Cassazione Civile, Ordinanza n. 37681/2022 del 23/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento catastale con cui l'Agenzia delle Entrate ha rettificato la rendita catastale attribuita a un parco eolico censito in categoria D. La società aveva presentato una denuncia Docfa chiedendo che, nel calcolo della rendita, fosse esclusa la torre di sostegno dell'aerogeneratore, ritenendola componente impiantistica funzionale al processo produttivo e non elemento costruttivo o fondiario rilevante ai fini catastali. La Commissione tributaria regionale aveva invece ritenuto imponibile la torre eolica, valorizzando la distinzione tra funzione di sostegno e funzione di produzione energetica. Con l'unico motivo di ricorso, la società ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 21, L. 208/2015, in combinato disposto con il regolamento catastale di cui al D.M. 28/1998, art. 2, con l'art. 4 R.D.L. 652/1939 e con l'art. 812 c.c., sostenendo che la norma sui c.d. 'imbullonati' esclude dalla stima diretta macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo, sicché la torre eolica andava espunta dalla rendita perché parte dell'impianto produttivo e non del fabbricato.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondata la censura perché la disciplina dell'art. 1, comma 21, L. 208/2015 esclude dalla stima catastale le componenti impiantistiche funzionali al processo produttivo, senza che rilevi la loro infissione al suolo o la loro consistenza fisica. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania, in diversa composizione, affinché proceda al ricalcolo della rendita catastale escludendo le torri eoliche e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
"macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo"
La norma, a decorrere dal 1 gennaio 2016, esclude dalla stima diretta catastale le componenti impiantistiche funzionali allo specifico processo produttivo; il criterio rilevante è la strumentalità produttiva, non l'infissione al suolo o la natura strutturale del bene.
Richiamato insieme alla disciplina catastale per sostenere la qualificazione del bene ai fini della rendita.
art. 4 R.D.L. 652/1939
Richiamato come norma del sistema catastale sulla determinazione della rendita degli immobili speciali e particolari.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la distinzione tra bene immobile e componente impiantistica, ma la Corte decide in base alla disciplina catastale speciale.
Massime di principio
- In materia di rendita catastale degli immobili a destinazione speciale o particolare, dopo la L. 208/2015 devono essere esclusi dalla stima diretta i macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo.
- Ai fini dell'esclusione catastale delle componenti impiantistiche non è निर्णdeterminate la stabilità dell'infissione al suolo o la consistenza fisica del manufatto, ma la sua concreta strumentalità al processo produttivo.
- È illegittimo distinguere, ai fini della rendita, tra una presunta funzione di sostegno imponibile e una funzione produttiva esente quando entrambe concorrono inscindibilmente al medesimo impianto e al medesimo processo produttivo.
- Quando il fatto storico è pacifico e l'errore del giudice di merito riguarda solo l'interpretazione della norma, la Cassazione può correggere in diritto la decisione; il rinvio resta però necessario per il ricalcolo della rendita secondo il corretto criterio giuridico.
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