Cassazione Penale, Ordinanza n. 31110/2025 del 16/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale che aveva confermato la condanna pronunciata dal Giudice di pace per minaccia. I motivi dedotti riguardavano: 1) l'omessa valutazione, da parte del giudice di appello, della richiesta di rinnovazione istruttoria; 2) l'asserito errato riconoscimento del reato di minaccia, sostenendo l'assenza di una prospettazione di male ingiusto; 3) il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; 4) la censura del trattamento sanzionatorio e delle statuizioni civili; 5) la mancata valutazione dell'elemento soggettivo, con richiamo alle dichiarazioni dell'imputato sulle proprie intenzioni; 6) la mancanza di argomentazioni coerenti e giuridicamente apprezzabili a sostegno della condanna; 7) l'apoditticità della motivazione e l'asserita impossibilità di giustificare la condanna oltre ogni ragionevole dubbio; 8) la dedotta violazione di legge per motivazione meramente apparente. La Corte ha ritenuto applicabile il limite di ricorribilità previsto per le sentenze del Tribunale che decidono appelli contro sentenze del Giudice di pace, sicché sono deducibili soltanto i motivi di cui all'art. 606, comma 1, lett. a), b) e c), c.p.p., restando fuori le censure meramente motivazionali nei limiti attuali del giudizio di legittimità.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la corrispondente doglianza in appello era generica e quindi originariamente inammissibile; il secondo motivo è stato giudicato manifestamente infondato, poiché le espressioni attribuite al ricorrente avevano oggettivo contenuto minatorio; il terzo, quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo motivo sono stati considerati generici e/o in fatto, o comunque diretti a censurare vizi motivazionali non deducibili in questa sede. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La condotta integra il reato di minaccia quando le espressioni usate hanno oggettivo contenuto minatorio, sufficiente a giustificare l'addebito.
Nel ricorso contro la sentenza del Tribunale che decide sull'appello avverso una sentenza del Giudice di pace non sono deducibili censure che, al di là del nomen, investano solo la motivazione fuori dai limiti consentiti.
art. 606, comma 1, lett. a), b) e c), c.p.p.
Il sindacato di legittimità, in questa specifica ipotesi, è limitato ai motivi ivi indicati.
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
Il motivo di impugnazione deve indicare specificamente gli elementi posti a fondamento della censura; la genericità determina inammissibilità.
La richiesta di attenuanti generiche è inammissibile se formulata in modo generico e senza indicare elementi concreti idonei a sostenerla.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Richiamata come norma che ha modificato l'art. 616 c.p.p. in tema di conseguenze economiche dell'inammissibilità.
Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata per il criterio equitativo di determinazione della somma da versare alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità colpevole.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale che decide l'appello contro una sentenza del Giudice di pace, il controllo di legittimità è ristretto: non possono essere riproposte censure meramente motivazionali al di fuori dei limiti consentiti dall'art. 606 c.p.p.
- Un motivo di ricorso è inammissibile se investe una doglianza che era già genericamente formulata in appello, poiché un motivo d'appello generico è originariamente inammissibile e il suo mancato esame non può essere censurato in cassazione.
- La contestazione della sussistenza del delitto di minaccia è infondata quando le espressioni contestate, valutate oggettivamente, hanno contenuto intimidatorio idoneo a prospettare un male ingiusto.
- Le doglianze su attenuanti generiche, trattamento sanzionatorio e statuizioni civili devono essere supportate da specifiche deduzioni in fatto e in diritto; la mera enunciazione di principi astratti o formule stereotipate comporta genericità e inammissibilità.
- Le censure che si risolvono nella lettura alternativa delle dichiarazioni dell'imputato o nella critica alla motivazione senza un effettivo confronto con la sentenza impugnata non superano il vaglio di ammissibilità in cassazione.
- All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo diversa disciplina applicabile.
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