Cassazione Civile, Ordinanza n. 28795/2025 del 31/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia originava da una domanda di una lavoratrice diretta ad accertare l’esistenza di un unico rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con una fondazione, per il periodo 6.9.2011-11.9.2014, con conseguente richiesta di differenze retributive. Il Tribunale aveva rigettato le domande e la Corte d’appello di Napoli aveva confermato il rigetto, compensando integralmente le spese del secondo grado. Le parti soccombenti in appello hanno proposto ricorso per cassazione limitatamente al capo sulle spese, deducendo un unico motivo di nullità della sentenza per motivazione meramente apparente e comunque contraddittoria, ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., in relazione agli artt. 111, comma 6, Cost. e 132, comma 2, n. 4 c.p.c., contestando la formula usata dalla Corte territoriale per giustificare la compensazione integrale delle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo unico di ricorso. Ha escluso che la motivazione della Corte d’appello fosse meramente apparente, osservando che il giudice di merito aveva indicato, sia pure sinteticamente, due ragioni della compensazione: la qualità delle parti e la controvertibilità dell’accertamento richiesto, tale da richiedere una delicata opera di sussunzione della fattispecie concreta nelle norme applicabili. La Cassazione ha inoltre rilevato che i ricorrenti non avevano denunciato una specifica violazione di legge nella deroga al criterio ordinario di soccombenza ex art. 91 c.p.c. Il ricorso è stato quindi rigettato; non sono state liquidate spese in favore dell’intimata per mancata costituzione, ma è stato disposto il pagamento dell’ulteriore contributo unificato e della somma di € 1.800,00 ex art. 96, comma 4, c.p.c. in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
consente di denunciare in cassazione la nullità della sentenza per vizi della motivazione nei casi rilevanti ai sensi dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 111 Cost.
art. 111, comma 6, Cost.
impone che i provvedimenti giurisdizionali siano motivati; la motivazione apparente è configurabile solo quando manchi una reale esposizione delle ragioni della decisione.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione; una motivazione sintetica non è per ciò solo apparente.
rappresenta il criterio ordinario di regolazione delle spese secondo soccombenza, derogabile solo nei casi consentiti dal giudice di merito con motivazione non apparente.
nel procedimento definito in conformità alla proposta del consigliere delegato trovano applicazione le conseguenze processuali previste dalla norma, comprese quelle richiamate dal comma finale.
quando il giudizio di legittimità è definito in conformità alla proposta, la Corte applica la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della cassa delle ammende.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
in caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- La motivazione è meramente apparente solo quando, pur esistendo materialmente un testo, esso non consente di ricostruire il percorso logico-giuridico della decisione; non basta la sinteticità della formula usata dal giudice.
- Ai fini della compensazione delle spese processuali, il giudice di merito può valorizzare la controvertibilità della questione decisa e la complessità dell’operazione di sussunzione della fattispecie concreta, purché tali ragioni siano percepibili senza ricorrere a congetture.
- Chi impugna il capo sulle spese deve dedurre specificamente la violazione della regola della soccombenza o delle condizioni legali della deroga; la sola denuncia di motivazione insufficiente o sintetica non basta se la motivazione, nel complesso, è intellegibile.
- In caso di rigetto del ricorso per cassazione, quando ne ricorrano i presupposti processuali, opera l’obbligo dell’ulteriore contributo unificato e può trovare applicazione la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 96, comma 4, c.p.c. secondo il meccanismo richiamato dalla disciplina del procedimento camerale.
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