Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 34098/2021 del 12/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministratore)

La controversia

La controversia nasce da un’azione di responsabilità promossa dal fallimento di una società a responsabilità limitata contro il soggetto che era stato amministratore unico della società in un primo periodo e che era stato chiamato anche a rispondere quale erede del precedente amministratore unico. La Corte d’appello aveva confermato la condanna al risarcimento di euro 160.184,40, ritenendo che gli amministratori avessero violato i doveri di diligenza e di gestione tempestiva della crisi, con aggravamento del dissesto societario. Il ricorrente ha proposto tre motivi di cassazione: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente, sostenendo che la Corte territoriale avesse aderito solo genericamente alla decisione di primo grado senza indicare gli specifici elementi di prova e gli indici dello stato di dissesto; 2) violazione degli artt. 2392 e ss. c.c. e delle regole sull’onere della prova, deducendo che non fossero stati individuati i concreti comportamenti illeciti dell’amministratore né il nesso tra tali condotte e il danno; 3) omesso esame di fatti decisivi, in particolare la circostanza che dopo la morte del precedente amministratore la mancata ricostituzione dell’organo gestorio non sarebbe stata imputabile al ricorrente, sicché non potevano essergli addebitati danni maturati successivamente alla cessazione della sua carica.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il terzo motivo, ritenendo fondato il vizio di motivazione apparente della sentenza d’appello e rilevando, inoltre, che la mancata nomina di un nuovo amministratore dopo la morte di quello in carica era questione imputabile ai soci e non poteva, senza adeguata motivazione, tradursi in responsabilità dell’ex amministratore per danni non prodotti durante la sua gestione. Il secondo motivo è stato invece ritenuto infondato, perché la Corte ha individuato nella mancata convocazione dell’assemblea e nella mancata richiesta tempestiva di fallimento in proprio la condotta di violazione dei doveri di diligenza. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. È stata assorbita la richiesta del fallimento relativa alle spese del procedimento ex art. 373 c.p.c.

Norme richiamate

  • art. 2392 c.c.

    richiamato come base della responsabilità degli amministratori per violazione dei doveri gestori e di diligenza

  • art. 2394 c.c.

    richiamato nell’azione di responsabilità promossa dal fallimento a tutela della massa dei creditori

  • art. 111, comma 6, Cost.

    la motivazione della sentenza deve essere effettiva e non solo apparente

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    la sentenza è nulla se contiene una motivazione solo apparente

  • art. 115 c.p.c.

    invocato dal ricorrente in relazione alla valutazione della prova

  • art. 116 c.p.c.

    invocato dal ricorrente in relazione alla valutazione della prova

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    utilizzato per dedurre la nullità della sentenza per motivazione apparente

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    utilizzato per dedurre l’omesso esame di fatti decisivi

  • art. 373 c.p.c.

    richiamato con riferimento al procedimento di istanza inibitoria, la cui domanda di spese è stata assorbita

Massime di principio

  • È nulla per motivazione apparente la sentenza che si limiti a una condivisione generica della decisione di primo grado senza esaminare criticamente i motivi di appello e senza indicare gli specifici elementi di fatto e di prova posti a base della decisione.
  • In sede di gravame, il giudice deve dar conto delle ragioni della propria decisione in modo tale da rendere percepibile il percorso logico-giuridico seguito; non è sufficiente un rinvio meramente assertivo o la formula generica di adesione alle conclusioni del primo giudice.
  • Nell’azione di responsabilità contro l’amministratore, la condotta illecita deve essere individuata in concreto; l’addebito può fondarsi anche sull’omessa adozione di iniziative doverose per la tempestiva gestione della crisi societaria, come la convocazione dell’assemblea e la richiesta di fallimento in proprio, quando ciò sia funzionale a evitare l’aggravamento del dissesto.
  • Un amministratore cessato dalla carica non può essere chiamato a rispondere, senza specifica motivazione, di danni non verificatisi durante il periodo in cui ha esercitato l’ufficio; l’eventuale mancata ricostituzione dell’organo amministrativo dopo la sua morte attiene ai soci, non all’ex amministratore in quanto tale.
  • Quando si deduce l’omesso esame di fatti decisivi, il ricorrente deve indicare circostanze potenzialmente idonee a incidere sull’estensione temporale o causale della responsabilità, e il giudice di merito deve confrontarsi con esse in modo effettivo.

Come è indicizzato

MaterieAmministratoriImpugnazioni
RamiSocietarioProcesso civile
SottomaterieResponsabilità degli amministratoriRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.