Cassazione Civile, Ordinanza n. 26812/2024 del 15/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, ritualmente accettata dal Comune, e ha dichiarato estinto il giudizio. Ha inoltre precisato che, essendo intervenuta una estinzione e non una pronuncia di rigetto o inammissibilità/improponibilità, non si applica l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato. Nulla è stato disposto sulle spese in applicazione dell'art. 391, quarto comma, c.p.c.
Esito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La società ricorrente aveva proposto ricorso per cassazione, articolato in sei motivi, contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che aveva confermato il rigetto dell'impugnazione dell'avviso di accertamento ICI per l'anno 2010 emesso dal Comune. Nel corso del giudizio di legittimità la società ha però depositato rinuncia al ricorso, in ragione di un accordo transattivo intervenuto con l'ente impositore, rinuncia che risulta rituale e accettata dalla controparte, con richiesta di declaratoria di estinzione del giudizio.
Norme richiamate
art. 391, quarto comma, c.p.c.
In caso di accettazione della rinuncia al ricorso, non va adottata alcuna statuizione sulle spese giudiziali.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La disciplina dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non si applica quando la pronuncia è di estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso, trattandosi di norma sanzionatoria e di stretta interpretazione.
art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228
Norma richiamata quale fonte dell'integrazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, quando sia rituale e accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio.
- L'estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso non è equiparabile a rigetto, inammissibilità o improcedibilità ai fini dell'applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
- Le disposizioni che prevedono oneri sanzionatori o conseguenze economiche a carico della parte soccombente devono essere interpretate restrittivamente e non possono essere estese oltre i casi espressamente previsti.
- In presenza di rinuncia accettata, il giudice di legittimità non deve regolare le spese del giudizio, salvo diversa disciplina applicabile al caso concreto.
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