Cassazione Penale, Sentenza n. 15728/2026 del 30/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del tribunale del riesame di Chieti che aveva rigettato l'istanza di revoca/annullamento del sequestro preventivo disposto dal Gip: si contestava il sequestro di un autocarro, dei rifiuti in esso contenuti e di un'area occupata da rifiuti nell'ambito di attività di raccolta, recupero e smaltimento rifiuti e la gestione non autorizzata di un impianto di smaltimento/recupero. Il ricorrente articolava tre motivi: (1) vizio di illogicità e contraddittorietà della motivazione, con riferimento ai requisiti del periculum in mora e al controllo del fumus del reato in sede cautelare reale; (2) violazione degli artt. 321, comma 2 c.p.p., 240 c.p., 192 c.p. e difetto di motivazione richiesto anche per i sequestri finalizzati alla confisca; (3) omessa valutazione degli atti difensivi e dei documenti prodotti dalla difesa.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi fossero generici: il primo motivo non specificava le censure concrete rispetto al provvedimento impugnato e si limitava a richiamare giurisprudenza; il secondo era una mera citazione di principi senza censure specifiche; il terzo era ugualmente generico e non indicava quali atti difensivi sarebbero stati trascurati e la loro decisività. La Corte ha quindi confermato l'inammissibilità degli impugnativi contro ordinanze in materia di sequestro ove non sia indicata una violazione di legge concreta o la mancanza totale di motivazione. Per effetto dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato alle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e, in via equitativa e senza ravvisare colpa grave, a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 186/2000.
Norme richiamate
art. 321 c.p.p., comma 1 e comma 2
La Corte richiama la distinzione tra le ipotesi del sequestro (comma 1 e comma 2) e sottolinea che il ricorso per cassazione contro ordinanze in materia di sequestro è ammissibile solo per violazione di legge o se la motivazione è del tutto assente/meramente apparente
Citato dal ricorrente in relazione alla normativa penale richiamata nel ricorso; dalla decisione non emerge una specifica interpretazione sostantiva della norma, essendo la censura ritenuta generica
Citato dal ricorrente; la Corte non ha svolto interpretazioni specifiche della norma per via dell'inammissibilità del ricorso
Applicato per liquidare le spese del procedimento a carico del ricorrente in caso di inammissibilità
Sentenza Corte Costituzionale 13/06/2000, n. 186
Richiamata per stabilire che, pur non ritenendo il ricorso presentato con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, è possibile disporre un contributo equitativo alla Cassa delle Ammende
Giurisprudenza di legittimità (Sez. 2 n. 18951/2017; Sez. U. n. 25932/2008; Sez. 6 n. 6589/2013)
Riferimenti a precedenti secondo cui il ricorso per cassazione contro ordinanze in materia di sequestro è ammesso solo per violazione di legge e solo ove la motivazione sia del tutto assente o priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso ordinanze di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge; le censure devono indicare specifici e concreti errori di diritto o di motivazione
- Non è sufficiente richiamare princìpi giurisprudenziali in astratto: il ricorrente deve dettagliare in che cosa la motivazione del provvedimento impugnato sia carente o contraddittoria e quali fatti o valutazioni siano errati
- Se si deduce omessa valutazione di atti difensivi o documenti prodotti, occorre precisare esattamente quali atti siano stati trascurati e spiegare la loro rilevanza decisiva per la decisione impugnata
- In materia di sequestro finalizzato alla confisca, la motivazione deve comunque risultare chiara e motivata; le impugnazioni generiche vengono normalmente dichiarate inammissibili
- L'inammissibilità può comportare condanna alle spese processuali e un contributo equitativo alla Cassa delle Ammende anche se non si ravvisa colpa grave nella presentazione del ricorso
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