Cassazione Penale, Ordinanza n. 33614/2025 del 10/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito impugnata resta quindi ferma, compreso il diniego delle attenuanti generiche.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Roma deducendo un unico motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Secondo il ricorrente, il giudice di merito avrebbe errato nel negare il beneficio senza valorizzare adeguatamente gli elementi favorevoli. La Corte di cassazione rileva però che la censura ripropone profili già dedotti in appello e già disattesi con motivazione ritenuta lineare e congrua; osserva inoltre che la doglianza mira a una rivalutazione di merito non consentita in sede di legittimità e che la motivazione della sentenza impugnata è immune da evidenti illogicità, avendo fatto riferimento agli elementi ritenuti decisivi, tra cui la personalità dell'imputato e i plurimi precedenti penali.
Norme richiamate
Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere sorretto da una motivazione che individui gli elementi decisivi o comunque rilevanti della personalità e del fatto, senza necessità di confutare singolarmente tutti gli elementi favorevoli dedotti dalla difesa.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito sollecitare una rivalutazione del merito della decisione sul diniego delle attenuanti generiche, se la motivazione del giudice di appello è congrua e priva di manifesta illogicità.
- Per negare le attenuanti generiche il giudice di merito non deve esaminare analiticamente ogni dato favorevole o sfavorevole allegato dalle parti, essendo sufficiente il richiamo agli elementi ritenuti decisivi o comunque significativi ai fini del giudizio sulla personalità dell'imputato e sulla gravità del fatto.
- Un ricorso per cassazione che riproduca censure già proposte e disattese in appello, senza indicare specifici vizi di legittimità, è destinato alla declaratoria di inammissibilità.
- La valutazione negativa della personalità dell'imputato può essere legittimamente desunta anche dai precedenti penali e dalle modalità dei reati precedentemente commessi, quando tali elementi siano richiamati in modo coerente nella motivazione di merito.
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