Cassazione Civile, Ordinanza n. 34892/2023 del 13/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce dal diniego opposto dall'amministrazione doganale a istanze di revisione di accertamenti presentate da una società che aveva importato dalla Libia, tra il 2008 e il 2010, alcune partite di olio combustibile denso. Al momento dell'importazione la società aveva pagato i dazi nella misura ordinaria del 3,5%, pur sostenendo di avere diritto al trattamento preferenziale con aliquota pari a zero, perché le merci provenivano dalla Libia; i certificati di origine FORM A, necessari per provare la provenienza, erano però stati acquisiti solo successivamente. La società aveva quindi chiesto, ai sensi dell'art. 11 d.lgs. n. 374/1990, la revisione dell'accertamento per ottenere il rimborso dell'eccedenza versata. L'Agenzia aveva negato il rimborso sostenendo che la contribuente avrebbe dovuto ricorrere già in sede di importazione alla procedura di dichiarazione incompleta ex art. 76 del Reg. CEE n. 2913/1992 anche con riguardo ai certificati FORM A, e che non fosse invece consentito usare la revisione ex art. 78 del medesimo regolamento. Con il primo motivo l'Agenzia ha denunciato nullità della sentenza per motivazione solo apparente, deducendo violazione degli artt. 36 d.lgs. n. 546/1992 e 132 c.p.c. Con il secondo motivo ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 76 e 78 del Reg. CEE n. 2913/1992 e dell'art. 11 d.lgs. n. 374/1990, sostenendo che la revisione sarebbe preclusa quando l'importatore conosceva già l'esistenza della documentazione e avrebbe dovuto avvalersi della dichiarazione incompleta.
La decisione
La Corte ha rigettato entrambi i motivi. Ha ritenuto che la sentenza della CTR fosse sufficientemente motivata per relationem, poiché il giudice d'appello aveva richiamato e fatto proprie le ragioni della decisione di primo grado, consentendo il controllo sul percorso logico-giuridico seguito. Ha inoltre escluso l'errore di diritto denunciato dall'amministrazione, affermando che, in materia di dazi doganali e trattamento tariffario preferenziale, la revisione dell'accertamento ex art. 78 CDC e art. 11 d.lgs. n. 374/1990 può essere chiesta anche quando il certificato di origine sia prodotto successivamente, purché il diritto al regime preferenziale sia fondato su un fatto oggettivo preesistente alla dichiarazione e vi siano i presupposti sostanziali e il rispetto del termine decadenziale. La Corte ha quindi confermato la decisione di merito che aveva accolto la domanda della società e ha condannato l'Agenzia alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La censura di nullità per motivazione apparente è stata respinta perché la sentenza d'appello, pur sintetica, richiamava validamente la decisione di primo grado e ne faceva proprie le ragioni.
La motivazione è nulla solo se mancante o meramente apparente; nel caso concreto il requisito del minimo costituzionale è stato ritenuto soddisfatto.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È stato invocato per denunciare nullità della sentenza, ma il motivo è stato ritenuto infondato.
art. 76 Reg. CEE n. 2913/1992
La dichiarazione incompleta è una facoltà dell'importatore e non esclude la successiva revisione dell'accertamento né condiziona in via esclusiva il recupero di dazi indebitamente versati.
art. 78 Reg. CEE n. 2913/1992
La revisione dell'accertamento è ammessa quando la dichiarazione sia stata resa sulla base di elementi inesatti o incompleti, anche per errori o omissioni materiali o di diritto, e può fondarsi su documenti formatisi prima della dichiarazione ma prodotti successivamente.
art. 11 d.lgs. 8 novembre 1990, n. 374
Costituisce la base nazionale della revisione dell'accertamento doganale e del recupero di quanto indebitamente pagato, nel rispetto dei presupposti sostanziali e del termine triennale.
art. 236 Codice doganale comunitario
I dazi versati prima della presentazione del certificato di origine non sono dovuti legittimamente se sussistono i requisiti per il trattamento tariffario preferenziale.
art. 21 Codice doganale comunitario
Richiamato per distinguere il certificato di autenticità, relativo a trattamenti tariffari favorevoli legati alla natura o destinazione del bene, dal certificato di origine.
Massime di principio
- In tema di motivazione della sentenza, la motivazione per relationem è valida se il giudice d'appello richiama la decisione di primo grado e rende intellegibile, anche sinteticamente, le ragioni della conferma, consentendo il controllo sul percorso argomentativo complessivo.
- La motivazione è solo apparente quando manca l'indicazione del criterio logico-giuridico seguito o del quadro probatorio, oppure quando la sentenza non consente di verificare l'esattezza e la logicità della decisione.
- In materia doganale, la presentazione successiva del certificato di origine non esclude di per sé il diritto al trattamento tariffario preferenziale, se il requisito sostanziale della provenienza è effettivamente sussistente e la documentazione si riferisce a un fatto oggettivo preesistente alla dichiarazione.
- La revisione dell'accertamento doganale ex art. 78 CDC presuppone che la dichiarazione sia stata resa su elementi inesatti o incompleti; essa può quindi fondarsi su errori di fatto o di diritto dell'operatore e su documenti formatisi prima della dichiarazione ma prodotti solo successivamente.
- La procedura della dichiarazione incompleta ex art. 76 CDC è una facoltà dell'importatore e non costituisce rimedio esclusivo: il suo mancato utilizzo non impedisce, di regola, di chiedere successivamente la revisione e il rimborso dei dazi indebitamente pagati.
- Ai fini del rimborso dei dazi, ciò che rileva è la sussistenza dei presupposti oggettivi del regime agevolato e il rispetto del termine decadenziale, non la scelta formale di uno specifico percorso procedurale in assenza di contestazioni sostanziali sulla genuinità della documentazione.
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