Cassazione Civile, Ordinanza n. 12341/2023 del 09/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte privata)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva respinto sia il suo appello sia l'appello incidentale della controparte, confermando integralmente la decisione di primo grado. Nel giudizio di cassazione, tuttavia, il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché privo dell'esposizione dei fatti di causa richiesta a pena di inammissibilità dall'art. 366, n. 3, c.p.c. Inoltre, i motivi erano formulati in modo del tutto generico e non specifico: l'atto si limitava ad affermazioni apodittiche sulla pretesa violazione, contemporanea e indistinta, di plurimi vizi ex art. 360 c.p.c., senza una puntuale individuazione delle censure e senza adeguato assolvimento dell'onere di specificità.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto dell'esposizione sommaria dei fatti di causa e per genericità dei motivi, richiamando l'onere di specificità richiesto per il ricorso per cassazione. Non è stata pronunciata condanna alle spese, poiché gli intimati non hanno svolto difese. È stata inoltre rilevata la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, se dovuto.
Norme richiamate
Il ricorso per cassazione deve contenere l'esposizione sommaria dei fatti della causa; la sua totale mancanza comporta inammissibilità.
La mera evocazione indistinta dei possibili vizi di legittimità non soddisfa l'onere di specificità dei motivi di ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
È il parametro di riferimento per la misura dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato nei casi previsti dal comma 1-quater.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile se manca integralmente l'esposizione sommaria dei fatti di causa richiesta dall'art. 366, n. 3, c.p.c.
- L'onere di specificità dei motivi di ricorso impone di individuare in modo puntuale le censure rivolte alla sentenza impugnata; non è sufficiente una critica generica o cumulativa che richiami indistintamente più vizi di legittimità.
- La mera affermazione che la sentenza violi contemporaneamente norme sostanziali e processuali, senza chiarire quale errore sia ascritto al giudice e in che termini, non consente l'esame di legittimità e conduce all'inammissibilità.
- In caso di inammissibilità del ricorso e di assenza di difese degli intimati, non vi è pronuncia sulle spese; può però essere dichiarata la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
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