Cassazione Civile, Ordinanza n. 14070/2023 del 22/05/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (conduttore)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto avente ad oggetto un'unità immobiliare concessa nel 2009 secondo l'impostazione dell'attore in comodato d'uso non abitativo per sei mesi, con previsione di un versamento mensile di euro 400 indicato come rimborso spese. Il concedente ha chiesto in giudizio il rilascio del bene, il rimborso di spese e il risarcimento del danno per ritardata restituzione. La controparte ha resistito sostenendo che il contratto fosse in realtà una locazione dissimulata, o comunque un comodato inefficace o nullo per mancata registrazione, chiedendo la restituzione delle somme versate; in via subordinata è stata introdotta anche una domanda di indennizzo per l'occupazione dell'immobile. Il Tribunale ha accolto la domanda di rilascio e condanna al pagamento; la Corte d'appello ha dichiarato inammissibile l'appello principale ritenendo che la domanda riconvenzionale originaria fosse stata rinunciata/sostituita senza valido mandato e che, comunque, fosse infondata nel merito per mancata prova della simulazione e della natura locatizia del pagamento mensile. Con il ricorso per cassazione, la parte ricorrente ha censurato soprattutto la declaratoria di inammissibilità dell'appello: ha dedotto la violazione degli artt. 83 e 99 c.p.c., sostenendo che la procura consentiva al difensore di proporre domanda riconvenzionale e di modificarla, senza necessità di mandato ad hoc; ha inoltre denunciato violazioni in tema di comodato, simulazione, prova per presunzioni e valutazione del documento contrattuale registrato. Il resistente ha proposto ricorso incidentale condizionato per riproporre la domanda di indennizzo ex art. 2041 c.c. in caso di accertamento di nullità dei contratti.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale, ritenendo erronea la declaratoria di inammissibilità dell'appello: la procura conferita alla difesa, contenendo espressamente la facoltà di proporre domanda riconvenzionale, era sufficiente a legittimare la sostituzione/modificazione della domanda nelle memorie autorizzate, senza che ciò integrasse un atto di disposizione del diritto riservato alla parte. Sono stati dichiarati inammissibili i motivi successivi del ricorso principale perché diretti contro argomentazioni della sentenza d'appello rese ad abundantiam, e non attinenti alla ratio decidendi; è stato altresì dichiarato inammissibile il ricorso incidentale condizionato, qualificato come non sorretto da specifica censura cassatoria. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d'appello di Firenze in diversa composizione anche per le spese.
Norme richiamate
È indicato come rito introduttivo della causa relativa al rapporto immobiliare, ma non viene sviluppata alcuna interpretazione specifica.
La procura alle liti, una volta validamente conferita, attribuisce al difensore i poteri processuali connessi all'impostazione della lite, nei limiti degli atti di disposizione del diritto in contesa riservati alla parte o a mandato speciale.
È richiamato come norma violata nei motivi, senza autonoma elaborazione interpretativa.
Il mandato ad litem attribuisce al difensore tutti i poteri processuali del primo comma, con esclusione degli atti che importano disposizione del diritto in contesa di cui al secondo comma, se non espressamente conferiti.
È richiamato nel motivo che contesta l'assetto negoziale, in relazione alla pretesa incompatibilità del pagamento mensile con il comodato.
È evocato nei motivi di ricorso come parametro della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, senza ulteriore sviluppo.
È richiamato nei motivi in tema di valutazione della prova e del contratto documentale, ma non viene fornita una specifica regola diversa da quella generale.
È invocato con riferimento alla simulazione del contratto e alla sua eventuale inefficacia/nullità, senza diversa lettura normativa espressa.
La prova della simulazione può essere data anche per presunzioni nei limiti consentiti dalla legge, secondo la prospettazione accolta come astrattamente ammissibile.
Richiamato per sostenere la possibilità di dimostrare la simulazione tramite presunzioni semplici.
È menzionato per distinguere la rinuncia agli atti del giudizio, che richiede forme e presupposti diversi dalla semplice modifica della domanda.
La modifica delle domande e conclusioni nelle memorie autorizzate è ricondotta ai poteri del difensore nell'impostazione tecnica della lite.
Richiamato per la domanda di indennizzo subordinata proposta in via incidentale, ma il ricorso incidentale è stato ritenuto inammissibile.
Massime di principio
- La procura alle liti che attribuisca espressamente al difensore il potere di proporre domanda riconvenzionale consente, nei limiti dell'originario oggetto della lite, anche la modifica o sostituzione della domanda nelle memorie autorizzate, senza necessità di un ulteriore mandato speciale, purché non si compiano atti dispositivi del diritto controverso.
- La rinuncia alla domanda o alla sua originaria formulazione non può essere desunta in modo automatico dalla sola mancata riproposizione nelle conclusioni, se dal complesso del comportamento processuale emerga la persistente volontà di coltivarla; la verifica va compiuta in modo rigoroso sulla base degli atti difensivi nel loro insieme.
- La dichiarazione di inammissibilità dell'appello per asserita rinuncia o sostituzione della domanda è erronea se si fonda su una lettura eccessivamente restrittiva della procura e dei poteri del difensore, quando la modificazione della domanda resti interna alla medesima controversia.
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che aggredisca argomentazioni della sentenza di appello svolte ad abundantiam, perché prive di incidenza sulla decisione e quindi non costituenti ratio decidendi.
- Un ricorso incidentale condizionato deve contenere una specifica critica alla sentenza impugnata; in difetto, esso si risolve in un non motivo ed è inammissibile.
- La prova della simulazione può essere ricercata anche mediante presunzioni, ma la relativa deduzione diviene rilevante solo se la censura investe una statuizione effettivamente decisiva della sentenza impugnata.
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