Cassazione Civile, Ordinanza n. 04276/2025 del 18/02/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
Nel giudizio originario, alcuni medici laureati e iscritti a scuole di specializzazione avevano chiesto il risarcimento del danno per non avere percepito alcuna remunerazione durante la frequenza, assumendo la tardiva e parziale attuazione nell’ordinamento italiano delle direttive comunitarie che imponevano un’adeguata retribuzione. Il Tribunale di Venezia aveva accolto la domanda contro la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Corte d’appello aveva rigettato sia l’appello principale dell’amministrazione sia quello incidentale dei medici. Successivamente la Presidenza del Consiglio aveva proposto revocazione ex art. 395, n. 5, c.p.c. deducendo che alcuni degli originari attori avevano già promosso identica domanda davanti al Tribunale di Roma, definita con sentenza passata in giudicato che aveva dichiarato prescritto il diritto. La Corte d’appello di Venezia aveva però rigettato la revocazione ritenendo non provato il giudicato esterno, perché la copia della sentenza romana prodotta dall’amministrazione era priva dell’attestazione di passaggio in giudicato ex art. 124 disp. att. c.p.c. Il ricorso per cassazione censurava tale decisione per violazione degli artt. 24 Cost., 2909 c.c., 324 c.p.c. e 124 disp. att. c.p.c., sostenendo che la certificazione del cancelliere non è l’unico mezzo per provare il giudicato e che, nelle ipotesi di impugnazione parziale o soggettivamente limitata, essa può essere inidonea a dimostrare la formazione del giudicato esterno. L’amministrazione lamentava inoltre che la prassi di richiedere una certificazione unitaria impedisse di fatto di far valere il giudicato in controversie cumulative con molte parti.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso della Presidenza del Consiglio dei ministri, ha cassato la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 1513/2021 e ha rinviato alla stessa Corte d’appello in diversa composizione. Ha affermato che il certificato di cui all’art. 124 disp. att. c.p.c. non costituisce prova legale esclusiva del giudicato esterno e che, quando la certificazione non è idonea a dimostrare la formazione del giudicato perché vi sia stata impugnazione solo parziale, il giudice deve acquisire d’ufficio gli elementi necessari, anche tramite richiesta di informazioni ex art. 213 c.p.c., per verificare se il giudicato si sia formato sulle posizioni non impugnate. Il rinvio è stato disposto affinché il giudice di merito riesamini la domanda di revocazione applicando il principio di diritto enunciato; le spese del giudizio di legittimità sono state rimesse al giudice di rinvio.
Norme richiamate
È la base della revocazione proposta per contrasto con il giudicato esterno.
a prova del passaggio in giudicato della sentenza il cancelliere certifica
La certificazione del cancelliere è mezzo ordinario di prova del passaggio in giudicato, ma non prova legale esclusiva né sempre idonea a dimostrare il giudicato, soprattutto nei casi di impugnazione parziale.
Il giudicato esterno va considerato ai fini della stabilità della decisione e può impedire la riproposizione della stessa domanda già definita.
Richiamato per definire il passaggio in giudicato della sentenza e il rapporto con le impugnazioni.
È il vizio dedotto per cassazione, per violazione di legge.
Nei casi in cui la certificazione non basti, il giudice deve acquisire d’ufficio le informazioni necessarie presso gli uffici competenti.
Richiamato come esempio di proroga o superamento del termine di impugnazione.
Richiamato come ipotesi in cui la mancanza di impugnazione certificata non coincide necessariamente con il giudicato.
Richiamato come ipotesi in cui il termine per impugnare può essere superato o differito.
Richiamato per mostrare che l’impugnazione può non impedire il giudicato se il giudizio di appello si estingue.
Richiamato per l’impugnazione parziale oggettiva, in cui il giudicato si forma sui capi non impugnati.
Richiamato per l’impugnazione parziale soggettiva nelle cause scindibili, in cui il giudicato può formarsi rispetto alle parti non impugnanti.
art. 24 Cost.
Richiamato nel motivo di ricorso a sostegno dell’esigenza di effettività della tutela e di accesso alla prova del giudicato.
Massime di principio
- La certificazione del cancelliere ex art. 124 disp. att. c.p.c. è il mezzo ordinario per documentare il passaggio in giudicato, ma non integra una prova legale esclusiva del giudicato esterno.
- Se l’impugnazione è solo parziale, oggettivamente o soggettivamente, la mera attestazione di impugnazione o la mancanza della certificazione non impediscono di accertare che il giudicato si sia formato sulle posizioni non impugnate.
- Quando il certificato ex art. 124 disp. att. c.p.c. non è idoneo a dimostrare il giudicato, il giudice di merito deve acquisire d’ufficio le informazioni necessarie presso gli uffici giudiziari competenti.
- Il giudicato esterno, in quanto fatto processuale rilevante, deve essere verificato anche officiosamente dal giudice, senza ridurre la prova a un unico strumento formale non sempre utilizzabile.
- In assenza di una previsione espressa di esclusività, opera il principio di libertà dei mezzi di prova, sicché la prova del giudicato può essere fornita anche con elementi diversi dal certificato di cancelleria, ove idonei a dimostrarne la formazione.
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