Cassazione Penale, Ordinanza n. 09336/2025 del 06/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente, condannata in appello, ha proposto ricorso per cassazione deducendo un vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio applicato dal giudice di merito. In particolare, ha contestato la determinazione della pena e ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata. La Corte rileva tuttavia che i motivi erano del tutto generici, assertivi e privi di specificità, perché non individuavano chiaramente i capi o i punti della decisione censurati né formulavano richieste puntuali sorrette da ragioni di diritto e dati di fatto. Quanto al merito della censura, la sentenza di appello aveva già dato conto dell'applicazione dei criteri di cui all'art. 133 c.p., evidenziando che la pena era stata fissata dal primo giudice in misura largamente inferiore al medio edittale e giustificando lo scostamento dal minimo edittale con il breve tempo intercorso tra le due violazioni e con i precedenti penali dell'imputata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondati i motivi, poiché non specifici né pertinenti, e ha escluso che vi fosse un vizio di motivazione sulla pena, osservando che il giudice di merito aveva adeguatamente considerato i criteri di cui all'art. 133 c.p. La Corte ha inoltre affermato che, essendo il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza, non poteva essere dichiarata l'eventuale prescrizione maturata dopo la sentenza di appello. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
La determinazione della pena tra minimo e massimo edittale rientra nell'ampia discrezionalità del giudice di merito; è sufficiente anche una motivazione sintetica purché dia conto della valutazione dei criteri rilevanti per la commisurazione della pena.
L'inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza impedisce il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude alla Corte di rilevare e dichiarare cause di non punibilità sopravvenute, come la prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, in mancanza di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Massime di principio
- La censura sul trattamento sanzionatorio è inammissibile quando si limita a contestazioni generiche e assertive, senza indicare i punti specifici della decisione impugnata e senza formulare richieste sorrette da una reale argomentazione di diritto e di fatto.
- La motivazione sulla pena è sufficiente se il giudice di merito, anche in forma sintetica, richiama e valorizza uno o più criteri dell'art. 133 c.p.; non è necessaria una analitica confutazione di tutti gli elementi astrattamente rilevanti.
- Il sindacato di legittimità sulla dosimetria della pena è consentito solo in presenza di arbitrio manifesto o di ragionamento illogico.
- L'inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza dei motivi impedisce alla Corte di cassazione di rilevare d'ufficio una prescrizione sopravvenuta dopo la sentenza impugnata.
- Alla declaratoria di inammissibilità segue normalmente la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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