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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1698/2022 del 17/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Atzeni impugnava in Cassazione la sentenza della Corte d'Appello di Cagliari che, pur riconoscendo in parte il suo appello (riconoscimento della diminuente per vizio parziale di mente), aveva comunque mantenuto la medesima pena inflitta in primo grado per il reato di ricettazione. Il ricorrente denunciava: 1) violazione degli artt. 597, comma 4, c.p.p. e 69, comma 4, c.p., sostenendo che l'accoglimento dell'appello doveva tradursi in una riduzione della pena e che il richiamo processuale "in ogni caso" prevale sul divieto di prevalenza delle attenuanti previsto dall'art. 69, comma 4; 2) violazione del divieto di reformatio in peius (art. 597, comma 3, c.p.p.) per aver operato in appello un giudizio di equivalenza tra la nuova attenuante (vizio parziale) e la recidiva già considerata sub valente in primo grado, cioè una scomposizione del giudizio di bilanciamento non consentita.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha rilevato che il giudizio di comparazione delle circostanze previsto dall'art. 69 c.p. è unitario e che non è consentito riconoscere in appello una speciale attenuante e poi mantenere inalterato il precedente giudizio di equivalenza delle altre attenuanti con la recidiva; inoltre ha richiamato la recente pronuncia della Corte Costituzionale (sent. n. 73/2020) che ha dichiarato l'illegittimità di parte dell'art. 69, comma 4. Per queste ragioni la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Cagliari per nuovo giudizio sulla determinazione della pena. Ha dichiarato irrevocabile l'affermazione di responsabilità (non censurata).

Norme richiamate

  • art. 597 c.p.p.

    Il comma 3 vieta la reformatio in peius; il comma 4 è richiamato dalla difesa per sostenere che l'accoglimento dell'appello del condannato impone la riduzione della pena. La Corte ha considerato i profili procedurali collegati al divieto di reformatio in peius nell'ambito della valutazione dell'appello.

  • art. 69 c.p.

    Prevedeva il divieto di prevalenza dell'attenuante (in particolare del vizio parziale di mente) sulla recidiva qualificata; la Corte ha richiamato il principio unitario del giudizio di comparazione delle circostanze e ha altresì rilevato che la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di detta disposizione nella parte segnalata (sent. n. 73/2020), incidendo sull'operatività del divieto.

  • art. 89 c.p.

    comma relativo al vizio parziale di mente (menzionato come diminuzione)

    Disciplina la diminuente per il vizio parziale di mente; la Corte territoriale ne aveva riconosciuto l'esistenza ma con giudizio di equivalenza rispetto alla recidiva, decisione che la Cassazione ha ritenuto non compatibile con il principio del bilanciamento unitario.

  • art. 99 c.p.

    comma 4 (recidiva qualificata)

    Regola la recidiva qualificata come circostanza aggravante; la questione centrale è la comparazione tra questa aggravante e le attenuanti riconosciute, che deve essere effettuata globalmente e non in modo frazionato.

  • Sentenza Corte Cost. n. 73/2020

    Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di parte dell'art. 69, comma 4, nella parte che impediva la prevalenza della diminuente per vizio parziale di mente sulla recidiva, incidendo sul quadro applicativo e sulla interpretazione seguita dalla Corte d'appello.

Massime di principio

  • Il giudizio di comparazione tra attenuanti e aggravanti previsto dall'art. 69 c.p. è unitario: il riconoscimento di una nuova attenuante in appello impone una rivalutazione complessiva del rapporto tra tutte le attenuanti e la recidiva, non la semplice aggiunta che lasci immutato il precedente equilibrio.
  • Se il ricorso del condannato viene accolto in parte, l'applicazione dell'art. 597 c.p.p. e del divieto di reformatio in peius deve assicurare che la decisione d'appello non determini un peggioramento della posizione del ricorrente; l'accoglimento dell'appello deve tradursi, se del caso, in una riduzione della pena o in una nuova determinazione conforme ai criteri di bilanciamento.
  • La declaratoria di illegittimità costituzionale di una norma che inciderebbe sul bilanciamento (es. art. 69, comma 4) modifica il quadro applicativo: i giudici devono applicare la Costituzione e rivalutare il trattamento sanzionatorio alla luce della pronuncia costituzionale.
  • L'affermazione di responsabilità resa in primo grado e non impugnata dalla pubblica accusa diventa irrevocabile; eventuali rettifiche in appello devono riguardare il trattamento sanzionatorio, salvo censure formali sulla responsabilità non proposte.
  • In presenza di conflitti nella motivazione del giudice di appello (es. riconoscimento di attenuanti senza corretta ricomparazione), il rimedio tipico è l'annullamento limitato al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuova determinazione della pena.

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