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Sentenza

Sentenza n. 13476/2026 - Roma, Sezione 3

per l’esecuzione del giudicato derivante dalla sentenza n. 2692/2025, del 5 marzo 2025, emessa dal Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Lavoro;

Giustizia amministrativa202603294

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 2692/2025 del Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Lavoro, passata in giudicato e ritualmente notificata al Ministero. La sentenza aveva accertato il diritto del docente alla Carta elettronica del docente prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, per l'importo complessivo di euro 1.000,00 oltre accessori, e aveva condannato il Ministero all'attribuzione del beneficio. Nonostante il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, l'Amministrazione non aveva dato esecuzione al giudicato. Il Ministero si è costituito senza svolgere effettiva attività difensiva.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti tutti i presupposti dell'ottemperanza: esistenza del giudicato, notificazione all'Amministrazione e inutile decorso del termine dilatorio di centoventi giorni. Ha ordinato al Ministero di attribuire integralmente al ricorrente la Carta elettronica del docente relativa agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, per l'importo nominale complessivo di euro 1.000,00 oltre agli accessori riconosciuti dal titolo giudiziale, entro sessanta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. Per l'eventuale perdurante inottemperanza ha nominato quale Commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, assegnandogli sessanta giorni dalla scadenza del termine concesso all'Amministrazione. Non è stata disposta, allo stato, la penalità di mora, che potrà essere richiesta in caso di ulteriore inadempimento. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario. La sentenza è stata inoltre trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti e all'OIV competente per gli eventuali seguiti.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza; sulla base di tale disposizione il TAR ha ordinato l'esecuzione integrale del giudicato e ha previsto la nomina del Commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Prevede la Carta elettronica del docente, il cui riconoscimento per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 era stato disposto dal giudicato da eseguire.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni, dopo la notificazione del titolo esecutivo all'Amministrazione, costituisce nel caso concreto uno dei presupposti per la proponibilità dell'ottemperanza.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è fondato quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato, sia stato ritualmente notificato all'Amministrazione e sia inutilmente decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziali nei confronti della pubblica amministrazione.
  • In presenza di un giudicato non eseguito, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'Amministrazione di adottare gli atti necessari all'integrale attribuzione della prestazione riconosciuta dal titolo, fissando un termine per adempiere.
  • La nomina di un Commissario ad acta può essere disposta in via condizionata per il caso di perdurante inottemperanza dell'Amministrazione, con assegnazione al commissario di un termine decorrente dalla scadenza di quello concesso all'amministrazione obbligata.
  • La penalità di mora non deve essere disposta automaticamente: il giudice può riservarne l'eventuale applicazione a una successiva fase, subordinandola alla persistenza dell'inottemperanza e a una specifica richiesta della parte interessata.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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