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Cassazione Penale, Ordinanza n. 36744/2025 del 12/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per bancarotta fraudolenta e dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. L'unico motivo dedotto riguardava il preteso vizio di manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui la Corte territoriale aveva negato le circostanze attenuanti generiche, lamentando un mancato adeguato apprezzamento degli elementi favorevoli.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il motivo non consentito in sede di legittimità e comunque manifestamente infondato, osservando che la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche era priva di evidenti illogicità. Ha inoltre ribadito che il giudice di merito non è tenuto a esaminare analiticamente tutti gli elementi dedotti dalle parti, potendo richiamare solo quelli ritenuti decisivi o rilevanti, e che alla Cassazione è preclusa una nuova valutazione del materiale fattuale. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 62-bis c.p.

    La decisione riguarda il diniego delle circostanze attenuanti generiche, ritenendo sufficiente una motivazione che richiami gli elementi decisivi o rilevanti e non necessariamente tutti quelli prospettati dalle parti.

  • art. 606 c.p.p.

    Il vizio di manifesta illogicità della motivazione non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione del merito in sede di legittimità.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice di merito dia conto degli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, senza dover confutare singolarmente ogni argomento difensivo.
  • Il controllo di legittimità sulla motivazione non consente alla Corte di cassazione una rilettura del compendio fattuale o una diversa ponderazione degli elementi di fatto riservata al giudice di merito.
  • La censura di manifesta illogicità della motivazione è inammissibile quando mira sostanzialmente a ottenere una nuova valutazione del merito e non evidenzia reali vizi argomentativi.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta fraudolentaDichiarazione fraudolentaImpugnazioni
RamiReati fallimentariReati tributariProcesso penale
SottomaterieBancarotta patrimonialeFatture false
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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