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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26812/2024 del 15/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, ritualmente accettata dal Comune, e ha dichiarato estinto il giudizio. Ha inoltre precisato che, essendo intervenuta una estinzione e non una pronuncia di rigetto o inammissibilità/improponibilità, non si applica l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato. Nulla è stato disposto sulle spese in applicazione dell'art. 391, quarto comma, c.p.c.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

La società ricorrente aveva proposto ricorso per cassazione, articolato in sei motivi, contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che aveva confermato il rigetto dell'impugnazione dell'avviso di accertamento ICI per l'anno 2010 emesso dal Comune. Nel corso del giudizio di legittimità la società ha però depositato rinuncia al ricorso, in ragione di un accordo transattivo intervenuto con l'ente impositore, rinuncia che risulta rituale e accettata dalla controparte, con richiesta di declaratoria di estinzione del giudizio.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, quando sia rituale e accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio.
  • L'estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso non è equiparabile a rigetto, inammissibilità o improcedibilità ai fini dell'applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
  • Le disposizioni che prevedono oneri sanzionatori o conseguenze economiche a carico della parte soccombente devono essere interpretate restrittivamente e non possono essere estese oltre i casi espressamente previsti.
  • In presenza di rinuncia accettata, il giudice di legittimità non deve regolare le spese del giudizio, salvo diversa disciplina applicabile al caso concreto.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiPrescrizioneDecadenza

Testo integrale

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