Cassazione Penale, Sentenza n. 41405/2025 del 23/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del decreto di rigetto dell'appello avverso il provvedimento che aveva applicato la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno (durata 4 anni) e l'imposizione di una cauzione di €5.000. Il ricorrente contestava l'attualità della pericolosità sociale invocata dal giudice della prevenzione (sostenendo che le condotte rilevanti erano datate, che dal luglio 2016 al luglio 2020 era stato agli arresti domiciliari senza contatti con il sodalizio, che le sue precarie condizioni di salute e cure oncologiche ne avevano ridotto la capacità criminale e che vi erano elementi di dissociazione/rammarico). Inoltre censurava l'imposizione della cauzione ritenendola impugnabile unitamente al decreto di applicazione della misura.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte di appello avesse fornito una motivazione esaustiva circa l'attualità della pericolosità del ricorrente (richiamando la lunga ed attuale posizione di vertice nella cosca, la continuità di adesione al progetto criminoso e la possibilità che i vertici continuino a influire anche da regime detentivo) e che le argomentazioni difensive (datazione dei fatti, stato detentivo, condizioni di salute, conversazione intercettata) erano state valutate e ritenute non decisive. Quanto alla cauzione, la Cassazione ha confermato l'orientamento prevalente secondo cui il provvedimento che impone la cauzione è accessorio/strumentale e non è autonomamente impugnabile; pertanto il motivo relativo alla mancata decisione sulla cauzione è inammissibile. Il ricorrente è stato condannato alle spese del procedimento e al versamento di €3.000 in favore della Cassa delle ammende; è disposta annotazione di tutela dati personali ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 196/2003.
Norme richiamate
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 4, lett. a)
Definisce il giudizio di pericolosità qualificata; la Corte ha ritenuto correttamente applicata la norma poiché la pericolosità è stata motivata dalla lunga e consolidata posizione di vertice del proposto nella cosca e dalla continuità della partecipazione criminale
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 31, comma 1
Prevede la cauzione nell'ambito delle misure patrimoniali di prevenzione; la Corte l'ha qualificata come misura accessoria e strumentale rispetto alla misura di prevenzione principale, non soggetta ad autonoma impugnazione
codice di procedura penale, art. 568, comma 1
Principio di tassatività dei mezzi di impugnazione; la Corte ha ritenuto rilevante questo principio per escludere l'impugnabilità autonoma del provvedimento che impone la cauzione
codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. b)
Grounds di cassazione per vizio di motivazione/violazione di legge; la Corte ha precisato che nel procedimento di prevenzione il sindacato di legittimità è limitato alla violazione di legge e all'inesistenza o apparente motivazione, non alla semplice rivalutazione logica degli elementi
legge 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 4
Norma richiamata per delimitare l'ambito di impugnabilità nel procedimento di prevenzione: il ricorso in cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge
legge 31 maggio 1965, n. 575, art. 3-ter
Richiamata unitamente alla legge del 1956 per confermare che il sindacato di legittimità in materia di prevenzione è limitato alle violazioni di legge (inclusa motivazione del tutto mancante o apparente)
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 10, comma 3
Richiama il principio secondo cui il ricorso per cassazione nel procedimento di prevenzione è ammesso soltanto per violazione di legge; conferma il quadro normativo che limita il controllo di legittimità
codice di procedura penale, art. 616
Norma sul rimborso delle spese processuali; applicata per gravare il ricorrente delle spese del procedimento cassazionale
d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52
Previsione sulla protezione dei dati personali; disposto di annotazione e di obliterazione delle generalità in caso di diffusione del provvedimento
Costituzione, art. 111
Cortè richiamata ma considerata non utilizzabile per elevare a necessità l'impugnabilità della cauzione, poichè il provvedimento cautelare non è assimilabile a misure che incidono sulla libertà personale
Massime di principio
- In materia di misure di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge: va dimostrata l'inesistenza o l'apparenza della motivazione, non è sufficiente contestare la valutazione logica degli elementi di fatto
- Il giudice della prevenzione può utilizzare come elemento di giudizio anche risultanze, anche indiziarie, provenienti da procedimenti penali pendenti; la semplice datatezza dei fatti non esclude automaticamente l'attualità della pericolosità quando sussistano elementi di continuità e ruolo apicale
- Lo stato detentivo o le precarie condizioni di salute non incidono automaticamente sul giudizio di attualità della pericolosità: occorre dimostrare una concreta dissociazione o comportamenti oggettivi che attestino l'abbandono delle logiche criminali
- Il provvedimento che impone la cauzione ai sensi dell'art. 31 d.lgs. 159/2011 è generalmente considerato accessorio e non autonomamente impugnabile davanti alla corte d'appello o in cassazione secondo l'orientamento prevalente; i rimedi restano la richiesta di rateizzazione o la revoca al medesimo organo che l'ha disposta, ovvero deduzioni nel successivo giudizio penale per mancato versamento
- Per contestare con successo un provvedimento di prevenzione in sede di legittimità è preferibile far emergere violazioni di legge o l'assenza totale di motivazione su elementi potenzialmente decisivi, piuttosto che una semplice diversa valutazione degli stessi fatti
- Ricorsi manifestamente infondati o inammissibili possono comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie (Cassa delle ammende); valutare attentamente prospettabilità giuridica prima di proporre ricorso
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