Cassazione Penale, Ordinanza n. 35093/2025 del 28/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente, già ritenuto responsabile in appello per il reato di truffa, ha impugnato la sentenza deducendo un solo motivo: ha contestato la correttezza della motivazione sulla dichiarazione di responsabilità, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione. In sostanza ha chiesto una diversa lettura dei dati processuali, una diversa ricostruzione storica dei fatti e una diversa valutazione di rilevanza e attendibilità delle fonti di prova. La Corte di cassazione ha ritenuto che tali censure mirassero, in realtà, a ottenere un nuovo apprezzamento del materiale probatorio, operazione non consentita nel giudizio di legittimità. Ha inoltre rilevato che la Corte territoriale aveva motivato in modo coerente e giuridicamente corretto, valorizzando in particolare le risultanze probatorie che collegavano all'imputato la carta prepagata su cui era confluito il provento della condotta decettiva.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha escluso la possibilità di una rivalutazione del merito in sede di legittimità e ha ritenuto immune da vizi logici la motivazione della sentenza impugnata, che aveva adeguatamente spiegato la riferibilità all'imputato della carta prepagata e, quindi, la sussistenza della responsabilità per il reato contestato. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
È il titolo di reato per il quale è stata affermata la responsabilità, in relazione a una condotta decettiva da cui è derivato un profitto confluito su carta prepagata riconducibile all'imputato.
La doglianza viene qualificata come inammissibile perché sollecita una rivalutazione del merito e una diversa lettura delle prove, attività precluse in cassazione.
È la base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare i motivi di ricorso in una richiesta di nuova valutazione delle prove o di diversa ricostruzione dei fatti, poiché il sindacato di legittimità non può sostituirsi al giudizio di merito.
- È inammissibile il motivo che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio di motivazione, miri soltanto a contrapporre al ragionamento della sentenza impugnata una differente lettura del compendio probatorio.
- La motivazione della sentenza di merito è insindacabile in cassazione quando sia logicamente coerente, giuridicamente corretta e sorretta da specifiche risultanze probatorie idonee a fondare l'affermazione di responsabilità.
- In tema di truffa, la riferibilità all'imputato dello strumento utilizzato per ricevere il profitto della condotta decettiva può costituire elemento probatorio rilevante ai fini della prova della responsabilità.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 28 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 35042/2025 del 28/10/2025
- ordinanza_penale · 28 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 35043/2025 del 28/10/2025
- ordinanza_penale · 28 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 35044/2025 del 28/10/2025
- ordinanza_penale · 28 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 35045/2025 del 28/10/2025
- ordinanza_penale · 28 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 35046/2025 del 28/10/2025
- ordinanza_penale · 28 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 35047/2025 del 28/10/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →