Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 13425/2025 del 07/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione penitenziaria)

La controversia

Il condannato ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva rigettato il reclamo contro il decreto ministeriale di proroga del regime detentivo differenziato ex art. 41-bis ord. pen. Il ricorrente ha dedotto, formalmente ai sensi dell'art. 606, lett. b), c.p.p., vizi che in concreto attenevano alla motivazione: omessa valutazione dell'attualità delle condizioni legittimanti il regime speciale, manifesta illogicità della decisione, errata ricostruzione degli elementi di fatto posti a fondamento della proroga e travisamento dei fatti. In sostanza contestava l'attualità del pericolo di ripresa dei collegamenti con l'organizzazione mafiosa di appartenenza e la permanenza dell'operatività dell'associazione, ritenendo irrilevanti o equivoci gli elementi valorizzati dal giudice di sorveglianza.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze fossero, nella sostanza, censure di merito e di motivazione non proponibili in sede di legittimità come vizi di violazione di legge; ha inoltre rilevato che il provvedimento impugnato era sorretto da motivazione congrua e specifica sulla perdurante capacità del condannato di mantenere collegamenti con l'associazione mafiosa, sulla sua persistente pericolosità e sull'assenza di elementi di dissociazione o di recupero. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 41-bis ord. pen.

    comma 2-sexies; comma 2-bis

    In sede di ricorso per cassazione contro il provvedimento di proroga del regime differenziato sono deducibili solo violazioni di legge; il giudizio sulla proroga richiede una valutazione di merito sull'attuale capacità del condannato di mantenere contatti con l'associazione criminale, tenendo conto degli indicatori del comma 2-bis anche non sopravvenuti.

  • art. 606, lett. b), c.p.p.

    La deduzione di violazione di legge non può essere usata per veicolare censure che, nella sostanza, investono la motivazione o il travisamento dei fatti.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 41-bis, comma 2-bis, ord. pen.

    Per valutare la proroga del regime differenziato occorre un apprezzamento complessivo della permanenza delle condizioni di pericolo già poste a fondamento del regime.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità avverso la proroga del regime detentivo differenziato ex art. 41-bis ord. pen. possono essere dedotte soltanto violazioni di legge, non censure che si risolvano in una diversa lettura del materiale fattuale o in doglianze sulla motivazione.
  • La proroga del regime differenziato non richiede necessariamente fatti nuovi sopravvenuti: è sufficiente una motivazione che dia conto della perdurante capacità del detenuto di mantenere collegamenti con l'organizzazione criminale e della permanenza delle condizioni di pericolo originarie.
  • Il giudice di merito deve fondare la proroga su un apprezzamento complessivo di elementi sintomatici della persistenza del vincolo associativo, dell'assenza di dissociazione e della mancata emersione di segnali concreti di recupero alla legalità.
  • La contestazione dell'attualità del pericolo e della permanenza dei collegamenti con l'associazione mafiosa, se diretta a ottenere una rivalutazione del merito, è inammissibile in cassazione quando la motivazione del provvedimento impugnato sia logicamente e specificamente argomentata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniEsigenze cautelari
RamiProcesso penaleMisure cautelari

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.