Cassazione Civile, Ordinanza n. 19819/2022 del 20/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
Una banca aveva ottenuto decreto ingiuntivo nei confronti di un imprenditore e della moglie garante per un presunto saldo passivo di conto corrente, procedendo anche a iscrizione di ipoteca giudiziale su beni immobili per un valore rilevante. L'opposizione al decreto aveva portato all'accertamento, in primo grado, dell'inesistenza del credito della banca. In sede successiva la controversia si è concentrata sulla domanda di risarcimento proposta dal debitore ex art. 96 c.p.c. per asserito abuso dell'iscrizione ipotecaria, domanda poi rigettata dalla corte di rinvio per mancata prova dei presupposti della responsabilità e del danno. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione con dodici motivi: i primi attaccavano l'utilizzo di documenti bancari ritenuti tardivi e la prova della volontà della banca di ridurre l'ipoteca; altri contestavano la presunta introduzione di nova in appello e il mancato rispetto dei limiti del giudizio di rinvio; altri ancora censuravano, sotto il profilo motivazionale e dell'omesso esame, l'esclusione del nesso causale tra iscrizione ipotecaria e danno, nonché la mancata liquidazione equitativa del pregiudizio; infine si contestava la condanna alle spese in favore della società subentrante/cancellata e del suo socio unico. La Corte ha ritenuto infondati o inammissibili tutti i motivi tranne il dodicesimo, accolto perché la riassunzione nei confronti del socio unico era corretta a seguito dell'estinzione della società, con conseguente illegittimità della condanna alle spese in favore di quest'ultimo.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto solo il dodicesimo motivo di ricorso, rigettando tutti gli altri. Ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al capo sulle spese nei confronti della società/socio subentrante e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., ha compensato le spese del grado di appello tra il ricorrente e Unicredit; ha inoltre compensato le spese del giudizio di cassazione tra tutte le parti costituite. Nessun ulteriore contributo unificato è stato posto a carico del ricorrente.
Norme richiamate
La responsabilità aggravata del creditore può configurarsi anche per abuso nell'iscrizione di ipoteca giudiziale sproporzionata rispetto al credito, ma resta necessaria la prova concreta dei presupposti della domanda risarcitoria.
Richiamato come parametro per valutare la proporzione tra il valore dei beni ipotecati e il credito garantito.
Richiamato insieme all'art. 2875 c.c. per verificare la proporzionalità dell'iscrizione ipotecaria.
Nel regime applicabile al giudizio, erano ammissibili in appello i nuovi documenti ritenuti indispensabili ai fini della decisione.
Richiamato dal ricorrente in tema di presunzione di conoscenza della dichiarazione, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza.
Il giudice del rinvio deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione, ma conserva il potere di verificare i presupposti concreti della responsabilità non ancora definitivamente accertati.
Evocato per sostenere l'asserito superamento dei limiti del giudizio di rinvio e il vizio di ultrapetizione, ma la censura è stata respinta.
Richiamato dal ricorrente in relazione al concorso di colpa, ma la questione non è stata esaminata perché la domanda risarcitoria è stata integralmente rigettata.
Richiamato in relazione alla struttura della domanda risarcitoria e al nesso causale tra condotta e danno.
Evocato per censurare il preteso travisamento delle prove; la Corte ha ritenuto la doglianza inammissibile perché diretta a una rivalutazione del merito.
Evocato per contestare l'apprezzamento delle prove documentali; la censura è stata ritenuta infondata o inammissibile perché volta al riesame del merito.
Richiamato in tema di onere della prova del danno e del nesso causale, rimasto a carico dell'attore risarcitorio.
L'estinzione della società ha determinato successione processuale del socio unico, quale soggetto astrattamente legittimato alla riassunzione.
Richiamato in relazione alla regolazione delle spese di lite, poi cassata limitatamente al capo concernente il socio unico.
Citatto nel motivo sulle spese ma senza accoglimento della censura principale, salvo il capo spese finale.
art. 42 Cost.
Richiamato nel motivo sul risarcimento e la liquidazione del danno, ma non decisivo ai fini dell'accoglimento.
art. 24 Cost.
Evocato insieme all'art. 111 Cost. per lamentare la violazione del divieto di nova e dei limiti del giudizio di rinvio.
art. 111 Cost.
Richiamato per sostenere la necessità di estendere la tutela contro comportamenti abusivi e per criticare il giudizio di rinvio; la Corte ha ritenuto compatibile il ragionamento del giudice di merito con il principio di diritto enunciato.
Cita la trattazione camerale del ricorso secondo il rito accelerato.
Richiamato nel motivo sulle conseguenze della cancellazione della società dal registro imprese; la Corte ha applicato la giurisprudenza successoria delle Sezioni Unite.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio il giudice deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione, ma può e deve verificare se, in concreto, risultino provati tutti i presupposti della responsabilità o del diritto azionato che non siano stati definitivamente accertati dalla sentenza rescindente.
- La domanda risarcitoria ex art. 96 c.p.c. richiede la prova degli elementi costitutivi della responsabilità, incluso il nesso causale tra condotta e pregiudizio; in difetto di allegazione e prova del danno, non può essere disposta neppure una liquidazione equitativa.
- La censura di omesso esame o di travisamento della prova non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del merito, quando la sentenza impugnata abbia già esaminato i fatti decisivi e motivato in modo sufficiente secondo il minimo costituzionale.
- Nel regime processuale applicabile prima della riforma del 2012, in appello erano ammissibili i documenti nuovi se ritenuti indispensabili ai fini della decisione; non è quindi deducibile la loro tardività quando la loro acquisizione sia compatibile con quel regime.
- L'estinzione della società per cancellazione dal registro delle imprese comporta, se permangono rapporti giuridici non esauriti, un fenomeno successorio in capo ai soci, che possono essere legittimamente evocati o subentrare nel processo nei limiti fissati dalla giurisprudenza di legittimità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 20 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 19732/2022 del 20/06/2022
- ordinanza_civile · 20 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 19739/2022 del 20/06/2022
- ordinanza_civile · 20 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 19740/2022 del 20/06/2022
- ordinanza_civile · 20 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 19741/2022 del 20/06/2022
- ordinanza_civile · 20 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 19742/2022 del 20/06/2022
- ordinanza_civile · 20 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 19743/2022 del 20/06/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →