Cassazione Penale, Sentenza n. 10746/2023 del 14/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria che aveva confermato la misura cautelare in carcere (ordinanza G.I.P. 13/06/2022, confermata con ordinanza 22/07/2022) per il reato di partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti (capo 1). Il ricorrente contestava la sussistenza della gravità indiziaria: ha censurato la valutazione probatoria relativa all'utilizzo di un appartamento come base logistica, l'identificazione in conversazioni intercettate (il nome "Maurizio"), il viaggio a Brescia per consegnare denaro a un "dipendente" del BONFIGLIO (sostenendo un ritorno economico personale di 50 euro), l'intermediazione per la garanzia di un debito per stupefacente e la qualificazione di alcune condotte come rilevanti per l'appartenenza all'associazione; ha inoltre rilevato la brevità del periodo di partecipazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo che le censure fossero in sostanza doglianze di merito e proposte come diversa valutazione delle risultanze probatorie, materia non sindacabile in questa sede. Il Collegio ha confermato che il Tribunale del riesame poteva valutare l'intero compendio probatorio (intercettazioni, accesso della Polizia Locale, dichiarazioni della mediatrice culturale) per apprezzare la gravità indiziaria. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Non essendo disposta la remissione in libertà, sono stati disposti gli adempimenti comunicativi ex art. 94 disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
Richiamato in relazione alla richiesta di riesame presentata dal ricorrente; norma che disciplina il procedimento di riesame delle misure cautelari personali
art. 73 D.P.R. 309/1990 (norme sugli stupefacenti)
Riferimento alla fattispecie penale relativa al traffico di stupefacenti; nel procedimento la difesa ha contestato che alcune condotte fossero inquadrate sotto tale disposizione (capo 80) mentre il Tribunale le ha valutate nel contesto associativo e di favoreggiamento
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata per gli adempimenti comunicativi da eseguire quando dal provvedimento non deriva la remissione in libertà dell'interessato
Giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 9212/2017 e Sez. 5, n. 5768/2022; Sez. 5, n. 18756/2014)
Principio consolidato che limita il controllo di legittimità in Cassazione: la Corte non può riesaminare il materiale probatorio né riconsiderare lo spessore degli indizi o le caratteristiche soggettive dell'imputato; il sindacato è circoscritto alla verifica della congruità e coerenza della motivazione e dell'assenza di illogicità manifesta
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro provvedimenti cautelari è ammissibile solo se mira a profili di legittimità e motivazione: la Corte non riesamina il merito probatorio né il peso degli indizi
- Il giudice del riesame può valorizzare l'intero compendio captativo (intercettazioni, accessi, dichiarazioni terze) anche se singoli elementi erano stati esclusi o non hanno dato luogo a misura in relazione ad altri capi
- Atti logistici e di supporto (messa a disposizione di un immobile, viaggi per rifornire o assistere persone coinvolte, interventi per saldare/delegare debiti legati al traffico) possono concorrere, nel loro insieme, a fondare la gravità indiziaria di partecipazione a un'associazione per delinquere
- La brevità della partecipazione non esclude automaticamente la configurabilità del reato di associazione: anche periodi relativamente brevi possono integrare il vincolo associativo secondo le circostanze concrete
- La ricostruzione alternativa delle risultanze (interpretazione di conversazioni, motivazioni comportamentali, valore liberatorio di minacce) rientra nel sindacato di merito e pertanto difficilmente supera il filtro di ammissibilità in Cassazione
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