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Cassazione Penale, Ordinanza n. 26161/2026 del 13/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha riqualificato il fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e ha rideterminato la pena in anni 3, mesi 4 di reclusione ed euro 6.000 di multa. Il ricorso per cassazione deduceva un solo motivo, articolato come vizio di motivazione, censurando la scelta del giudice di appello di determinare il trattamento sanzionatorio nel massimo edittale previsto per il reato riqualificato. La difesa sosteneva, in sostanza, che la pena fosse eccessiva rispetto alla fattispecie attenuata riconosciuta.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato. Ha osservato che la Corte di appello aveva motivato in modo razionale la quantificazione della pena valorizzando il grado di purezza della sostanza, pari a 53,414 grammi, e il fatto che il reato era stato commesso durante l'applicazione di una misura alternativa alla detenzione disposta in altro giudizio. La difesa si è limitata a contrapporre una diversa valutazione di merito, non sindacabile in sede di legittimità. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990

    La fattispecie è stata riqualificata nella ipotesi di lieve entità; tale riqualificazione non impedisce al giudice di valorizzare, ai fini della pena, elementi come quantità/purezza della sostanza e condotta tenuta in costanza di misura alternativa.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue l'obbligo di pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità la censura sulla dosimetria della pena è inammissibile quando si risolve nella mera prospettazione di una diversa valutazione di merito rispetto a una motivazione della corte territoriale logicamente coerente.
  • La riqualificazione del fatto nella fattispecie attenuata di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 non impedisce al giudice di considerare, nella determinazione della pena entro i limiti edittali, elementi concreti quali la purezza della sostanza e il contesto criminoso, compresa la commissione del fatto durante una misura alternativa.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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