Cassazione Penale, Sentenza n. 13271/2023 del 30/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di condanna per il reato di guida in stato di ebbrezza (art. 186, comma 7, cod. strada). Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per non avergli dato l'avviso ex art. 114 disp. att. c.p.p. relativo alla facoltà di farsi assistere da un difensore per l'esecuzione degli accertamenti, sostenendo che tale avviso fosse dovuto quando gli operatori di polizia giudiziaria desumono uno stato di alterazione da elementi sintomatici (alito vinoso, eloquio, instabilità) anche se non effettuati accertamenti tecnici. Inoltre si contestava la motivazione della pena come meramente formale e insufficiente a spiegare la gravità della condotta.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto il motivo infondato richiamando l'orientamento consolidato secondo cui l'obbligo di dare l'avviso ex art. 114 disp. att. c.p.p. non ricorre quando l'imputato ha rifiutato di sottoporsi all'accertamento (richiamo a giurisprudenza consolidata). Sul secondo motivo ha ritenuto adeguata la motivazione della Corte territoriale, che ha valutato i precedenti penali e la gravità della condotta, con riferimento agli elementi sintomatici di evidente ubriachezza (alito vinoso, guida zigzagante, eloquio incerto, equilibrio precario). Il ricorso è stato rigettato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 186, comma 7, codice della strada
Norma che punisce la guida in stato di ebbrezza; è il titolo di reato per cui è stata pronunciata la condanna.
art. 114, disposizioni di attuazione del codice di procedura penale
Prevede l'obbligo di avvisare il conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore in relazione agli accertamenti. La Corte ha interpretato che tale obbligo non sussiste quando l'imputato rifiuta di sottoporsi agli accertamenti strumentali.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 4, n. 34470 del 13/05/2016; Sez. 4, n. 43485 del 2014)
Orientamento consolidato richiamato dalla Corte secondo cui non opera l'obbligo di avviso ex art. 114 disp. att. c.p.p. se il soggetto rifiuta gli accertamenti; principio ormai 'lus receptum' nella giurisprudenza di legittimità.
Massime di principio
- L'obbligo di dare avviso ex art. 114 disp. att. c.p.p. sussiste in presenza di un accertamento in corso e salvo il rifiuto dell'interessato: se il conducente rifiuta gli accertamenti strumentali, la mancata comunicazione non costituisce automaticamente vizio procedurale rilevante.
- Segni sintomatici di ebbrezza (alito vinoso, guida zigzagante, eloquio incerto, equilibrio precario) possono costituire elementi indiziari validi per la condanna quando manchino accertamenti tecnici, purché la loro valutazione sia adeguatamente motivata dal giudice.
- Per impugnare la pena è necessario dimostrare che la motivazione del giudice è carente sotto il profilo logico-giuridico: la mera formula di stile non basta, ma se il giudice indica precedenti e concreto rischio per la pubblica incolumità la motivazione è generalmente ritenuta adeguata.
- Chi intende contestare la mancata informazione ex art. 114 deve documentare che non vi sia stato rifiuto e che la polizia giudiziaria, al momento dell'accertamento, aveva già desunto uno stato di alterazione dal quale scaturiva obbligo di avviso.
- Per comportarsi in modo difensivo in situazioni analoghe: richiedere espressamente la presenza del difensore al momento degli accertamenti, non opporre rifiuti che possano precludere tutele procedurali, e documentare sul verbale eventuali contestazioni o richieste avanzate agli operatori.
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