Cassazione Penale, Sentenza n. 35360/2026 del 05/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il condannato aveva chiesto, ai sensi dell’art. 671 c.p.p., il riconoscimento della continuazione fra i reati giudicati con cinque sentenze: Tribunale di Roma del 20 dicembre 2022, irrevocabile il 3 giugno 2024; Tribunale di Tivoli del 13 dicembre 2022, irrevocabile il 14 marzo 2024; Tribunale di Tivoli del 25 settembre 2023, irrevocabile il 29 luglio 2024; Tribunale di Tivoli del 28 giugno 2023, irrevocabile il 4 settembre 2025; Corte d’appello di Roma del 24 febbraio 2025, irrevocabile il 28 ottobre 2025. La Corte d’appello di Roma, quale giudice dell’esecuzione, aveva accolto l’istanza solo per i reati oggetto delle sentenze indicate ai nn. 3 e 4, rideterminando la pena in un anno, sette mesi e dieci giorni di reclusione ed euro 611 di multa, e l’aveva respinta per gli altri episodi. Con ricorso per cassazione, il condannato ha dedotto, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., carenza assoluta di motivazione in violazione dell’art. 125 c.p.p., lamentando che il giudice dell’esecuzione non avrebbe adeguatamente considerato la tossicodipendenza, l’omogeneità dei reati contro il patrimonio, le analogie di luogo e modalità e la comune finalità di procurarsi risorse per acquistare e sostenere la dipendenza. Secondo il ricorrente, tali elementi avrebbero rivelato un movente comune e un disegno criminoso unitario, anziché episodi isolati riconducibili a una tendenza a delinquere. Il Procuratore generale ha chiesto la declaratoria d’inammissibilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendolo infondato, e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 c.p.p. Ha ritenuto che il giudice dell’esecuzione avesse motivato adeguatamente: la continuazione era stata riconosciuta tra due episodi commessi nello stesso giorno e luogo e in circostanze sovrapponibili; per gli altri fatti, l’intervallo temporale complessivo di un anno e nove mesi, le pause di diversi mesi, la diversità dei contesti territoriali e l’assenza di ulteriori indici concreti non consentivano di desumere una preventiva programmazione unitaria. La tossicodipendenza era stata considerata, ma correttamente giudicata non decisiva in mancanza di elementi che dimostrassero che i reati successivi fossero stati ideati, sin dal primo episodio, come parti di un unico programma. La doglianza proponeva in sostanza una diversa lettura degli indici fattuali senza indicare lacune decisive o vizi logici della motivazione. Nessun annullamento o rinvio.
Norme richiamate
Quanto, poi, alla specifica incidenza dello stato di tossicodipendenza, deve ricordarsi che, a seguito della modifica dell’art. 671, comma 1, cod. proc. pen. ad opera della legge 21 febbraio 2006, n. 49, nel deliberare in ordine al riconoscimento della continuazione il giudice deve verificare che i reati siano frutto della medesima, preventiva risoluzione criminosa, tenendo conto se l’imputato, in concomitanza della relativa commissione, fosse tossicodipendente e se tale stato abbia influito sulla commissione delle condotte criminose alla luce di specifici indicatori, quali la distanza cronologica tra i fatti criminosi, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, la tipologia dei reati, il bene protetto, l’omogeneità delle violazioni, le causali, lo stato di tempo e di luogo, nonché la consumazione di più reati in relazione allo stato di tossicodipendenza.
Nel valutare la continuazione in sede esecutiva, il giudice deve verificare la preventiva risoluzione criminosa unitaria e considerare, insieme agli altri indicatori concreti, l’eventuale tossicodipendenza e la sua incidenza sui reati.
Ne consegue che lo stato di tossicodipendenza deve essere valutato come elemento idoneo a giustificare l’unicità del disegno criminoso con riguardo a reati che siano ad esso collegati e dipendenti, sempre che sussistano le altre condizioni individuate dalla giurisprudenza per la configurabilità dell’istituto previsto dall’art. 81, secondo comma, cod. pen.
La tossicodipendenza può concorrere a dimostrare l’unicità del disegno criminoso per reati collegati e dipendenti da essa, ma non sostituisce la prova delle ulteriori condizioni richieste per la continuazione.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
È stato infine affermato che il riscontro della serie di elementi rilevanti al fine di stabilire l'unicità di disegno criminoso - serie altresì includente le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità delle azioni in rapporto alle abitudini di vita, e ogni altro aspetto in grado di riflettere l'unicità o pluralità delle originarie determinazioni - è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamenti di fatto.
La valutazione degli indici della continuazione è riservata al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione adeguata e congrua, priva di vizi logici e travisamenti.
Il riscontro della serie di elementi rilevanti al fine di stabilire l'unicità di disegno criminoso - serie altresì includente le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità delle azioni in rapporto alle abitudini di vita, e ogni altro aspetto in grado di riflettere l'unicità o pluralità delle originarie determinazioni - è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamenti di fatto.
La motivazione sull’istanza di continuazione è adeguata quando valuta in modo congruo gli elementi rilevanti per stabilire l’unicità o la pluralità delle determinazioni criminose; il dissenso della parte sulla lettura degli indici non dimostra, da solo, un vizio motivazionale.
Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Massime di principio
- La continuazione richiede che, al momento della commissione del primo reato, le successive violazioni fossero già state ideate in modo unitario e almeno nelle loro linee essenziali; non basta una generica propensione a delinquere o la mera reiterazione di condotte.
- L’unicità del disegno criminoso va accertata mediante una valutazione complessiva di indici concreti, tra cui omogeneità dei reati e del bene protetto, contiguità temporale e spaziale, causali, modalità della condotta, sistematicità e abitudini programmate di vita. La presenza di alcuni indici non è sufficiente se i fatti successivi risultano frutto di determinazioni estemporanee.
- In sede esecutiva, chi chiede il riconoscimento della continuazione ha l’onere di allegare elementi specifici e concreti: la sola vicinanza cronologica o l’identità o analogia dei titoli di reato possono essere compatibili anche con abitualità criminosa o scelte di vita improntate alla commissione contingente di illeciti.
- La tossicodipendenza deve essere considerata insieme agli altri indici quando si valuta la continuazione e può contribuire a giustificare l’unità del disegno per reati collegati e dipendenti da tale condizione; non costituisce però un surrogato della prova che i reati fossero stati preventivamente programmati in modo unitario.
- La valutazione degli indici della continuazione spetta al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se sostenuta da motivazione adeguata e congrua, priva di vizi logici e travisamenti; non basta contrapporre una diversa interpretazione dei fatti senza indicare lacune decisive o specifici vizi.
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