Cassazione Penale, Sentenza n. 44890/2023 del 07/11/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza di conferma della condanna (procedimento abbreviato) per i reati di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p., capo A) e ricettazione o reato connesso (art. 497-ter c.p., capo B). Il ricorrente, tramite difensore, ha dedotto sei motivi (in realtà cinque censure): 1) nullità della sentenza per presunta mancata rituale comunicazione al difensore dell'udienza di convalida e del giudizio direttissimo (art. 450, comma 5 e art. 294 c.p.p.); 2) violazione di legge per errata individuazione del reato più grave (avrebbe dovuto essere l'art. 497-ter e non l'art. 337); 3) vizio di motivazione sulla sussistenza del reato di resistenza a pubblico ufficiale; 4) censura del riconoscimento della recidiva; 5) eccessività della pena in relazione alla determinazione della pena base, diniego delle attenuanti generiche ed errore di calcolo nella determinazione della pena.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato il ricorso in gran parte inammissibile o infondato tranne per un errore aritmetico nella determinazione della pena. In particolare: respinte le censure riguardanti la nullità per mancata notifica (considerando sufficiente l'avviso orale della polizia giudiziaria nelle urgenze connesse allo "status custodiae"), la sussistenza del reato di resistenza, il riconoscimento della recidiva e il diniego delle attenuanti generiche. Tuttavia la Corte ha rilevato un errore nel calcolo della pena da parte della Corte d'appello (la Corte d'appello aveva calcolato erroneamente l'aumento per recidiva e le successive addizioni) e ha annullato senza rinvio la sentenza limitatamente alla parte di pena, procedendo direttamente alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio ai sensi dell'art. 620 lett. l) c.p.p. La pena è stata rideterminata in anni due, mesi tre e giorni dieci di reclusione. Nel resto il ricorso è dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
Riferimento al reato di resistenza a pubblico ufficiale; la Corte di merito ha ritenuto sussistente il reato e l'ha utilizzato nella motivazione e nella determinazione della pena.
Riferimento al reato indicato come possibile reato più grave; la difesa sosteneva che quello fosse il reato principale, ma la Corte ha valutato la questione senza che la diversa individuazione potesse favorire il ricorrente, e comunque l'errata indicazione non ha prodotto vantaggi per lo Stato.
Circostanza aggravante che è stata esclusa dalla Corte d'appello nei calcoli definitivi della pena.
art. 450, comma 5 cod. proc. pen.
Norma sulla convalida dell'arresto e forme procedurali: la Corte ha ritenuto che, in ragione dell'urgenza connessa allo "status custodiae", l'avviso orale da parte della polizia giudiziaria al difensore sia sufficiente e non integri nullità assoluta.
Norma sulle forme di comunicazione al difensore; la Corte ha interpretato che la formalità non è sempre richiesta nei casi di giudizio direttissimo e convalida per l'immediata necessitaà.
art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020
Norma che disciplina le modalità di trattazione dei ricorsi (procedimento semplificato); il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti nelle forme previste.
art. 597, comma 3 cod. proc. pen.
Divieto per la Cassazione di adottare un provvedimento peggiorativo (in peius) della decisione impugnata, in assenza di impugnazione da parte del pubblico ministero; tale principio ha impedito alla Corte di cassazione di correggere in peius la determinazione della pena a fronte dell'errore sulla individuazione del reato più grave.
art. 99, comma quarto, cod. pen.
Norma che governa gli aumenti di pena per la recidiva: applicazione di un aumento di 2/3 sulla pena base; la Corte ha rilevato errore nel calcolo applicato dalla Corte d'appello e ha corretto l'aumento aritmeticamente.
art. 620, lett. l) cod. proc. pen.
Attribuisce alla Corte di cassazione il potere di rideterminare la pena quando si tratti di mere operazioni aritmetiche; la Corte l'ha esercitato per correggere l'errore di calcolo e rideterminare la pena finale.
Massime di principio
- Nelle situazioni di urgenza connesse allo "status custodiae" (es. convalida dell'arresto e giudizio direttissimo) l'avviso orale da parte della polizia giudiziaria al difensore è generalmente ritenuto sufficiente e non sempre è richiesta la formale notificazione.
- L'incapacità pratica del difensore a raggiungere l'udienza per motivi logistici non determina automaticamente una nullità assoluta; tale nullità, se anche sussistesse, può essere superata dall'accettazione di riti speciali (es. richiesta del rito abbreviato).
- La Cassazione non può aumentare la pena (correzione in pejus) in assenza di impugnazione del Pubblico Ministero, conformemente all'art. 597, comma 3 c.p.p.
- In caso di reato continuato, la pena base non può essere fissata al di sotto del minimo edittale di uno dei reati costituenti la continuazione; occorre rispettare i limiti minimi previsti per i reati "satellite".
- Gli errori puramente aritmetici nel calcolo della pena possono essere corretti dallo stesso giudice di legittimità ai sensi dell'art. 620 c.p.p., rideterminando la pena quando la rettifica non richiede accertamenti di fatto.
- Le censure meramente ripropositive di questioni già valutate e motivate dal giudice di merito sono difficilmente ammissibili se la motivazione di merito è risultata congrua e logicamente coerente.
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