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Cassazione Penale, Ordinanza n. 39852/2025 del 11/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte d'appello aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale nei confronti di un imputato, unitamente a un correo, per un furto realizzato ai danni di alcuni istituti di credito mediante un dispositivo capace di impedire la contabilizzazione del prelievo (cash trapping), con utilizzo di carte di credito non denunciate come smarrite. Con il ricorso per cassazione l'imputato deduceva: 1) violazione di legge e vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilità, sostenendo che la Corte territoriale avesse trascurato l'ipotesi alternativa dell'utilizzo della carta da parte di terzi e che le immagini della telecamera bancaria fossero di scarsa qualità; 2) illegittima esclusione dell'attenuante del danno di speciale tenuità, richiamando l'importo complessivo sottratto pari a euro 1600 e la mancata costituzione di parte civile.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché meramente riproduttivo delle doglianze già proposte in appello e disattese in una situazione di doppia conforme; è stato inoltre richiamato il limite al sindacato di legittimità sul travisamento della prova, esperibile solo in casi specifici non ricorrenti nella specie. La Corte ha osservato che la motivazione di merito aveva valorizzato l'identificazione degli imputati quali titolari delle carte di credito utilizzate per il prelievo, senza denuncia di smarrimento delle carte. Il secondo motivo è stato parimenti ritenuto una mera riproposizione di una censura già respinta in appello, poiché l'importo di euro 1600 non poteva essere considerato di minimo valore, secondo l'orientamento secondo cui la valutazione dell'attenuante non dipende dalla sola consistenza economica della persona offesa. Conseguentemente, oltre alle spese processuali, è stata applicata la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • artt. 624, 625, nn. 4 e 7, c.p.

    Indicano il furto aggravato contestato, commesso mediante utilizzo di un dispositivo idoneo a impedire la contabilizzazione del prelievo e con ulteriori aggravanti contestate nel capo d'imputazione.

  • art. 635, comma 2, n. 1, c.p.

    Richiamato nel capo d'imputazione come ulteriore riferimento normativo del fatto contestato, in relazione al danneggiamento connesso alla condotta materiale descritta.

  • art. 62, primo comma, n. 4, c.p.

    Norma invocata dal ricorrente per sostenere la sussistenza dell'attenuante del danno di speciale tenuità; la Corte ha ritenuto corretta la sua esclusione poiché l'importo sottratto non era di minimo valore.

  • art. 616 c.p.p.

    Base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il vizio di travisamento della prova è deducibile solo se la motivazione utilizza un'informazione inesistente nel processo o omette la valutazione di una prova decisiva; esso non può essere utilizzato per rivalutare il materiale istruttorio già esaminato dai giudici di merito.
  • In presenza di doppia conforme, non è consentito superare in sede di legittimità i limiti del devolutum mediante una mera riproposizione delle censure già disattese in appello.
  • La regola di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio può dirsi rispettata anche quando l'accertamento del fatto si fonda su massime di esperienza e inferenze presuntive, purché esse abbiano base razionale e non si risolvano in mera plausibilità.
  • L'attenuante del danno di speciale tenuità non può essere riconosciuta in modo automatico per il solo fatto che non vi sia costituzione di parte civile o che la vittima sia un soggetto economicamente rilevante; occorre una valutazione sostanziale dell'entità oggettiva del pregiudizio arrecato.

Come è indicizzato

MaterieFurtoDanneggiamentoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della provaOnere della prova

Testo integrale

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