Cassazione Penale, Sentenza n. 39534/2022 del 19/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma, da parte della Corte d'Appello di Catania, della sua condanna per ricettazione di un'autovettura Autobianchi Y10 risultata provento di furto. Travagliante deduceva: (1) mancato riconoscimento dell'elemento soggettivo (sosteneva di essere solo il conducente/aspirante acquirente e di aver ricevuto il veicolo da Recupero); (2) mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuata di cui al secondo comma dell'art. 648 c.p. e doglianza sulla determinazione della pena (con riguardo a precedenti penali risalenti e coperti da amnistia); (3) diniego delle circostanze attenuanti generiche; (4) diniego della sospensione condizionale della pena per la presenza di due precedenti remoti che, secondo il ricorrente, sarebbero dovuti essere considerati unificati dalla continuazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazioni principali: il primo motivo non si è confrontato con le specifiche argomentazioni di merito (l'imputato, dopo il giudizio abbreviato, era stato ritenuto consapevole della provenienza illecita per le vistose anomalie del veicolo: targhe incongrue, mancanza di carta di circolazione e di RCA e nessuna indicazione del notaio che avrebbe custodito i documenti); i motivi secondario e terzo sono censure di merito non sindacabili in Cassazione; l'ultima censura è manifestamente infondata perché il certificato del casellario mostrava due pregresse sospensioni della pena che ostano ad una nuova concessione ai sensi dell'art. 164 c.p.. Conseguenze: dichiarazione di inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
Riferimento procedurale: il ricorso è stato trattato con contraddittorio scritto ai sensi della disposizione citata (modalità di trattazione del ricorso).
Parametro di ammissibilità dell'impugnazione in Cassazione: la Corte ha ritenuto che il ricorso si discostasse dai limiti tipici di un ricorso per cassazione, in particolare perché molte censure erano di merito o non specifiche rispetto alla motivazione impugnata.
art. 648, secondo comma, cod. pen.
Norma che prevede l'ipotesi attenuata per la ricettazione quando il valore del bene è di modico valore: la Corte territoriale ha escluso l'attenuante perché il bene (l'autovettura) aveva valore non modico.
Criteri per la determinazione della pena: la Corte d'appello ha adeguatamente motivato la pena richiamando i criteri di cui all'art. 133 (in particolare l'intensità del dolo), valutazione ricadente nella discrezionalità del giudice di merito.
Norma che disciplina i presupposti per la sospensione condizionale della pena: la presenza di due pregresse sospensioni risultanti dal casellario impediva la concessione del beneficio, sicché l'eccezione del ricorrente non ha trovato accoglimento.
Conseguenza dell'inammissibilità del ricorso: il giudice della legittimità può condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende; la Corte ha quantificato in euro 3.000,00 tale somma.
Massime di principio
- In Cassazione non sono ammissibili censure meramente di fatto o valutazioni di merito: il ricorso deve porre questioni di diritto specifiche e confrontarsi con la motivazione del giudice.
- Dopo un giudizio abbreviato la Corte valuta la consapevolezza della provenienza illecita anche in base alle 'vistose anomalie' del veicolo (targhe incongrue, mancanza di documenti, assenza di giustificazioni verificabili); l'assenza di indicazioni concrete (es. nome del notaio) indebolisce la versione dell'imputato.
- L'attenuante di cui al secondo comma dell'art. 648 c.p. è esclusa quando il bene ha valore non modico: la mera richiesta senza dimostrazione del valore modico è insufficiente.
- Il diniego delle attenuanti generiche, purché motivato con riferimento all'assenza di elementi positivi negli atti, è difficilmente sindacabile in Cassazione.
- La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito; in Cassazione si può censurare solo una motivazione manifestamente insufficiente o una pena 'di gran lunga superiore' alla media edittale.
- Per la sospensione condizionale della pena occorre verificare lo stato del casellario al momento della sentenza: precedenti sospensioni già fruite possono essere ostativi anche se risalenti.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 19 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 39468/2022 del 19/10/2022
- Sentenza penale · 19 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 39469/2022 del 19/10/2022
- Sentenza penale · 19 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 39471/2022 del 19/10/2022
- Sentenza penale · 19 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 39472/2022 del 19/10/2022
- Sentenza penale · 19 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 39473/2022 del 19/10/2022
- Sentenza penale · 19 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 39474/2022 del 19/10/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →