Cassazione Civile, Ordinanza n. 29023/2025 del 03/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
La controversia nasce dall'acquisto, in data 26 marzo 2001, di obbligazioni Cirio Holding Luxemburg tramite un intermediario bancario. I clienti hanno agito per la risoluzione del singolo ordine di acquisto e per la conseguente condanna dell'intermediario alla restituzione di quanto versato, ottenendo in primo e secondo grado la condanna della banca al pagamento di euro 25.624,08 oltre accessori. La Corte d'appello ha respinto l'eccezione di prescrizione, ritenendo interrotto il termine da tre lettere inviate dai clienti e ha affermato che la banca non avesse provato di aver informato adeguatamente gli investitori sulla natura e sulla rischiosità dei titoli, in particolare sul collocamento nel c.d. grey market e sulla mancanza di rating ufficiale; ha inoltre ritenuto provato il nesso causale tra omissione informativa e danno e ha riconosciuto ai clienti il diritto di trattenere le cedole medio tempore incassate, reputandoli in buona fede. La banca ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) erronea applicazione degli artt. 2935, 2941 e 2943 c.c. sulla prescrizione, sostenendo che il dies a quo dovesse decorrere dalla data dell'ordine di acquisto e che le missive non avessero efficacia interruttiva; 2) violazione delle norme sugli obblighi informativi dell'intermediario e sull'onere della prova, censurando la ricostruzione dei doveri informativi in relazione al grey market, alla conoscenza dell'offering circular, al nesso causale e alla possibilità di risolvere il singolo ordine; 3) erronea applicazione delle norme sulla restituzione delle cedole percepite e sulla quantificazione del danno, sostenendo che gli investitori non potessero trattenerle.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo e il secondo motivo, ritenendo infondate o inammissibili le doglianze sulla prescrizione e sugli obblighi informativi; ha invece accolto il terzo motivo, cassando la sentenza impugnata limitatamente a tale punto. La Corte ha affermato che, in caso di risoluzione del singolo ordine di acquisto di titoli, gli effetti retroattivi sono quelli dell'art. 1458 c.c. e che l'obbligo di restituire le cedole percepite dal cliente deriva direttamente dalla risoluzione, mentre l'art. 2033 c.c. rileva solo per la regolazione di frutti e interessi sulle somme oggetto di ripetizione. Ha chiarito inoltre che la buona fede evocata dalla Corte territoriale non può giustificare il trattenimento delle cedole e che, quanto agli interessi, la buona fede va intesa in senso soggettivo. La causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Genova in diversa composizione per nuovo esame e regolazione delle spese.
Norme richiamate
Invocato dalla banca per sostenere la diversa decorrenza della prescrizione; la Corte ritiene irrilevante la questione del dies a quo ai fini del decidere, perché comunque il termine non era spirato alla prima lettera interruttiva.
Richiamato nel motivo sulla prescrizione, ma non ritenuto decisivo dalla Corte.
La Corte afferma che le lettere dei clienti sono state correttamente valutate come atti interruttivi della prescrizione.
Richiamato nel secondo motivo, ma non ritenuto decisivo rispetto al nucleo della responsabilità dell'intermediario per difetto di informazione.
Richiamato nel secondo motivo, ma non centrale nella ratio decidendi della decisione.
Richiamato sul riparto dell'onere della prova; la Corte ribadisce che, in caso di inadempimento informativo dell'intermediario, il nesso causale è presunto e l'intermediario deve offrire prova contraria.
Richiamato dalla banca in tema di investimenti finanziari e obblighi informativi.
La Corte ribadisce l'obbligo informativo dell'intermediario nei confronti del cliente durante il rapporto e al momento dell'acquisto.
reg. Consob n. 11522/1998, art. 21
Richiamato nel motivo; la Corte non fonda su tale norma la decisione, privilegiando la disciplina generale degli obblighi informativi.
La Corte afferma che la risoluzione del singolo ordine di acquisto produce i suoi effetti retroattivi secondo questa norma, con conseguente obbligo di restituzione delle cedole percepite.
Rileva solo per la disciplina di frutti e interessi sulle somme da restituire dopo la risoluzione; non è la fonte dell'obbligo restitutorio delle cedole.
La Corte esclude che possa fondare il trattenimento delle cedole da parte dell'investitore in buona fede, perché l'obbligo restitutorio deriva dalla risoluzione contrattuale.
Richiamato nel terzo motivo sulla quantificazione delle somme dovute e degli interessi.
Richiamato nel terzo motivo sulla quantificazione del danno e delle restituzioni.
Richiamato nel terzo motivo, ma non centrale nella ratio della decisione.
La Corte precisa che si applica alla regolazione dei frutti e degli interessi e non alla nascita dell'obbligo di restituire le cedole.
Massime di principio
- In materia di intermediazione finanziaria, l'intermediario ha un autonomo obbligo informativo verso il cliente sia al momento dell'acquisto sia durante l'orizzonte temporale dell'investimento, che non viene meno per il solo fatto che l'ordine provenga dal cliente o che il contratto-quadro non attribuisca all'intermediario una gestione di portafoglio.
- L'inadempimento dell'obbligo informativo dell'intermediario comporta una presunzione di nesso causale tra omissione e danno dell'investitore, superabile dall'intermediario solo mediante prova contraria specifica di fatti sopravvenuti idonei a interrompere la catena causale, non mediante il mero richiamo alla generica propensione al rischio del cliente.
- In caso di risoluzione del singolo ordine di acquisto di strumenti finanziari, gli effetti restitutori seguono la disciplina generale dell'art. 1458 c.c.; l'obbligo di restituire le cedole percepite nel corso del rapporto deriva direttamente dalla retroattività della risoluzione e non dall'indebito oggettivo.
- L'art. 2033 c.c. opera, in questo contesto, solo per la disciplina dei frutti e degli interessi sulle somme da restituire, mentre non costituisce la base giuridica dell'obbligo principale di restituzione delle somme percepite durante il rapporto.
- La buona fede del percettore non può essere invocata, di per sé, per trattenere le cedole incassate in costanza di un contratto poi risolto; al più rileva, in senso soggettivo, per la disciplina degli interessi sulle somme oggetto di ripetizione.
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