Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 06699/2026 del 18/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando il diniego del riconoscimento della continuazione disposto dal Tribunale di Patti. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisando ipotesi di esonero, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (autorità giudiziaria)

La controversia

Il soggetto condannato ha chiesto al tribunale dell'esecuzione il riconoscimento del vincolo della continuazione tra quattro sentenze irrevocabili presupposte, ai sensi degli artt. 81 c.p. e 671 c.p.p., sostenendo che i fatti oggetto delle decisioni fossero unificabili sotto un medesimo disegno criminoso. Il tribunale ha negato la richiesta, rilevando che le condotte non erano omogenee, non erano riconducibili a una preordinazione unitaria e erano state poste in essere in relazione a società diverse, nell'arco di più annualità d'imposta. Con il ricorso per cassazione si contestava, in sostanza, il mancato riconoscimento della continuazione. La Corte ha però ritenuto corretta la valutazione del giudice di merito, evidenziando che la reiterazione di condotte illecite, specie se riferite a reati differenti e a contesti societari diversi, non integra di per sé un unico programma criminoso, ma può semmai rilevare sotto diversi istituti come recidiva, abitualità, professionalità o tendenza a delinquere.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.

    norma invocata per il riconoscimento del vincolo della continuazione tra reati commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso.

  • art. 671 c.p.p.

    norma processuale richiamata per la richiesta di applicazione della continuazione in sede esecutiva.

  • art. 616 c.p.p.

    prevede la condanna del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso, con pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende, salvo ipotesi di esonero.

Massime di principio

  • Il riconoscimento della continuazione richiede l'esistenza di un medesimo disegno criminoso; non è sufficiente la mera reiterazione di condotte illecite nel tempo.
  • La non omogeneità dei reati e la loro commissione in contesti societari diversi sono elementi ostativi alla configurabilità di un'unica preordinazione criminosa.
  • La continuità tra reati non può essere desunta in via astratta da una generica serialità criminale, quando la sequenza delle condotte esprima piuttosto abitualità, professionalità o tendenza a delinquere.
  • In sede di legittimità, il mancato riconoscimento della continuazione è censurabile solo se la motivazione del giudice di merito sia illogica o giuridicamente erronea; ove la valutazione sia coerente con gli elementi fattuali, il ricorso è destinato all'inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazione
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiContinuazioneRecidiva

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.