Cassazione Civile, Ordinanza n. 34098/2021 del 12/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministratore)
La controversia
La controversia nasce da un’azione di responsabilità promossa dal fallimento di una società a responsabilità limitata contro il soggetto che era stato amministratore unico della società in un primo periodo e che era stato chiamato anche a rispondere quale erede del precedente amministratore unico. La Corte d’appello aveva confermato la condanna al risarcimento di euro 160.184,40, ritenendo che gli amministratori avessero violato i doveri di diligenza e di gestione tempestiva della crisi, con aggravamento del dissesto societario. Il ricorrente ha proposto tre motivi di cassazione: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente, sostenendo che la Corte territoriale avesse aderito solo genericamente alla decisione di primo grado senza indicare gli specifici elementi di prova e gli indici dello stato di dissesto; 2) violazione degli artt. 2392 e ss. c.c. e delle regole sull’onere della prova, deducendo che non fossero stati individuati i concreti comportamenti illeciti dell’amministratore né il nesso tra tali condotte e il danno; 3) omesso esame di fatti decisivi, in particolare la circostanza che dopo la morte del precedente amministratore la mancata ricostituzione dell’organo gestorio non sarebbe stata imputabile al ricorrente, sicché non potevano essergli addebitati danni maturati successivamente alla cessazione della sua carica.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il terzo motivo, ritenendo fondato il vizio di motivazione apparente della sentenza d’appello e rilevando, inoltre, che la mancata nomina di un nuovo amministratore dopo la morte di quello in carica era questione imputabile ai soci e non poteva, senza adeguata motivazione, tradursi in responsabilità dell’ex amministratore per danni non prodotti durante la sua gestione. Il secondo motivo è stato invece ritenuto infondato, perché la Corte ha individuato nella mancata convocazione dell’assemblea e nella mancata richiesta tempestiva di fallimento in proprio la condotta di violazione dei doveri di diligenza. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. È stata assorbita la richiesta del fallimento relativa alle spese del procedimento ex art. 373 c.p.c.
Norme richiamate
richiamato come base della responsabilità degli amministratori per violazione dei doveri gestori e di diligenza
richiamato nell’azione di responsabilità promossa dal fallimento a tutela della massa dei creditori
art. 111, comma 6, Cost.
la motivazione della sentenza deve essere effettiva e non solo apparente
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
la sentenza è nulla se contiene una motivazione solo apparente
invocato dal ricorrente in relazione alla valutazione della prova
invocato dal ricorrente in relazione alla valutazione della prova
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
utilizzato per dedurre la nullità della sentenza per motivazione apparente
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
utilizzato per dedurre l’omesso esame di fatti decisivi
richiamato con riferimento al procedimento di istanza inibitoria, la cui domanda di spese è stata assorbita
Massime di principio
- È nulla per motivazione apparente la sentenza che si limiti a una condivisione generica della decisione di primo grado senza esaminare criticamente i motivi di appello e senza indicare gli specifici elementi di fatto e di prova posti a base della decisione.
- In sede di gravame, il giudice deve dar conto delle ragioni della propria decisione in modo tale da rendere percepibile il percorso logico-giuridico seguito; non è sufficiente un rinvio meramente assertivo o la formula generica di adesione alle conclusioni del primo giudice.
- Nell’azione di responsabilità contro l’amministratore, la condotta illecita deve essere individuata in concreto; l’addebito può fondarsi anche sull’omessa adozione di iniziative doverose per la tempestiva gestione della crisi societaria, come la convocazione dell’assemblea e la richiesta di fallimento in proprio, quando ciò sia funzionale a evitare l’aggravamento del dissesto.
- Un amministratore cessato dalla carica non può essere chiamato a rispondere, senza specifica motivazione, di danni non verificatisi durante il periodo in cui ha esercitato l’ufficio; l’eventuale mancata ricostituzione dell’organo amministrativo dopo la sua morte attiene ai soci, non all’ex amministratore in quanto tale.
- Quando si deduce l’omesso esame di fatti decisivi, il ricorrente deve indicare circostanze potenzialmente idonee a incidere sull’estensione temporale o causale della responsabilità, e il giudice di merito deve confrontarsi con esse in modo effettivo.
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