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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17078/2022 del 26/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Ufficio ha ripreso a tassazione maggiori ricavi non dichiarati e la correlata maggiore IVA, oltre a IRES e IRAP, desunti da movimentazioni bancarie ritenute non giustificate. La società ha impugnato l'atto deducendo, da un lato, che l'avviso non fosse validamente sottoscritto da una funzionaria regolarmente delegata e, dall'altro, che l'accertamento fosse illegittimo perché non preceduto dal contraddittorio endoprocedimentale. La CTR ha riformato la decisione di primo grado e ha respinto le doglianze del contribuente, ritenendo regolare la delega e qualificando come generica e pretestuosa la censura sul mancato contraddittorio. In cassazione la società ha proposto due motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 132 c.p.c., perché la CTR avrebbe respinto la doglianza sul contraddittorio con una motivazione solo assertiva, senza spiegare perché la censura fosse pretestuosa, soprattutto in relazione ai tributi armonizzati; 2) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., per non avere la CTR esaminato la doglianza, riproposta in appello, relativa alla dimostrazione delle causali dei versamenti bancari posti a base dell'accertamento.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, rilevando che la CTR non aveva effettivamente esplicitato le ragioni del rigetto della censura relativa al contraddittorio endoprocedimentale sui tributi armonizzati, limitandosi a qualificare la doglianza come generica e pretestuosa. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Commissione tributaria regionale per la Campania, Sezione staccata di Salerno, in diversa composizione. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Viene utilizzato come parametro del vizio denunciato in cassazione per nullità della sentenza e/o omessa pronuncia.

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    La motivazione deve esporre in modo non apparente i motivi in fatto e diritto della decisione; la sua mancanza o apparenza determina nullità della sentenza.

  • art. 36, comma 2, n. 4 D.Lgs. n. 546/1992

    Nel processo tributario vale il medesimo obbligo di motivazione concisa ma effettiva, la cui violazione integra nullità della decisione.

  • art. 111, comma 6 Cost.

    La motivazione dei provvedimenti giurisdizionali è un obbligo costituzionalmente imposto.

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice deve pronunciarsi su tutta la domanda e su tutte le eccezioni e difese ritualmente riproposte.

  • art. 49 D.Lgs. n. 46/1992

    Richiamato dalla parte ricorrente nel motivo di omessa pronuncia, senza specifiche ulteriori elaborazioni nella decisione.

  • art. 54 D.Lgs. n. 46/1992

    Richiamato dalla parte ricorrente nel motivo di omessa pronuncia, senza specifiche ulteriori elaborazioni nella decisione.

  • art. 61 D.Lgs. n. 46/1992

    Richiamato dalla parte ricorrente nel motivo di omessa pronuncia, senza specifiche ulteriori elaborazioni nella decisione.

  • art. 22 D.Lgs. n. 46/1992

    Richiamato dalla parte ricorrente nel motivo di omessa pronuncia, senza specifiche ulteriori elaborazioni nella decisione.

Massime di principio

  • Nel processo tributario la motivazione della sentenza è meramente apparente, e quindi nulla, quando il giudice si limita a formule assertive o apodittiche che non consentono di comprendere l'iter logico-giuridico seguito e le ragioni effettive della decisione.
  • Il vizio di motivazione apparente ricorre anche quando la motivazione sia solo graficamente presente ma non renda intellegibile la ratio decidendi, risultando sostanzialmente equivalente alla mancanza di motivazione.
  • Quando una questione decisiva viene trattata in modo meramente generico o qualificata come pretestuosa senza spiegazione concreta, la sentenza è suscettibile di cassazione per nullità della motivazione.
  • Se il primo motivo di ricorso determina la cassazione, il secondo motivo resta assorbito e non necessita di esame.
  • Nel giudizio tributario il giudice di merito deve pronunciarsi espressamente sulle difese ritualmente riproposte dalla parte, specie quando incidano sulla legittimità dell'accertamento e sulle garanzie procedimentali invocate.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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