Cassazione Penale, Sentenza n. 45269/2024 del 10/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del decreto che ha confermato la confisca di una polizza vita sottoscritta il 24/03/2017 con "Poste Vita" s.p.a. (saldo circa €74.000 a settembre 2021). La ricorrente sosteneva che le somme impiegate per l'attivazione e l'incremento della polizza derivassero da redditi leciti: attività lavorativa come collaboratrice familiare/badante dal 1975, contributi di marito e figlia, TFR per oltre €23.000, risarcimenti da sinistri per oltre €5.000, accrediti su carta Postepay dall'amministratore di sostegno, apertura di un secondo libretto per esigenze connesse all'assistenza di una amministrata di sostegno e contestava l'uso di indici ISTAT per il calcolo delle spese familiari e la valutazione probatoria dei giudici di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto per motivi di merito non consentiti in sede di legittimità: ai sensi dell'art.10, comma 3, d.lgs. n.159/2011 il ricorso contro decreti in materia di misure di prevenzione è ammesso solo per violazione di legge. La Suprema Corte ha ritenuto che l'impugnazione deducesse valutazioni probatorie e di merito non sindacabili e che la motivazione della Corte d'appello fosse effettiva, dettagliata e immune da travisamento probatorio. Ha inoltre richiamato due elementi ritenuti decisivi dai giudici di merito: a) l'accredito di €35.000 sul libretto postale nel 2012 senza documentazione che ne giustificasse l'origine lecita; b) i ripetuti versamenti in contanti (non corrispondenti alle retribuzioni) con prelievi isolati e modesti, fatti che legittimano la ricostruzione sulla disponibilità di risorse di origine illecita. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali e a una somma di €3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.lgs. n.159 del 2011, art. 24
art. 24, d.lgs. n.159/2011
Norma che autorizza la confisca di beni risultanti da attività delittuosa o impiegati per finalità illecite; applicata per giustificare la confisca della polizza vita in ragione della presunta provenienza illecita delle somme.
d.lgs. n.159 del 2011, art. 10 comma 3
art. 10, comma 3, d.lgs. n.159/2011
Stabilisce che il ricorso per cassazione avverso il decreto della Corte d'appello in materia di misure di prevenzione è ammesso solo per violazione di legge; la Cassazione ha escluso l'ammissibilità del ricorso perché esso impugnava valutazioni di merito e non profili di diritto.
codice di procedura penale, art. 125 comma 3
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamato nella fase di esposizione dei motivi di impugnazione (rilevazione di violazioni procedurali/probatorie), ma la Corte ha ritenuto che i censure fossero in realtà questioni di merito non rilevabili in cassazione.
codice di procedura penale, art. 616
art. 616, cod. proc. pen.
Norma che prevede, in caso di inammissibilità del ricorso, la condanna del proponente al pagamento delle spese e di una somma in favore della cassa delle ammende; applicata per liquidare €3.000 alla Cassa delle ammende.
Corte Costituzionale, sentenza n.186 del 13 giugno 2000
sent. n.186/2000 Corte Cost.
Giurisprudenza citata sul principio che l'onere delle spese e delle ammende è dovuto anche quando non sussiste una totale colpa grave del ricorrente; utilizzata per motivare la condanna alle somme accessorie.
Massime di principio
- In cassazione contro decreti di misure di prevenzione (d.lgs. n.159/2011) è ammessa soltanto la censura per violazione di legge: questioni di fatto e valutazioni probatorie sono inammissibili.
- Per contrastare una confisca ex art.24 d.lgs.159/2011 è essenziale produrre documentazione chiara e contemporanea che giustifichi l'origine lecita delle somme (es. documenti bancari, titoli, atti di liquidazione, contratti, ricevute).
- Deposti rilevanti sul conto o libretto nel periodo di manifestazione della pericolosità di un familiare coinvolto in attività illecite (tempistica) sono elementi forti a sostegno della confisca se non vengono adeguatamente giustificati con prove documentali.
- Schemi tipici considerati sospetti: ripetuti versamenti in contanti non giustificati dalle retribuzioni ufficiali e prelievi modesti, che possono legittimare una presunzione di disponibilità di risorse illecite.
- Se si intende impugnare una decisione, differenziare sempre i profili: contestare errori di diritto in cassazione; se si vuole rinnovare la valutazione delle prove, insistere nei gradi di merito o produrre nuova prova utile nella fase procedimentale competente.
- Rischio di condanna per spese e ammende in caso di ricorso manifestamente infondato o inammissibile: valutare la probabilità di successo e la qualità delle prove prima di proporre ricorso in Cassazione.
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