Cassazione Penale, Sentenza n. 36704/2026 del 19/10/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (imputato)
La controversia
Il Tribunale di Siracusa, con sentenza dell’11 ottobre 2024, aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’imputato per il reato di evasione continuata, contestato come commesso dal 14 al 23 dicembre 2016, con recidiva infraquinquennale, ritenendo il reato prescritto al 30 giugno 2024 dopo aver conteggiato una sospensione di sei mesi e sette giorni. Il Procuratore generale ha proposto ricorso per cassazione per violazione di legge, lamentando che il Tribunale non avesse considerato la recidiva infraquinquennale nel calcolo del termine massimo di prescrizione: secondo il ricorrente, essa comportava un termine massimo di nove anni e, pertanto, il reato non era prescritto alla data della sentenza di primo grado. Il Pubblico ministero ha chiesto l’annullamento senza rinvio per prescrizione sopravvenuta. La Cassazione ha rilevato che la prescrizione è maturata al più tardi il 30 giugno 2026, durante la pendenza del ricorso.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Ha riconosciuto che il Tribunale aveva omesso di considerare la recidiva infraquinquennale, circostanza aggravante a effetto speciale, nel calcolo del termine massimo: il termine ordinario restava di sei anni, mentre quello massimo, tenuto conto della recidiva, era di nove anni anziché sette anni e sei mesi. Aggiungendo la sospensione di sei mesi e sette giorni, la prescrizione è maturata al più tardi il 30 giugno 2026, successivamente alla sentenza impugnata ma prima della decisione della Cassazione. La Corte ha aderito all’orientamento secondo cui il ricorso del pubblico ministero contro una sentenza dichiarativa della prescrizione è inammissibile per carenza sopravvenuta d’interesse quando il termine è comunque spirato prima della decisione della Cassazione: l’impugnazione deve poter conseguire un risultato concretamente favorevole. Nessun rinvio è stato disposto.
Norme richiamate
Con sentenza in data 11 ottobre 2024 il Tribunale di Siracusa dichiarava non doversi procedere nei confronti di Breci Orazio in ordine al reato ascrittogli di cui agli artt. 81, 385 cod. pen. commesso dal 14 al 23 dicembre 2016, con recidiva infraquinquennale, perché estinto per prescrizione.
La disposizione è richiamata per qualificare la contestazione come reato continuato; la Corte non sviluppa un’autonoma interpretazione dell’art. 81 c.p.
Se, nel caso di specie, l’incidenza sul termine ordinario è irrilevante, non comportando, anche con l’aumento previsto per la recidiva, in relazione al contestato reato di evasione, una pena superiore ad anni sei di reclusione, tenuto conto della pena massima edittale prevista per tale reato (v. Sez. 6, n. 16581 del 28/03/2019, Rv. 275724-01), sicché il termine ordinario di prescrizione è sempre pari ad anni sei, per contro la contestazione della recidiva infraquinquennale incide considerevolmente sul termine massimo di prescrizione, che risulta pari ad anni nove, in luogo di quello di anni sette e mesi sei, erroneamente tenuto presente dal primo Giudice.
Per il reato di evasione considerato, l’aumento legato alla recidiva infraquinquennale non modifica il termine ordinario di prescrizione, che resta di sei anni, ma incide sul termine massimo, portandolo a nove anni.
Il Tribunale non avrebbe tenuto conto, nel calcolare il termine di prescrizione, della contestata recidiva infarquinquennale, che comporta un termine massimo di prescrizione pari ad anni nove, sicché alla data della pronuncia della sentenza impugnata il reato non era ancora estinto per prescrizione.
La recidiva infraquinquennale contestata e non esclusa, quale circostanza aggravante a effetto speciale, rileva ai fini del limite massimo di prescrizione in presenza di atti interruttivi. Nel caso esaminato, il termine massimo era di nove anni.
art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Catania, lamentando, con un unico motivo, violazione di legge ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione all’art. 161, comma 2, cod. pen.
La disposizione individua il vizio di violazione di legge dedotto dal pubblico ministero; la Corte non decide nel merito il motivo, perché dichiara il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
Massime di principio
- La recidiva infraquinquennale, quando contestata e non esclusa e in quanto circostanza aggravante a effetto speciale, può incidere sul termine massimo di prescrizione in presenza di atti interruttivi. L’aumento può non modificare il termine ordinario se la pena massima, anche dopo l’aumento, non supera il limite rilevante per determinarlo.
- È inammissibile per sopravvenuta carenza d’interesse il ricorso per cassazione del pubblico ministero contro una sentenza dichiarativa della prescrizione quando, pur essendo errato il calcolo seguito dal giudice di merito, il termine di prescrizione è comunque maturato prima della decisione della Cassazione. L’impugnazione deve perseguire un risultato concretamente favorevole, non soltanto la correzione teorica del principio applicato.
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