Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41827/2023 del 13/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che applicava parzialmente la continuazione ex art. 671 c.p.p. e rideterminava la pena unica. Il ricorrente contestava: 1) la declaratoria di inammissibilità della domanda di continuazione rispetto alle sentenze indicate ai nn. 1, 7, 8 e 9, ritenuta dal Tribunale mera riproposizione di una richiesta già respinta dal Tribunale di Padova (provv. 15/09/2022) che però era oggetto di ricorso per cassazione e quindi non definitivo; 2) l'erronea quantificazione della pena unica che ha violato il limite del triplo della pena del reato più grave (art. 81 c.p.), risultando la pena complessiva superiore al massimo consentito rispetto alla pena per il reato di ricettazione individuato come più grave.

La decisione

La Corte ha accolto entrambi i motivi. Ha ritenuto errata la dichiarazione di cosa giudicata relativa al provvedimento del Tribunale di Padova, poiché su di esso pendeva ricorso per cassazione al momento della decisione del Tribunale di Forlì. Ha inoltre rilevato la violazione del limite del 'triplo' previsto dall'art. 81 c.p. nella rideterminazione degli aumenti per i reati satellite. Per tali ragioni ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo esame al Tribunale di Forlì in diversa composizione, affinché il giudice dell'esecuzione proceda nuovamente in conformità ai principi richiamati (irrevocabilità come presupposto del ne bis in idem, rispetto del limite del triplo e dei vincoli di cui all'art. 187 disp. att. c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Disciplina della continuazione in sede esecutiva: il giudice dell'esecuzione può riconoscere la continuazione tra condanne pronunciate in distinti procedimenti e rideterminare la pena unica, esercitando poteri analoghi al giudice di cognizione nei limiti previsti dalle norme applicabili.

  • art. 81 cod. pen.

    Limite massimo per gli aumenti quando concorrono più reati: gli aumenti devono essere contenuti nel triplo della pena stabilita per la violazione più grave; tale limite è vincolante anche in sede esecutiva nel riconoscimento della continuazione o del concorso formale.

  • art. 187 disp. att. cod. proc. pen.

    Indica i limiti del giudice dell'esecuzione nel procedimento di quantificazione della pena, in particolare ai fini dell'individuazione del reato più grave e dell'esercizio dei poteri in materia di esecuzione.

  • Principio del ne bis in idem (giurisprudenziale e costituzionale)

    Impedisce la reiterazione di decisioni sulla stessa regiudicanda: la riproposizione della stessa istanza di continuazione è preclusa se una decisione precedente è definitiva; la condizione di efficacia del divieto è l'irrevocabilità del provvedimento antecedente.

Massime di principio

  • Se un giudice dell'esecuzione ha già respinto una richiesta di continuazione, la stessa richiesta non può essere riproposta rispetto alle medesime condanne solo se il provvedimento precedente è definitivo; se su quel provvedimento pende ricorso (es. per cassazione) non può essere trattato come cosa giudicata.
  • Il giudice dell'esecuzione, nel riconoscere la continuazione e nel rideterminare la pena unica, esercita poteri analoghi al giudice di cognizione ma deve rispettare vincoli specifici: identificazione del reato più grave (art. 187 disp. att. c.p.p.), limite del triplo previsto dall'art. 81 c.p. e divieto di reformatio in pejus rispetto alla cognizione.
  • In fase esecutiva la quantificazione degli aumenti non può determinare una pena complessiva superiore al triplo della pena prevista per il reato più grave; se ciò avviene la decisione è viziata e soggetta ad annullamento.
  • In presenza di pronunce contrastanti di giudici dell'esecuzione su aspetti della continuazione, la loro efficacia reciproca dipende dalla definitività: decisioni non definitive non vincolano altri giudici e possono giustificare nuovo esame.
  • La rimessione per nuovo giudizio a diversa composizione è la conseguenza tipica quando il giudice di legittimità riscontra violazioni procedurali o di diritto nell'ordinanza esecutiva, indicando al giudice di merito i principi da osservare nel nuovo esame.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.