Cassazione Civile, Ordinanza n. 13900/2024 del 20/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un’azione di retrocessione totale di suoli già espropriati per pubblica utilità e non utilizzati per la realizzazione dell’opera pubblica. Gli eredi del proprietario espropriato avevano visto rigettare in appello la domanda, perché ritenuta prescritta: la Corte territoriale aveva applicato la disciplina previgente del 1865, ritenendo che il diritto si fosse prescritto comunque entro il 9 marzo 2007; in via subordinata aveva anche osservato che, pure applicando il d.P.R. n. 327/2001, la prescrizione sarebbe maturata. In cassazione le ricorrenti hanno dedotto due motivi: (1) violazione dell’art. 57 d.P.R. n. 327/2001, sostenendo che la norma transitoria non sarebbe applicabile alla retrocessione, perché si tratterebbe di vicenda patologica esterna al procedimento espropriativo; (2) violazione dell’art. 23 d.P.R. n. 327/2001, assumendo che il dies a quo del termine prescrizionale dovesse decorrere dalla notificazione del decreto di esproprio e non dalla sua adozione, con conseguente tempestività della domanda proposta nel 2013.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la retrocessione, pur conseguendo al mancato utilizzo dell’area espropriata, presuppone la validità ed efficacia del decreto di esproprio e si inserisce nel sistema dell’espropriazione per pubblica utilità; pertanto, per le fattispecie in cui la dichiarazione di pubblica utilità sia anteriore all’entrata in vigore del d.P.R. n. 327/2001, continua ad applicarsi la disciplina previgente, compreso l’art. 63 della legge n. 2359/1865. Ha inoltre ribadito che la retrocessione non comporta caducazione del decreto di esproprio né una revoca per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ma un nuovo trasferimento con effetti ex nunc. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché diretto contro una argomentazione resa dalla Corte d’appello ad abundantiam, cioè non decisiva ai fini della decisione. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna delle ricorrenti alle spese e con applicazione dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La disciplina transitoria del testo unico espropriazioni non si applica alle fattispecie in cui la dichiarazione di pubblica utilità sia anteriore alla sua entrata in vigore; resta applicabile la normativa previgente.
art. 63 L. n. 2359/1865
È la norma applicabile alla retrocessione nelle fattispecie soggette alla disciplina previgente; il diritto si prescrive nei termini ivi previsti.
La censura sulla decorrenza del termine dalla notificazione del decreto non è stata accolta, poiché la questione non ha inciso sull’esito finale dato il regime applicabile e l’inammissibilità del motivo rispetto alla ratio decidendi decisiva.
Richiamato dalla Corte d’appello in via subordinata per individuare il dies a quo della prescrizione, ma non decisivo ai fini della cassazione.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
Richiamato per la trattazione camerale del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato quale parametro dell’ulteriore importo dovuto in caso di rigetto.
Massime di principio
- Il diritto di retrocessione del bene espropriato presuppone la validità e perdurante efficacia del decreto di esproprio e non comporta la caducazione dell’acquisto già perfezionato in capo all’amministrazione, ma un nuovo trasferimento della proprietà con effetto ex nunc.
- Quando la dichiarazione di pubblica utilità è anteriore all’entrata in vigore del d.P.R. n. 327/2001, la retrocessione resta regolata dalla disciplina previgente, compreso il regime prescrizionale dell’art. 63 L. n. 2359/1865.
- Non è configurabile una revoca del decreto di esproprio per sopravvenuti motivi di pubblico interesse in luogo della retrocessione: il bene può tornare al precedente proprietario solo attraverso l’esercizio del relativo diritto potestativo.
- In cassazione è inammissibile la censura che investa una motivazione resa dal giudice di merito soltanto ad abundantiam, quando la decisione poggi su una autonoma ratio decidendi non specificamente aggredita.
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