Cassazione Penale, Sentenza n. 20480/2022 del 25/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del GIP che aveva respinto la richiesta di riconoscimento della continuazione tra reati di partecipazione ad associazione di stampo mafioso e di estorsione, oggetto di tre distinte sentenze di condanna. Il ricorrente contestava il difetto di motivazione, sostenendo che le estorsioni erano state commesse su mandato di Mario Di Biasi e che l'istante era già sodale del clan al tempo delle estorsioni, con aggravante di cui all'art. 416-bis.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo che esso proponesse argomentazioni di merito (rimessa di fatti e diversa lettura dei dati probatori) non consentite nel giudizio di legittimità avente per oggetto decisioni del giudice dell'esecuzione. Si è ritenuto che la difesa avesse formulato dati fattuali estranei alla cognizione della Corte ai sensi dell'art. 671 c.p.p. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., in mancanza di elementi idonei a escludere la colpa come richiamato dalla giurisprudenza costituzionale.
Norme richiamate
La difesa ha sostenuto che le estorsioni fossero aggravate ai sensi dell'art. 416-bis per il collegamento con il clan; la Corte non ha valutato il merito di tale affermazione, ritenendola nuova ricostruzione fattuale non sindacabile in cassazione sul punto
Norma che delimita la cognizione della Corte di cassazione nelle impugnazioni avverso provvedimenti del giudice dell'esecuzione; secondo la Corte non era possibile riesaminare i fatti allegati dalla difesa che costituivano ricostruzione probatoria non già vizio di motivazione
Prevede le conseguenze per i ricorsi inammissibili, ivi comprese condanna alle spese e possibile versamento alla Cassa delle ammende; applicata per irrogare la somma di euro 3.000
Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000
Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000
Richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria per inammissibilità può essere applicata salvo elementi che escludano la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Massime di principio
- La Corte di cassazione non è competente a riesaminare valutazioni probatorie o a sostituirsi al giudice dell'esecuzione su ricostruzioni fattuali: un ricorso che si risolve in una diversa interpretazione dei fatti è inammissibile.
- Per impugnare valide decisioni del giudice dell'esecuzione è necessario criticare la motivazione nella sua struttura (effettività, coerenza e congruità logica), non limitarsi a esporre una lettura alternativa dei dati probatori.
- Quando si deduce il concorso tra reati (continuazione) occorre dimostrare che gli elementi fattuali a sostegno siano già pacifici o emergano dal processo oggetto di sindacato; non è ammesso introdurre fatti nuovi o ricostruzioni non valutate nel provvedimento impugnato.
- Il ricorrente rischia, in caso di inammissibilità, il pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende salvo prova di assenza di colpa; la cautela nella formulazione del motivo è pertanto necessaria.
- In pratiche simili è strategico concentrare il gravame su vizi formali o di motivazione del provvedimento (contraddittorietà, illogicità, mancanza di specificità delle ragioni) piuttosto che su una nuova valutazione dei fatti.
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