Cassazione Penale, Sentenza n. 22401/2022 del 08/06/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per violazione di legge in relazione al calcolo dell'aumento di pena per la recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale: il Tribunale di Mantova aveva fissato la pena base al minimo edittale di 6 mesi e aumentato la pena di 3 mesi (metà della pena base), invece di applicare l'aumento previsto dall'art. 99, comma quarto, cod. pen., pari a due terzi della pena base (che corrispondono a 4 mesi).
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso limitatamente al profilo dell'aumento per la recidiva, ritenendo errato il calcolo effettuato dai giudici di merito. Ha annullato senza rinvio la sentenza nella parte relativa all'aumento della pena per la recidiva, ha stabilito che l'aumento debba essere pari a 4 mesi (due terzi di 6 mesi) e ha rideterminato la pena finale in 10 mesi di reclusione. Il ricorso era stato trattato senza l'intervento delle parti ai sensi delle norme emergenziali richiamate.
Norme richiamate
Norma che disciplina il delitto di resistenza a pubblico ufficiale, che è il reato per il quale l'imputato è stato condannato; utilizzata per identificare il fatto-reato a cui si applica la determinazione della pena.
art. 99, comma quarto, cod. pen.
Prevede l'aumento di pena applicabile per la recidiva specifica (nella specie ritenuta reiterata e infraquinquennale): l'incremento va calcolato nella misura di due terzi della pena base. La Corte ha richiamato questa disposizione per correggere il calcolo errato compiuto dal Tribunale.
Dispositivo procedurale che consente alla Corte di cassazione, in presenza di condizioni di completezza del quadro fattuale e di manifesta violazione di legge concernente la determinazione della pena, di annullare senza rinvio e di procedere alla rideterminazione della pena stessa. La Corte ha seguito la richiesta del Procuratore generale e ha rideterminato la pena senza rinvio.
art. 23, commi 8 e 9, d.l. n. 137 del 2020
Norme emergenziali che consentono il trattamento del ricorso senza l'intervento delle parti; la Corte ha proceduto secondo tale modalità.
Massime di principio
- Quando la legge precisa la misura dell'aumento di pena per una specifica tipologia di recidiva, il giudice deve calcolare l'incremento applicando la percentuale prevista (es. due terzi) alla pena base; errori nel calcolo costituiscono violazione di legge.
- Se la determinazione della pena nei giudizi di merito si basa sul minimo edittale e l'unica correzione richiesta è un diverso calcolo matematico/giuridico dell'aumento della pena, la Corte di cassazione può annullare senza rinvio e rideterminare la pena quando i fatti e i parametri necessari sono già accertati.
- La qualificazione della recidiva (specifica, reiterata, infraquinquennale, ecc.) è cruciale perché incide sulla misura dell'aumento: è necessario verificarne correttamente la natura sulla base dei precedenti rilevati.
- L'esclusione delle attenuanti generiche motivata dall'esistenza di precedenti penali è compatibile con la successiva applicazione della recidiva, ma il giudice deve evitare conteggi o duplicazioni che alterino il calcolo complessivo della pena.
- In situazioni analoghe, il difensore o il pubblico ministero possono chiedere la correzione del calcolo della pena e, se il resto del quadro fattuale è incontestato, la cassazione potrà intervenire direttamente sulla determinazione della sanzione.
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