Cassazione Penale, Ordinanza n. 35920/2026 del 13/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputato ha impugnato in cassazione la sentenza di condanna per il delitto previsto dall’art. 391-ter c.p., contestando la ricostruzione dei fatti e la valutazione degli elementi oggettivi e soggettivi della responsabilità, già censurate in appello. Ha inoltre lamentato la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. e contestato il trattamento sanzionatorio. Il testo non indica la pena concretamente irrogata né la data della decisione impugnata.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I motivi sulla responsabilità sollecitavano una rivalutazione in fatto e riproponevano questioni già esaminate e disattese dalla corte territoriale con motivazione completa, coerente e non manifestamente illogica: l’imputato era stato trovato con un microtelefono cellulare in tasca all’interno del carcere di Poggioreale e non aveva fornito versioni alternative. La censura relativa all’art. 131-bis c.p. è stata ritenuta generica; la particolare tenuità era stata esclusa per la gravità del fatto e per la personalità dell’imputato. Generica anche la doglianza sul trattamento sanzionatorio, applicato nei minimi di legge. Sono state disposte le conseguenze previste dall’art. 616 c.p.p.; il testo fornito non riporta il dispositivo completo né l’eventuale importo delle somme dovute.
Norme richiamate
La responsabilità dell'imputato per il delitto contestato, con riferimento all'elemento oggettivo e soggettivo, sulla base di argomenti completi, non manifestamente illogici e coerenti con la ricostruzione storico-fattuale, essendo stato trovato l'imputato con un micro telefono cellulare in tasca, all'interno del carcere di Poggioreale.
La Corte ritiene adeguatamente motivata la responsabilità per il reato contestato, valorizzando il rinvenimento del microtelefono in carcere e la coerenza della ricostruzione dei giudici di merito.
Altrettanto generica è sia la censura sulla mancata applicazione dell'art.131-bis, cod. pen. esclusa per la sua stessa natura di particolare gravità, oltre che per la personalità dell'imputato.
La doglianza sulla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità è inammissibile se generica; nel caso concreto la sua esclusione era stata motivata con la gravità del fatto e la personalità dell’imputato.
Dagli argomenti che precedono consegue l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso conseguono le statuizioni previste dall’art. 616 c.p.p.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione del fatto quando il ricorso si limita a riproporre questioni già esaminate dai giudici di merito e a sollecitare una diversa lettura delle risultanze probatorie, senza evidenziare vizi rilevanti della motivazione.
- La motivazione sulla responsabilità supera il controllo di legittimità quando espone argomenti completi, coerenti con la ricostruzione storico-fattuale e non manifestamente illogici.
- La censura relativa alla mancata applicazione dell’art. 131-bis c.p. deve essere specifica; la particolare tenuità può essere esclusa valorizzando la gravità del fatto e la personalità dell’imputato.
- È generica la doglianza sul trattamento sanzionatorio che non individua specifici vizi della decisione, anche quando la pena è stata applicata nei minimi di legge.
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