Cassazione Penale, Ordinanza n. 13058/2025 del 03/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso riguarda un imputato condannato in appello per un reato in materia di stupefacenti. Con il primo motivo si censura il diniego delle attenuanti generiche, deducendo che la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare la collaborazione prestata dall'imputato nell'indicare il luogo di occultamento della droga; secondo la motivazione dell'ordinanza, tale collaborazione era però intervenuta quando la perquisizione era già in corso e quindi avrebbe comunque condotto al rinvenimento dello stupefacente. Si contesta inoltre la valorizzazione della quantità della sostanza e delle precedenti condanne per reati della stessa specie. Con il secondo motivo si contesta ancora il trattamento sanzionatorio, ma la Corte rileva che la motivazione d'appello era esplicita e articolata, fondata sulla gravità del fatto, sulla detenzione di un quantitativo idoneo a creare pericolo di diffusione e sulla capacità a delinquere desunta dalla reiterazione della medesima condotta.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo non confrontabile con la motivazione della sentenza impugnata, osservando che il giudizio sulle attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. è un giudizio di fatto e può essere escluso con motivazione basata sulle ragioni ritenute prevalenti dal giudice. Ha poi dichiarato inammissibile anche il secondo motivo, perché la sentenza d'appello aveva già motivato in modo puntuale sul diniego delle attenuanti e sulla pena. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non essendo esclusi profili di colpa nella proposizione del ricorso.
Norme richiamate
Le circostanze attenuanti generiche sono oggetto di un giudizio di fatto; il giudice può escluderle con motivazione fondata sulle ragioni ritenute preponderanti, senza necessità di confutare ogni singolo elemento dedotto dalla difesa.
In caso di ricorso dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, quando non vi sia assenza di colpa nella proposizione del ricorso.
Massime di principio
- Il diniego delle attenuanti generiche è censurabile in cassazione solo se la motivazione sia mancante, apparente o manifestamente illogica; non è sufficiente contrapporre una diversa lettura degli elementi favorevoli.
- La collaborazione dell'imputato è valutabile come elemento attenuante solo se apporta un contributo effettivo e non meramente occasionale o tardivo rispetto all'accertamento già in corso.
- Il giudice di merito può negare le attenuanti generiche valorizzando la gravità del fatto, la quantità della sostanza stupefacente e i precedenti specifici, purché tali elementi siano espressamente motivati.
- Quando la sentenza di appello ha fornito una motivazione articolata sul trattamento sanzionatorio, il ricorso che si limiti a contestarla in modo generico o senza confronto puntuale con tale motivazione è inammissibile.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende se emergono profili di colpa nella proposizione del ricorso.
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