Cassazione Penale, Sentenza n. 10248/2026 del 17/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso deduceva plurimi vizi: violazione dell'art. 606, comma 1 lett. b) c.p.p. in relazione agli artt. 81, comma 2 c.p. e 671 c.p.p. per errata determinazione degli aumenti di pena per i reati-satellite; vizio di motivazione ex art. 606, comma 1 lett. e) c.p.p. per mancata esplicitazione dei criteri adottati nella quantificazione degli aumenti; contestava inoltre violazioni relative alla proporzione e all'individualizzazione della pena con riferimento agli artt. 81, comma 2, 132 e 133 c.p. e all'irregolare applicazione delle riduzioni per il rito (non specificando come fossero state calcolate sulle singole sentenze). In sintesi: carenza e insufficienza della motivazione circa l'individuazione del reato più grave, la misura degli aumenti per ciascun reato-satellite e l'applicazione delle riduzioni.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata in relazione all'entità degli aumenti di pena per continuazione. Ha richiamato il principio consolidato secondo cui, in sede esecutiva, il giudice deve motivare non solo la pena-base ma anche gli aumenti distinti per ciascun reato-satellite, indicando le ragioni della scelta del reato più grave, i criteri di quantificazione degli aumenti e l'applicazione delle eventuali riduzioni (anche in relazione al rito). Poiché il provvedimento impugnato non ha fornito tale motivazione né indicato chiaramente la riduzione applicata alle singole sentenze, la Corte ha annullato l'ordinanza e ha disposto il rinvio davanti al Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Palermo in diversa persona fisica, perché riformuli la motivazione e ridetermini la pena osservando i principi e i criteri indicati.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
Norma processuale che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; utilizzata per censurare errori di diritto nella determinazione degli aumenti di pena e nella applicazione delle norme penali rilevanti
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Norma che consente il ricorso per vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto che la motivazione sull'aumento delle pene fosse insufficiente
Disciplina l'aumento di pena per il reato continuato; la Corte ha richiamato l'obbligo di motivare distintamente l'entità degli aumenti per ciascun reato-satellite, non limitandosi al mero rispetto del limite legale
Norma che regola la richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva; rilevante per la partecipazione del giudice e per la correttezza procedurale nella fase esecutiva
Principio della personalizzazione della pena; richiamato in relazione all'obbligo di motivare l'individualizzazione e la proporzione della pena complessiva
Criteri per la determinazione della pena; la Corte ha affermato che devono essere esplicitati i criteri adottati per quantificare gli aumenti
art. 34, comma 1 e art. 623, comma 1, lett. a) c.p.p. (richiamati dalla Corte Cost. n. 183/2013)
La Corte Costituzionale ha stabilito che il giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare l'ordinanza impugnata non può partecipare al giudizio di rinvio; la Corte di legittimità ha disposto il rinvio a giudice diverso in ossequio a tale principio
Massime di principio
- In sede esecutiva di riconoscimento della continuazione il giudice deve indicare quale sia il reato più grave e motivare le ragioni di tale scelta; non è sufficiente una mera enunciazione
- Per ciascun reato-satellite il giudice è tenuto a quantificare e motivare distintamente l'aumento di pena: la motivazione deve consentire il controllo della proporzione tra le pene e l'esclusione di un cumulo materiale surrettizio
- Le riduzioni (es. per il rito) devono essere calcolate e rese esplicite in relazione alle singole sentenze o, se operate complessivamente, deve essere indicato con chiarezza a quale procedimento/r.esultato si riferiscono
- In assenza di adeguata motivazione sull'entità degli aumenti o sulla loro quantificazione, il provvedimento va annullato e rinviato, e il giudizio di nuovo esame deve essere affidato a diverso giudice ove ricorra la causa di incompatibilità
- Il grado di dettaglio motivazionale richiesto è proporzionale all'entità degli aumenti: aumenti più rilevanti richiedono argomentazioni più circostanziate
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