Cassazione Civile, Ordinanza n. 27174/2022 del 15/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da una spedizione transnazionale di circa 12.000 tonnellate di rifiuti non pericolosi dall’Italia alla Tunisia, avviata da una società italiana che aveva ottenuto inizialmente le interlocuzioni e le autorizzazioni necessarie con le autorità tunisine e con la Regione Campania. Dopo alcuni invii già effettuati, un’autorità tunisina comunicava che l’ente locale che aveva autorizzato l’impianto di destinazione non era competente ai fini della Convenzione di Basilea e qualificava illegale l’ulteriore spedizione, imponendo la ripresa dei rifiuti. La Regione Campania riferiva tali determinazioni alla società con note successive. La società impugnava tali note davanti al giudice amministrativo chiedendo, da un lato, l’accertamento della conformità dei rifiuti al certificato di analisi e, dall’altro, l’adozione di misure idonee a tutelare il proprio interesse, anche tramite l’attivazione della procedura di risoluzione delle controversie prevista dall’art. 20 della Convenzione di Basilea. Il ricorso per cassazione avverso la sentenza del Consiglio di Stato deduceva, con due motivi, la violazione di norme costituzionali, convenzionali e processuali, sostenendo in sintesi che il giudice amministrativo avesse erroneamente negato tutela alla posizione della società facendo discendere la propria decisione da atti di uno Stato estero, ritenuti insindacabili, e avesse inoltre male interpretato sia l’art. 9 della Convenzione di Basilea sia l’istituto della protezione diplomatica.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il Consiglio di Stato avesse correttamente ricostruito il rapporto tra gli atti dell’autorità tunisina e quelli della Regione Campania: la nota tunisina costituiva l’atto presupposto, espressione di sovranità e quindi immune da sindacato, mentre gli atti regionali erano meri provvedimenti consequenziali e vincolati, non impugnabili utilmente per far valere una diversa tutela rispetto al presupposto estero. La Corte ha escluso che vi fosse eccesso di potere giurisdizionale, perché la decisione del giudice amministrativo non aveva negato in astratto tutela a una situazione soggettiva, ma aveva applicato le norme della Convenzione di Basilea e del riparto di competenze tra Stato di esportazione e Stato di importazione. Ha inoltre affermato che il ricorso alla procedura di cui all’art. 20 della Convenzione integra uno strumento diplomatico rimesso alla scelta politica degli Stati e non una posizione giuridica azionabile in giudizio. Spese compensate per la novità della questione; dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 111, comma 8, Cost.
il ricorso per cassazione per eccesso di potere giurisdizionale è configurabile solo per violazione dei limiti esterni della giurisdizione, non quando il giudice speciale si limiti a interpretare la normativa applicabile e a negare tutela in base ad essa
artt. 10, 24, 25, 111 e 113 Cost.
richiamati dalla ricorrente a sostegno della pretesa lesione del diritto al giudice e alla tutela giurisdizionale, ma non ritenuti violati
art. 6 CEDU
invocato dalla ricorrente come parametro del giusto processo; la Corte non ne ravvisa violazione
art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea
invocato dalla ricorrente a tutela del diritto a un ricorso effettivo; la Corte non lo ritiene ostativo alla decisione
artt. 2, 4, 6, 8, 9 e 20 Convenzione di Basilea
l’art. 4 esprime la sovranità dello Stato di importazione e il meccanismo del previo consenso; l’art. 8 disciplina l’obbligo di reimportazione; l’art. 9 attribuisce allo Stato di destinazione il potere di qualificare illecito il movimento; l’art. 20 riguarda una procedura diplomatica di soluzione delle controversie, non un rimedio giurisdizionalmente azionabile
richiamati dalla ricorrente in tema di tutela e giurisdizione, ma la Corte conferma che la controversia era stata correttamente ricondotta nei limiti del sindacato giurisdizionale
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
richiamato per dare atto dell’obbligo, se dovuto, di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Nel controllo giurisdizionale degli atti amministrativi collegati a determinazioni di uno Stato estero, il giudice deve distinguere tra l’atto presupposto espressione di sovranità straniera e gli atti interni meramente consequenziali e vincolati: la contestazione di questi ultimi non consente di sindacare direttamente l’atto estero immunizzato.
- L’eccesso di potere giurisdizionale per rifiuto o omissione di giurisdizione non sussiste quando il giudice speciale neghi tutela sulla base dell’interpretazione delle norme applicabili; esso ricorre solo se venga negata in astratto la giurisdizione su una situazione soggettiva altrimenti tutelabile.
- Nell’ambito della Convenzione di Basilea, il trasferimento transfrontaliero di rifiuti si fonda su un sistema di previo consenso delle autorità competenti degli Stati coinvolti e sul riconoscimento del diritto sovrano dello Stato di importazione di vietare o non consentire l’ingresso dei rifiuti.
- La procedura di composizione delle controversie prevista da una convenzione internazionale, quando è strutturata come strumento diplomatico volto al raggiungimento di un accordo tra Stati, non attribuisce al privato una posizione soggettiva direttamente azionabile in giudizio se il testo non la configura espressamente in tal senso.
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