Cassazione Civile, Ordinanza n. 30310/2024 del 25/11/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un lavoratore aveva chiesto la NASpI sostenendo di aver rassegnato le dimissioni per giusta causa a fronte del perdurante omissione, da parte del datore di lavoro, del versamento dei contributi previdenziali per oltre un anno. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ma la Corte d'appello, su gravame dell'ente previdenziale, aveva riformato la decisione e respinto la pretesa, ritenendo che l'omissione contributiva non integrasse giusta causa di dimissioni e che non risultasse provato che il lavoratore ne fosse a conoscenza al momento delle dimissioni. Con il ricorso per cassazione il lavoratore deduceva violazione di legge, invocando la disciplina sulla NASpI, la giusta causa ex art. 2119 c.c., l'obbligo contributivo e l'irrilevanza del principio di automatismo delle prestazioni ai fini della gravità dell'inadempimento datoriale, sostenendo che il mancato versamento dei contributi aveva leso irrimediabilmente il vincolo fiduciario e giustificato la cessazione del rapporto.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza di merito non fosse efficacemente censurata, poiché la decisione d'appello si fondava anzitutto su un accertamento in fatto: mancava la prova del nesso tra l'omissione contributiva e le dimissioni, e mancava altresì prova che il lavoratore conoscesse tale omissione prima di dimettersi. Tale profilo, considerato imprescindibile per configurare le dimissioni per giusta causa e quindi il diritto alla NASpI, non era stato scalfito dalle censure, che si limitavano a contestare in diritto la rilevanza dell'omissione contributiva e dell'automatismo delle prestazioni. Il ricorso è stato quindi respinto in rito per difetto di specificità e decisività; il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è la norma processuale richiamata per incardinare il motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge
art. 1, comma 2, d.lgs. 4 marzo 2015, n. 22
è richiamato dal ricorrente come base normativa della NASpI
art. 3, comma 2, d.lgs. 4 marzo 2015, n. 22
riconosce la NASpI anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa
art. 34, L. 23 dicembre 1998, n. 448
richiamato dal ricorrente in relazione all'assetto normativo invocato
Corte costituzionale n. 269 del 2002
citata dal ricorrente come precedente interpretativo del quadro normativo richiamato
art. 45, primo comma, r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, conv. in L. 6 aprile 1936, n. 1155
richiamato dal ricorrente in relazione all'obbligo contributivo e al sistema previdenziale
art. 38 Cost.
invocato dal ricorrente a sostegno della tutela previdenziale
definisce la giusta causa di dimissioni; la Corte ribadisce che deve esservi una reazione immediata agli inadempimenti datoriali secondo parametri di ragionevolezza
richiamato per il principio di automatismo delle prestazioni previdenziali; la Corte osserva che l'omissione contributiva non pregiudica di per sé il lavoratore per effetto di tale automatismo
artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, primo e secondo comma, c.p.c.
regolano la trattazione camerale del ricorso e la riserva di deposito dell'ordinanza
art. 1, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità
Massime di principio
- Per ottenere la NASpI in caso di dimissioni, il lavoratore deve allegare e provare non solo l'inadempimento datoriale, ma anche il nesso di consequenzialità immediata tra tale inadempimento e le dimissioni, quale fatto costitutivo della giusta causa.
- La giusta causa di dimissioni ex art. 2119 c.c. sussiste quando le dimissioni siano reazione immediata e ragionevole a un inadempimento del datore di lavoro tale da rendere intollerabile la prosecuzione del rapporto; l'accertamento della tempestività e della correlazione causale è decisivo.
- L'omissione del versamento dei contributi, di per sé, non basta a fondare automaticamente la giusta causa di dimissioni se non risulta che essa sia stata conosciuta dal lavoratore prima delle dimissioni e che abbia inciso concretamente sulla decisione di recedere.
- Nel giudizio di legittimità, una censura che miri solo a rimettere in discussione valutazioni di fatto decisive della sentenza impugnata, senza scalfire la ratio basata su carenza di prova del nesso tra illecito datoriale e dimissioni, è inammissibile per difetto di specificità e decisività.
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