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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31653/2021 del 04/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (committente)

La controversia

La controversia nasce da un appalto stipulato per la realizzazione di un presidio socio-assistenziale, nel quale il committente ha agito per il risarcimento dei danni conseguenti a difetti di costruzione qualificati come gravi difetti dell'opera. In primo grado la domanda era stata accolta sul presupposto dell'operatività della garanzia ex art. 1669 c.c., con condanna dell'appaltatrice al pagamento di una somma per i costi di ripristino. In appello la società ha contestato, tra l'altro, la tempestività dell'azione del committente, deducendo decadenza e prescrizione anche ai sensi dell'art. 1669 c.c., sostenendo che l'eccezione fosse già nel thema decidendum perché il Tribunale si era comunque pronunciato sulla questione e che, pertanto, il committente avrebbe dovuto proporre appello incidentale; ha inoltre sostenuto che i difetti fossero stati scoperti già in epoca anteriore. La Corte d'appello ha ritenuto nuova e quindi inammissibile tale eccezione, non ravvisando un giudicato interno sulla sua ammissibilità. Con il ricorso per cassazione la società ha denunciato violazione degli artt. 345, 324, 329 e 112 c.p.c. e 2909 c.c., sostenendo che la decisione di primo grado aveva affrontato la questione e che, mancato l'appello incidentale del committente, si fosse formato un giudicato implicito sull'ammissibilità dell'eccezione, con preclusione al rilievo officioso della sua tardività in appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha affermato che non si era formato alcun giudicato implicito sull'ammissibilità dell'eccezione di prescrizione e decadenza ex art. 1669 c.c., perché il Tribunale aveva soltanto deciso nel merito l'eccezione diversa e tempestivamente proposta ai sensi dell'art. 1667 c.c., senza pronunciarsi espressamente o implicitamente sull'ammissibilità della distinta eccezione ex art. 1669 c.c., mai sollevata in primo grado. Di conseguenza la Corte territoriale poteva rilevarne la novità e l'inammissibilità in appello. La residua censura sulla tardività dell'azione è stata dichiarata assorbita. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1669 c.c.

    disciplina la responsabilità dell'appaltatore per gravi difetti dell'opera; l'eccezione di decadenza/prescrizione riferita a tale norma, se proposta solo in appello e non trattata in primo grado, può essere dichiarata inammissibile per novità.

  • art. 1667 c.c.

    richiamato come diversa garanzia fatta valere in primo grado; la decisione di merito resa sul suo fondamento non implica automaticamente una pronuncia sull'ammissibilità di una distinta eccezione ex art. 1669 c.c.

  • art. 345 c.p.c.

    in appello non sono ammesse nuove eccezioni non proposte tempestivamente in primo grado.

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato in relazione al giudicato interno, che si forma solo su questioni effettivamente decise o necessariamente presupposte e non impugnate.

  • art. 329 c.p.c.

    richiamato per la preclusione derivante dall'acquiescenza e dal perimetro dell'impugnazione.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato in tema di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e limiti della decisione.

  • art. 2909 c.c.

    richiamato per escludere che, nella specie, si fosse formato un giudicato sostanziale sull'ammissibilità dell'eccezione.

  • art. 380-bis c.p.c.

    indicato come rito camerale di trattazione del ricorso.

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002

    richiamato ai fini del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Il giudicato implicito su una questione preliminare o pregiudiziale si forma solo quando la decisione espressa sul capo di merito presuppone in modo necessario e inscindibile la risoluzione della questione stessa, e tale capo non sia stato impugnato sul punto rilevante.
  • Se il giudice di primo grado decide nel merito un'eccezione, senza pronunciarsi espressamente o implicitamente sulla sua ammissibilità, e la parte soccombente impugna quel capo per ragioni di merito, non si determina automaticamente un giudicato interno che impedisca in appello il rilievo della novità o tardività dell'eccezione.
  • In appello non possono essere introdotte nuove eccezioni fondate su presupposti fattuali e giuridici diversi da quelli tempestivamente dedotti in primo grado.
  • La decisione resa su una diversa eccezione o su un diverso titolo di garanzia non comporta, di per sé, che debba ritenersi esaminata anche l'ammissibilità di un'ulteriore eccezione non proposta.
  • Per escludere la preclusione da giudicato interno occorre verificare con precisione l'oggetto effettivo della pronuncia di primo grado e distinguere tra statuizione sul merito dell'eccezione e statuizione sulla sua ammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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