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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01964/2023 del 23/01/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di una persona fisica volta a ottenere dall'INPS i benefici previdenziali previsti dalla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8. Il Tribunale, con ordinanza di sospensione del 6 luglio 2015, aveva subordinato la prosecuzione del giudizio alla proposizione, entro un termine, del necessario ricorso amministrativo; il giudice di primo grado ha poi dichiarato improcedibile la domanda per mancata tempestiva instaurazione del procedimento amministrativo. La Corte d'appello ha confermato, ritenendo che il documento prodotto e indicato dal ricorrente come "ricorso del 17.6.2013" fosse stato qualificato come istanza amministrativa sia dall'INPS sia dalla stessa parte, con conseguente mancato avveramento della condizione di procedibilità ex art. 443 c.p.c. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, omesso esame di un fatto decisivo e travisamento della prova ex art. 360 n. 5 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente qualificato quel documento come istanza senza adeguata motivazione e senza considerarlo idoneo a integrare la condizione di procedibilità. Con il secondo motivo ha denunciato violazione dell'art. 443 c.p.c. per non avere attribuito all'asserita istanza di revoca ex art. 177 c.p.c. valore interruttivo del termine fissato per la sospensione, lamentando che tale atto avrebbe impedito la decadenza dal rispetto della condizione processuale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché il ricorrente chiedeva una diversa qualificazione di un documento prodotto in merito senza trascriverne il contenuto, impedendo così alla Corte di verificarne la natura; inoltre ha osservato che, essendo stato prodotto un solo atto del procedimento amministrativo, non era comunque possibile attribuirgli contemporaneamente il valore di istanza e di ricorso amministrativo, sicché la decisione di merito era corretta. La Corte ha anche rilevato che il motivo, formulato ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c., si scontrava con la preclusione derivante dalla doppia conforme. Il secondo motivo è stato giudicato infondato perché il ricorrente non ha chiarito quale fosse l'istanza di revoca richiamata; ove si trattasse delle istanze del 4 giugno 2016 e del 27 ottobre 2016, esse sarebbero comunque tardive e inidonee a interrompere il termine già spirato a settembre 2015. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8

    norma posta a base della domanda di riconoscimento dei benefici previdenziali richiesti dal ricorrente.

  • art. 443 c.p.c.

    la Corte ha ribadito che, nel caso di prestazioni previdenziali, la proposizione del ricorso amministrativo entro il termine fissato è necessaria ai fini della procedibilità del giudizio; un atto tardivo o non qualificabile come ricorso amministrativo non sana la mancata condizione.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    il motivo è inammissibile quando tende a ottenere una rivalutazione del documento e non consente alla Corte di controllarne il contenuto; inoltre opera la preclusione della doppia conforme.

  • art. 177 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente come base della pretesa istanza di revoca, ma ritenuto comunque irrilevante perché l'eventuale atto era tardivo rispetto al termine di sospensione.

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002

    ha fondato l'ulteriore obbligo di versamento del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1 bis, D.P.R. n. 115/2002

    richiamato come parametro per la misura dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio in materia previdenziale, la condizione di procedibilità connessa al previo ricorso amministrativo deve essere effettivamente integrata da un atto inequivoco; un unico documento non può essere contemporaneamente qualificato come istanza amministrativa e come ricorso amministrativo.
  • Chi deduce in cassazione il travisamento di un documento deve riportarne il contenuto essenziale in ricorso, altrimenti la censura è inammissibile perché impedisce il controllo di legittimità.
  • Quando vi è doppia conforme di merito, il motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. incontra un limite di ammissibilità rafforzato e non può tradursi in una mera rivalutazione del fatto o della prova.
  • Un atto successivo alla scadenza del termine fissato dal giudice per la regolarizzazione processuale non è idoneo a interrompere o sanare il decorso già maturato.
  • Se il ricorso per cassazione è rigettato, la parte soccombente è condannata alle spese e può essere tenuta al pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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