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Sentenza

Sentenza n. 1296/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza) n. 825/2024.

Giustizia amministrativa202408474

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Piemonte n. 825/2024, che aveva dichiarato inammissibile l’azione di accertamento negativo del contributo ART per gli anni 2020 e 2021 e declinato la giurisdizione amministrativa sulla nota ART di quantificazione e intimazione del contributo relativo al 2020

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità indipendente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società aveva chiesto in primo grado l’accertamento della non debenza del contributo per il funzionamento dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti relativo alle annualità 2020 e 2021 e l’annullamento della nota del 25 novembre 2022 con cui l’Autorità aveva quantificato e intimato il pagamento del contributo per il 2020. In appello ha dedotto, da un lato, l’erroneità della declaratoria di inammissibilità dell’azione di accertamento negativo, sostenendo che si trattasse dell’accertamento di un diritto soggettivo non soggetto a decadenza, che l’Autorità non esercitasse poteri nell’individuazione degli obbligati e che le delibere e le successive note non fossero immediatamente lesive nei suoi confronti. Dall’altro lato ha contestato il difetto di giurisdizione amministrativa sulla domanda demolitoria, sostenendo che la nota ART non rientrasse tra gli atti impugnabili davanti al giudice tributario elencati dall’art. 19 d.lgs. n. 546/1992.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto integralmente l’appello e confermato la sentenza del TAR. Quanto all’azione di accertamento negativo, ha rilevato che le delibere ART che individuano i soggetti obbligati, i criteri di calcolo e gli obblighi finanziari e informativi esercitano un potere amministrativo e hanno contenuto cogente e immediatamente conformativo; la posizione degli operatori è quindi di interesse legittimo. Tali delibere devono essere impugnate entro il termine decadenziale decorrente dalla pubblicazione sul sito istituzionale, poiché l’azione di accertamento non può essere utilizzata per eludere il termine di impugnazione. La mancata menzione specifica dei raccomandatari marittimi non escludeva necessariamente la loro inclusione nelle categorie contemplate dalle delibere; inoltre, le successive note individuali dell’Autorità avevano comunque reso la società consapevole dell’obbligo, senza che essa impugnasse tempestivamente gli atti presupposti. Quanto alla nota del 25 novembre 2022, il Collegio ha riconosciuto natura tributaria al contributo ART, quale prestazione patrimoniale imposta, coattiva, collegata a una pubblica spesa e commisurata a un indice di capacità contributiva. Poiché la società contestava la concreta quantificazione della pretesa, in particolare la base imponibile costituita dal fatturato rilevante, senza censurare gli atti amministrativi generali presupposti, la controversia appartiene alla giurisdizione tributaria. L’art. 19 d.lgs. n. 546/1992 non limita la giurisdizione tributaria ai soli atti nominativamente elencati: è impugnabile anche un atto atipico che renda conoscibile una pretesa tributaria determinata, purché ne espliciti titolo, base imponibile, aliquota e somma dovuta. La mancata indicazione del termine e dell’autorità cui ricorrere costituisce mera irregolarità, eventualmente rilevante per la rimessione in termini, ma non esclude la natura impositiva dell’atto. Le spese sono state poste a carico dell’appellante per euro 3.000,00, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 37, comma 6, lett. b), d.l. n. 201/2011, conv. con modificazioni dalla l. n. 214/2011

    mediante un contributo versato dai gestori delle infrastrutture e dei servizi regolati, in misura non superiore all’uno per mille del fatturato derivante dall’esercizio delle attività svolte percepiti nell’ultimo esercizio. Il contributo è determinato annualmente con atto dell’Autorità

    La norma primaria attribuisce all’ART il potere di determinare annualmente il contributo e di individuare concretamente i soggetti obbligati, sicché le delibere attuative incidono immediatamente sulle situazioni giuridiche degli operatori.

  • art. 2, comma 1, d.lgs. n. 546/1992

    Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati

    La giurisdizione tributaria dipende dalla natura tributaria della controversia e non dal nomen dell’atto; comprende la contestazione della concreta quantificazione del contributo ART.

  • art. 19 d.lgs. n. 546/1992

    L’elencazione degli atti impugnabili è tassativa quanto alle categorie, ma non impedisce l’impugnazione di atti atipici o diversamente denominati che abbiano contenuto impositivo e rendano conoscibile una pretesa tributaria determinata.

  • art. 23 Cost.

    Il contributo ART è una prestazione patrimoniale imposta soggetta a riserva di legge, secondo la qualificazione richiamata dalla Corte costituzionale.

Massime di principio

  • Le delibere con cui un’autorità indipendente determina annualmente il contributo di funzionamento, individuando i soggetti obbligati, i criteri di calcolo e gli obblighi finanziari e informativi, costituiscono esercizio di potere amministrativo e hanno efficacia immediatamente conformativa; la posizione degli operatori incisi è di interesse legittimo.
  • Quando un atto amministrativo generale determina in modo immediatamente precettivo l’obbligo contributivo, esso deve essere impugnato entro il termine decadenziale decorrente dalla pubblicazione istituzionale; non è ammissibile un’azione di accertamento negativo successiva diretta a eludere tale termine.
  • Il contributo imposto per il funzionamento di un’autorità indipendente ha natura tributaria quando è una prestazione patrimoniale coattiva, priva di rapporto sinallagmatico, destinata al finanziamento della pubblica amministrazione e commisurata a un indice economicamente rilevante di capacità contributiva.
  • La controversia sulla concreta quantificazione di una pretesa tributaria, anche se formalizzata mediante un atto non nominativamente previsto dall’art. 19 d.lgs. n. 546/1992, appartiene alla giurisdizione tributaria quando l’atto individua il titolo della pretesa, la base imponibile, l’aliquota e la somma dovuta.
  • La mancata indicazione, nell’atto impositivo, del termine e dell’autorità giudiziaria cui ricorrere costituisce mera irregolarità e non esclude la natura impositiva né la giurisdizione tributaria dell’atto; può eventualmente rilevare ai fini della rimessione in termini.

Come è indicizzato

MaterieRegolazione dell'energia (ARERA)Giurisdizione e ripartoAppello
RamiAutorità indipendenti e regolazioneProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneDecadenza e tardivitàPrincipio di legalità e tipicità

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