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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15673/2026 del 30/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza di appello che ha parzialmente riformato il giudizio di primo grado per reati di detenzione di stupefacenti. OBUH deduce: mancata applicazione dell'ipotesi lieve (comma 5 art. 73 DPR 309/1990) per eccessiva rilevanza attribuita al dato ponderale e alla percentuale di principio attivo; applicazione automatica della recidiva nonostante assenza di precedenti specifici; trattamento sanzionatorio eccessivo e ingiustificato distacco dal minimo edittale, nonché rifiuto delle attenuanti generiche. CRISTOPHER deduce: illegittimità del rigetto della richiesta di rito abbreviato condizionato (riguardo all'escussione di un teste), responsabilità penale valutata in base al solo dato ponderale senza considerare assenza di indizi di spaccio e il ruolo di mero corriere; non corretta valorizzazione della collaborazione e delle minacce subite; mancata applicazione dell'ipotesi lieve e delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto le censure di OBUH in gran parte reiterative e attinenti al merito, confermando che la Corte d'Appello ha adeguatamente motivato l'esclusione dell'ipotesi lieve sulla base della consistente quantità e varietà di droga e della rilevante somma di denaro rinvenuta (Euro 6.600), nonché l'applicazione della recidiva in ragione dei precedenti plurimi. Quanto al CRISTOPHER, la Corte ha richiamato il principio di preclusione derivante dall'opzione per il rito abbreviato 'secco' (art. 438, comma 6 c.p.p.) e ha ritenuto fondata la valutazione della responsabilità penale sulla base del sequestro (58 ovuli, complessivi gr. 237 e 416 di eroina e cocaina) e delle dichiarazioni rese dall'imputato, riconoscendo tuttavia in appello l'attenuante speciale di cui al comma 7 dell'art. 73. Entrambi i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 309/1990, art. 73, comma 5

    L'ipotesi lieve può essere esclusa quando il dato ponderale e le circostanze concrete (varietà e quantità di sostanze, modalità di confezionamento, disponibilità di denaro provento) indicano attività organizzata e non mera detenzione per uso personale; la Corte territoriale ha ritenuto tali elementi ostativi.

  • D.P.R. n. 309/1990, art. 73, comma 7

    L'attenuante speciale per la collaborazione è stata riconosciuta al CRISTOPHER in ragione delle dichiarazioni spontanee e delle indicazioni fornite agli operanti, anche se successivamente parzialmente ritrattate.

  • Codice di procedura penale, art. 438, comma 6

    L'opzione per il rito abbreviato 'secco' preclude all'imputato la possibilità di impugnare successivamente il rigetto di una richiesta di rito abbreviato condizionato subordinata all'assunzione di prove integrative; tale principio è stato applicato per dichiarare inammissibile la doglianza del CRISTOPHER sul rigetto della richiesta di escussione di teste.

  • Giurisprudenza citata (Sez. 2, n. 13368 del 27/02/2020, Ruggiero)

    Conferma il principio di preclusione relativo all'opzione per il rito abbreviato 'secco' e la conseguente impossibilità di contestare in cassazione il rigetto di prove che erano state richieste per un rito condizionato.

Massime di principio

  • L'ipotesi lieve ex art. 73(5) non dipende solo dal dato ponderale: la valutazione è complessiva e tiene conto della tipologia e varietà di stupefacenti, del confezionamento, della presenza di denaro ingente e di altri indizi di attività organizzata; quantità e circostanze possono escludere l'applicazione della lieve entità anche se non sono presenti elenchi di consumatori.
  • La recidiva può essere applicata quando precedenti plurimi e variegati dimostrano l'inefficacia deterrente delle condanne pregresse e un rischio di pericolosità accresciuta; l'argomentazione deve risultare coerente ma in Cassazione sono difficili i rilievi che attengono al mero apprezzamento del merito.
  • La collaborazione spontanea e immediata con le forze di polizia può giustificare il riconoscimento dell'attenuante speciale (comma 7 art. 73), anche se la collaborazione è poi parzialmente ritrattata, purché le dichiarazioni abbiano valore probatorio e riscontro fattuale.
  • Chi sceglie il rito abbreviato 'secco' rinuncia, di fatto, a contestare in sede successiva il rigetto di richieste probatorie condizionate: bisogna valutare attentamente l'opzione processuale per non precludersi censure successive.
  • Le impugnazioni che si limitano a criticare valutazioni di merito (peso delle prove, apprezzamenti discrezionali sulla responsabilità o sulla gravità della condotta) spesso risultano inammissibili in Cassazione se la motivazione dei giudici di merito non è manifestamente illogica o contraddittoria.

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