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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15077/2026 del 19/05/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

Un professionista, che nel periodo dal 15 settembre 2005 al 30 giugno 2007 aveva svolto attività professionale pur essendo anche dipendente di una società, ha chiesto la ricongiunzione presso la cassa professionale dei periodi contributivi maturati in quel periodo e, in via subordinata, la restituzione dei contributi versati all’INPS per il medesimo arco temporale. I giudici di merito hanno respinto le domande: la corte d’appello ha ritenuto preclusa una nuova ricongiunzione perché, alla data della nuova domanda del 27 febbraio 2016, non erano decorsi dieci anni dalla precedente ricongiunzione, ritenuta efficace dal 3 marzo 2009; ha inoltre escluso il diritto alla restituzione dei contributi INPS. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell’art. 3 l. n. 45/1990 e dell’art. 12 preleggi, sostenendo che il termine decennale andasse computato dalla data della prima domanda di ricongiunzione (2002) e non dalla data di efficacia del provvedimento di accoglimento (2009); 2) violazione dell’art. 6 l. n. 45/1990, anche in relazione agli artt. 1 e 2 della stessa legge, assumendo che la contribuzione non utilizzabile ai fini della ricongiunzione dovesse comunque essere rimborsata; 3) nullità della sentenza per motivazione apparente o incomprensibile, per asserito contrasto logico interno sulla non rimborsabilità dei contributi.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché, sotto l’apparenza della violazione di legge, mirava in realtà a contestare un accertamento di fatto del giudice di merito: la data da cui la prima ricongiunzione aveva effetto (3 marzo 2009), assunta come dies a quo del termine decennale previsto dall’art. 3 l. n. 45/1990. Ha reputato infondato il secondo motivo, affermando che la restituzione dei contributi versati è ammessa solo nei casi espressamente previsti dalla legge; in particolare, l’art. 6 l. n. 45/1990 consente il rimborso solo della contribuzione non considerata in caso di coincidenza di più periodi coperti da contribuzione, mentre non esiste un principio generale di restituzione dei contributi legittimamente versati quando non si maturi o non possa più maturare la prestazione previdenziale. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo, osservando che la motivazione della sentenza impugnata era puntuale, coerente e rispettosa del minimo costituzionale richiesto dall’art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. Le spese di lite sono state compensate per la novità e complessità della fattispecie; è stato inoltre dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 3, legge n. 45 del 1990

    «Le facoltà di cui all'articolo 1 possono essere esercitate una sola volta, salvo che il richiedente non possa far valere, successivamente alla data da cui ha effetto la prima ricongiunzione, un periodo di assicurazione di almeno dieci anni, di cui almeno cinque di contribuzione continuativa in regime obbligatorio in relazione ad attività effettivamente esercitata»

    Il termine decennale per chiedere una seconda ricongiunzione decorre dalla data da cui ha effetto la prima ricongiunzione, non dalla data di presentazione della relativa domanda.

  • art. 6, legge n. 45 del 1990

    «Ai fini dell'applicazione degli articoli 1 e 2, ove si verifichi coincidenza di più periodi coperti da contribuzione sono utili quelli relativi ad attività effettiva. In mancanza di questa, la contribuzione è utile una sola volta ed è quella di importo più elevato. La contribuzione non considerata verrà rimborsata su richiesta dell'interessato, maggiorata degli interessi legali.»

    Il rimborso è previsto solo per la contribuzione non considerata nei casi di coincidenza di periodi coperti da contribuzione; non è configurabile un diritto generale alla restituzione dei contributi legittimamente versati e non utilizzabili per effetto del mancato perfezionamento dei presupposti pensionistici.

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della propria tesi interpretativa, ma la Corte non ha ravvisato un vero problema di interpretazione della norma decisiva.

  • art. 2041 c.c.

    Escluso che possa operare come fonte generale di restituzione dei contributi previdenziali legittimamente versati e non spendibili ai fini della prestazione.

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    La sentenza è conforme al requisito del minimo costituzionale della motivazione.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato nel procedimento camerale per il deposito dell’ordinanza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Sussistono i presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012

    Norma che ha inserito il comma 1-quater all’art. 13 d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • In sede di legittimità, la deduzione di violazione di legge è ammissibile solo quando si contesti l’erronea ricognizione della fattispecie astratta; se la censura mira invece a rimettere in discussione l’accertamento del fatto compiuto dal giudice di merito, essa è inammissibile.
  • Quando una norma collega un termine a una ricongiunzione previdenziale alla data da cui essa ha effetto, il dies a quo va individuato nella data di efficacia della ricongiunzione e non nel mero momento di presentazione della domanda, salvo diversa previsione normativa.
  • La restituzione dei contributi previdenziali versati non è un principio generale dell’ordinamento: è possibile solo nei casi espressamente previsti dalla legge, e non può essere ricavata in via analogica dall’impossibilità di utilizzare quei contributi ai fini della prestazione.
  • La disciplina della ricongiunzione dei periodi assicurativi tutela la considerazione dei soli periodi effettivamente rilevanti ai fini previdenziali; in caso di periodi coincidenti, la contribuzione non considerata è rimborsabile solo nei limiti e alle condizioni stabilite dalla legge.
  • Il vizio di motivazione denunciabile in cassazione è limitato alle anomalie che integrano una reale mancanza di motivazione o una motivazione apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria; non è censurabile la mera insoddisfazione della parte rispetto alla ricostruzione del giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieMutuoImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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