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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 169/2022 del 10/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Pintilei ha impugnato la conferma della condanna per tentato omicidio (sentenza di condanna in abbreviato del GUP di Tivoli e conferma in appello), sostenendo che: la condanna sarebbe stata fondata esclusivamente sulla sua confessione, insufficiente per la responsabilità penale; il fatto andava qualificato come lesioni aggravate e non tentato omicidio per la ridotta potenzialità offensiva del bastone e per l'ubriachezza dell'imputato che avrebbe escluso il dolo; i giudici di merito avrebbero omesso di valutare criticamente le prove dichiarative e non avrebbero riconosciuto le circostanze attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché generico e manifestamente infondato, confermando la valutazione dei giudici di merito che ritenevano provata la responsabilità dell'imputato sulla base delle plurime lesioni della vittima, delle dichiarazioni concordanti della persona offesa e di due testi, della corrispondenza fra i frammenti del bastone rinvenuti e delle ammissioni dell'imputato. La Corte ha ritenuto che la confessione non fosse l'unico elemento e ha escluso che lo stato di ubriachezza escludesse il dolo; ha inoltre giudicato infondate le doglianze sulle attenuanti generiche. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare alla cassa delle ammende la somma di euro 3.000.

Norme richiamate

  • art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137

    Consente il trattamento scritto del procedimento di cassazione quando le parti non richiedono la trattazione orale; nel caso ha permesso la decisione per iscritto

  • art. 92 cod. pen.

    Disciplina l'imputabilità; richiamata per spiegare che l'ubriachezza non esclude automaticamente la colpevolezza e che la valutazione della colpevolezza segue le regole degli artt. 42 e 43 c.p.

  • art. 42 cod. pen.

    Norma sull'elemento psicologico (dolo e colpa) richiamata per valutare se in stato di ebbrezza il soggetto abbia mantenuto capacità di volere/agirare in modo concatenato

  • art. 43 cod. pen.

    Norma sulla capacità di intendere e di volere richiamata per sostenere che l'ebbrezza volontaria non esclude di per sé il dolo, salvo prova contraria

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede le conseguenze processuali della declaratoria di inammissibilità del ricorso: condanna alle spese e possibilità di somma a favore della cassa delle ammende; applicata per condannare il ricorrente

  • C. cost. n. 186 del 2000

    Richiamata in relazione ai profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione e all'applicazione della sanzione pecuniaria

Massime di principio

  • La confessione di un imputato, sebbene rilevante, non è sufficiente da sola a fondare la responsabilità penale quando esista ulteriore e autonoma prova contraria; tuttavia, ammissioni che non escano da contesto probatorio solido possono essere valutate insieme ad altri elementi
  • Lo stato di ebbrezza volontaria non esclude automaticamente il dolo: va valutato se l'autore abbia conservato una capacità di agire in modo razionalmente concatenato verso l'evento voluto; l'ubriachezza può essere rilevante solo se dimostra in concreto l'assenza di volontà o capacità di prevedere l'evento
  • La qualificazione giuridica del fatto (es. tentato omicidio vs. lesioni) dipende dalla concreta dinamica, dalla gravità e dalla direzione delle condotte: colpi ripetuti alla testa con mezzo contundente, protratti anche quando la vittima è incapace di difendersi, giustificano il tentativo di omicidio
  • Le valutazioni sulla attendibilità delle prove dichiarative e sulla ricostruzione fattuale sono di merito e difficilmente sindacabili in Cassazione se motivate e coerenti con gli elementi processuali
  • In sede di impugnazione è necessario formulare censure specifiche e circostanziate: argomentazioni generiche sulla rilevanza delle prove o sulla motivazione sono spesso dichiarate inammissibili
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta possibili sanzioni economiche (spese e somme alla cassa delle ammende) quando l'impugnazione è ritenuta irrituale o manifestamente infondata

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