Cassazione Penale, Sentenza n. 19706/2024 del 17/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale impugna la sentenza del Giudice di pace di Brescia che aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di AMRI per il reato previsto dall'art. 14, comma 5‑ter, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (inosservanza dell'ordine di lasciare il territorio nazionale), ritenendo sussistere la causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto. Il ricorso censura l'erronea applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131‑bis c.p. (norma applicabile al giudice ordinario) e denuncia un vizio di motivazione per assoluto difetto, non essendo indicate concrete circostanze fattuali che giustificassero il riconoscimento della tenuità ai sensi della disciplina speciale prevista per i reati di competenza del Giudice di pace.
La decisione
La Corte di legittimità ha accolto il ricorso: ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio al Giudice di pace di Brescia per un nuovo giudizio, nella persona di un diverso giudice. La Corte ha affermato il principio secondo cui la causa di non punibilità per particolare tenuità prevista dall'art. 131‑bis c.p. non si applica nei procedimenti davanti al Giudice di pace; nei reati di competenza del Giudice di pace trova invece applicazione l'art. 34 del D.Lgs. n. 274/2000, la cui applicabilità richiede una motivazione adeguata che evidenzi i concreti presupposti di fatto. La sentenza impugnata è stata ritenuta viziata per carenza motivazionale poiché non ha indicato le specifiche circostanze considerate per riconoscere la causa di non punibilità.
Norme richiamate
Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico sull'immigrazione) - art. 14, comma 5‑ter
Norma che sanziona l'inosservanza dell'ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale; il fatto contestato al resistente era riconducibile a questa disposizione.
Prevede la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto applicabile nel procedimento davanti al giudice ordinario; la Corte ha ribadito che tale causa non è applicabile nei procedimenti relativi a reati di competenza del Giudice di pace.
D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 - art. 34
Disciplina speciale per la tenuità del fatto nei reati di competenza del Giudice di pace; trova applicazione al posto dell'art. 131‑bis c.p. e la sua applicazione richiede motivazione adeguata che metta in luce la concreta compatibilità dei fatti con la tenuità.
Giurisprudenza: Corte di Cassazione, Sez. U, n. 53683 del 22/06/2017
Principio consolidato secondo cui l'art. 131‑bis c.p. non si applica nei procedimenti davanti al Giudice di pace e che va privilegiata la disciplina complessiva prevista per tali reati, con la funzione conciliativa della tenuità nel sistema del Giudice di pace.
Giurisprudenza: Sez. 1, n. 10275 del 16/01/2020
Conferma la possibilità di applicare la causa speciale di esclusione della procedibilità/tenuità prevista dall'art. 34 D.Lgs. n. 274/2000 anche al reato di cui all'art. 14, comma 5‑ter del D.Lgs. n. 286/1998, a condizione di adeguata motivazione.
Massime di principio
- Nei procedimenti davanti al Giudice di pace non è applicabile la causa di non punibilità per particolare tenuità dell'art. 131‑bis c.p.; occorre fare riferimento all'art. 34 del D.Lgs. n. 274/2000.
- La dichiarazione di non punibilità per tenuità nei reati di competenza del Giudice di pace richiede una motivazione specifica e concreta: il giudice deve indicare le circostanze fattuali rilevanti che giustificano la valutazione di tenuità.
- La funzione della tenuità nel sistema del Giudice di pace ha anche un profilo conciliativo; pertanto la valutazione va inserita nel quadro complessivo della disciplina speciale prevista per questi procedimenti.
- Se il giudice applica una norma sbagliata o omette la necessaria motivazione, la sentenza è vulnerabile a ricorso per cassazione e può essere annullata con rinvio per un nuovo giudizio a diverso magistrato.
- La mera affermazione generica della tenuità non è sufficiente: per ottenere il beneficio il difensore o il giudice devono evidenziare fatti concreti e proporzionalità della misura rispetto alla condotta.
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