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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13553/2024 del 15/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un'opposizione proposta avverso un atto di precetto con cui era stato intimato il pagamento di una somma di denaro in base a un decreto ingiuntivo munito di formula esecutiva. L'opponente deduceva, in sostanza, un vizio del precetto per omessa indicazione della data di apposizione della formula esecutiva sul titolo. Nel corso del giudizio di merito la creditrice dichiarava di avere rinunciato al precetto, e il tribunale dichiarava cessata la materia del contendere, qualificando l'opposizione come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., e condannava l'opponente alle spese secondo la soccombenza virtuale. In cassazione il ricorrente proponeva due motivi, ma la Corte non li esamina nel merito perché rileva d'ufficio l'improcedibilità del ricorso: la sentenza impugnata risultava notificata, secondo quanto dichiarato dallo stesso ricorrente, e quindi egli aveva l'onere di depositare entro il termine di cui all'art. 369 c.p.c. copia della sentenza con la relata di notifica, onere non assolto; inoltre la notificazione del ricorso per cassazione era avvenuta oltre il termine breve di sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza, sicché non operava la giurisprudenza che consente di superare la mancanza della relata quando emerga la tempestività della notificazione del ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso. Ha ritenuto decisivo che il ricorrente avesse indicato nel ricorso che la sentenza impugnata era stata notificata il 30 maggio 2022, circostanza che faceva sorgere l'onere di depositare la copia della sentenza munita della relata di notifica ai sensi dell'art. 369 c.p.c. Poiché tale documentazione mancava, e poiché il ricorso per cassazione era stato notificato il 26 luglio 2022, oltre sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza del 7 aprile 2022, non era possibile sanare l'omissione con il criterio della tempestiva notificazione del ricorso. Non sono state liquidate spese di legittimità, perché la resistente non ha svolto difese. È stato inoltre dato atto dell'obbligo, per il ricorrente, di versare l'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 617 c.p.c.

    Viene richiamato per qualificare l'opposizione come opposizione agli atti esecutivi contro il precetto.

  • art. 325 c.p.c.

    La notificazione della sentenza fa decorrere il termine breve di impugnazione.

  • art. 369 c.p.c.

    Il ricorrente che deduce la notificazione della sentenza deve depositare la copia della sentenza con la relata di notifica, a pena di improcedibilità.

  • art. 372 c.p.c.

    La successiva produzione documentale non consente di recuperare l'omissione del deposito richiesto dall'art. 369 c.p.c. quando il termine sia ormai spirato.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Indica il rito camerale seguito per la decisione in Cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    In caso di improcedibilità del ricorso, ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    È richiamato come parametro dell'importo dovuto a titolo di contributo unificato per il ricorso principale.

Massime di principio

  • Se il ricorrente per cassazione dichiara che la sentenza impugnata gli è stata notificata, assume su di sé l'onere di depositarne copia con la relata di notifica o la corrispondente documentazione informatica, perché tale dichiarazione è sufficiente a far decorrere il termine breve di impugnazione.
  • La mancata produzione della sentenza notificata determina improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 369 c.p.c., e l'eventuale produzione tardiva non sana il vizio tramite l'art. 372 c.p.c. quando il termine per il deposito sia decorso.
  • La regola che consente di evitare l'improcedibilità per assenza della relata opera solo se risulta comunque che il ricorso per cassazione è stato notificato entro sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza; se la notificazione del ricorso è tardiva, il ricorso resta improcedibile.
  • La declaratoria di improcedibilità comporta, di regola, l'adozione del provvedimento sull'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutive
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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