso di specie il Tribunale ha rigettato l'opposizione

  • Costituzione, art. 3

    Richiamato dal ricorrente per dedurre disparità di trattamento; la Corte ha ritenuto infondata la questione, in presenza di indirizzo costituzionale e di ragionevolezza della normativa

  • Costituzione, art. 24

    Invocato in relazione al diritto di difesa; la Corte ha ritenuto che la disciplina non leda il diritto alla difesa, posto il principio di accesso al gratuito patrocinio per chi non dispone di risorse

  • Convenzione europea dei diritti dell'uomo, art. 6

    Richiamato come parametro sul giusto processo; non ha determinato esito favorevole al ricorrente

  • Corte Costituzionale, sentenza n. 382 del 1985

    la nozione di reddito, ai fini dell'ammissione del beneficio, comprende le risorse di qualsiasi natura, anche aiuti economici non conviventi se concretamente accertati

    La Consulta ha dichiarato compatibile con la Costituzione una lettura estensiva del concetto di reddito per l'ammissione al gratuito patrocinio, giustificando la solidarietà pubblica per chi non può sostenere la spesa

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 4: Basile, Seck, Virga ecc.)

    La Corte di legittimità ha più volte affermato che agli effetti dell'ammissione al patrocinio rilevano anche redditi soggetti a tassazione separata e gli emolumenti percepiti a titolo di arretrati

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Norma invocata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato si devono considerare tutte le risorse a disposizione del richiedente, incluse somme esenti, soggette a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva, nonché emolumenti erogati a titolo di arretrati anche se riferibili ad anni precedenti
  • Il fatto che una somma sia stata erogata in un anno diverso da quello cui si riferisce l'imponibile non impedisce, di norma, di computarla nel calcolo del reddito rilevante ai fini del beneficio
  • Una presunta disparità di trattamento derivante da diverse tempistiche regionali di erogazione (es. INPS) è difficile da sostenere se la giurisprudenza e la Consulta hanno già ritenuto legittima l'inclusione degli importi rilevanti
  • La prova della composizione effettiva del nucleo familiare è rilevante, ma diventa irrilevante se, anche considerando la composizione più favorevole al richiedente, il reddito complessivo eccede comunque la soglia di ammissione
  • Se si ritiene che talune somme non debbano essere computate (per esempio perché effettivamente attribuibili ad altri o non a disposizione del richiedente), è necessario produrre documentazione probatoria precisa (comunicazioni INPS, cedolini, attestazioni di effettivo beneficiario, estratti conto) e chiedere specifica istruttoria
  • In fase di impugnazione, considerare l'esistenza di consolidata giurisprudenza precedente; una strategia difensiva efficace richiede elementi nuovi o prova concreta che le somme considerate non costituiscano reddito disponibile del richiedente

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